Page 169 - 1
P. 169

Il Tribunale della Regia Monarchia di Sicilia nel XVII secolo    711


                       I confratelli di padre Vincenzo avevano interrogato di nuovo anche
                    Onofria  Ferrara;  aveva  confermato  di  conoscere  il  religioso  da  un
                    anno  e  di  avere  intrattenuto  con  lui  «amicizia  carnale  …  diverse
                    volte».  Riguardo  a  quanto  accaduto  l’11  febbraio,  aveva  affermato:
                    «chi  vene  a  fare  un  uomo  quando»  vi  è  «una  donna  voletelo  detto
                    chiaro  [che]  venne  per  avere  amicitia  carnale  con  me  ma,  avendo
                    achianato suso il detto padre Vincenzo con me, subito arrivao la giu-
                    stitia et battio la porta» . Il 21 febbraio il collegio aveva condannato
                                           81
                    padre Vincenzo per avere violato regole e costituzioni dell’ordine, lo
                    aveva deposto dalla carica di “correttore” e destinato alla reclusione
                    in una cella del convento .
                                             82
                       Già il giorno successivo, il religioso – che ribadiva di «essere inno-
                    centissimo»  e  di  essere  stato  incolpato  «per  havere  administrato  li
                    suoi carichi con zelo et honore»  - fece ricorso al Tribunale della Regia
                    Monarchia, poiché riteneva che tutti gli atti compiuti dalla Corte ar-
                    civescovile e dal collegio interno all’ordine, e in particolare gli inter-
                    rogatori, fossero «nulli et invalidi et contra ogni forma di verità presi
                    contra  l’esponente,  sinistramente  machinati  et  fabricati  da  suoi
                    emuli et inimici capitali  - riferendosi ancora a suoi confratelli -;
                                                                                     84
                                             83
                    tutto per dare in terra l’honesto et reputatione dello esponente».  Af-
                    finché fosse riconosciuta la sua innocenza, il religioso, che conside-
                    rava il tribunale regio come «superiore supremo», chiese - ed era que-
                    sta la vera base del ricorso, ancor più dell’asserita falsità di quanto
                    emerso e delle azioni dolose finalizzate a danneggiarlo – che fossero
                    nuovamente celebrati gli interrogatori. Infatti, poiché il provinciale
                    dei Minimi non era, a suo parere, giudice competente – mentre lo era
                    il tribunale regio in quanto l’imputazione riguardava una reato com-
                    messo  “fuori  dal  chiostro”  -  non  avrebbe  potuto  ascoltare  persone
                    “secolari” come testimoni né convocare e interrogare Onofria Ferrara;
                    ciò  costituiva  ragione  di  nullità  del  processo,  che  avrebbe  dovuto
                    svolgersi  dinanzi  al  reale  giudice  competente,  quello  della  Monar-
                    chia . Il religioso dunque chiese che il tribunale ordinasse subito al
                         85
                    provinciale  di  trasmettere  via  gravaminis  tutti  gli  atti  del  procedi-
                    mento, «acciò si possi scoprire l’innocenza dell’esponente et concerto


                       81   Dichiarazione  di  Onofria  Ferrara  dinanzi  al  collegio  nominato  dall’ordine  dei
                    Minimi,  ivi,  carte  non  numerate;  cfr.  anche  le  testimonianze  della  sorella  Domenica
                    e delle vicine di casa, ivi, carte non numerate, 21 febbraio 1640.
                       82   Relazione  da  fra  Bonaventura  da  Noto,  attuario  della  Curia  provinciale  dei
                    Minimi, ivi, carte non numerate, non datato.
                       83  Supplica di padre Vincenzo da Palermo al provinciale dei Minimi, ivi, carte non
                    numerate, non datato.
                       84   Relazione al giudice della Monarchia sul memoriale di padre Vincenzo da Palermo,
                    ivi, carte non numerate, 22 febbraio 1640.
                       85  Ivi; cfr. anche Atto del giudice della Monarchia sul memoriale di padre Vincenzo
                    da Palermo, ivi, carte non numerate, 22 febbraio 1640.


                                               Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Dicembre 2020
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174