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mercanzie . Non era poi inusuale che per farsi anticipare cifre maggiori
i capitani e i patroni offrissero come garanzia del futuro pagamento gli
utili che si aspettavano dal viaggio o persino i carati dell’imbarcazione
da loro posseduti. Negli atti della Cancelleria sono presenti numerose
testimonianze al riguardo. L’11 settembre 1681, ad esempio, il maltese
Albino Portoghese quondam Alessandro, in partenza da Venezia con il
petacchio La Madonna della Consolazione San Giuseppe e Sant’Antonio,
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fece richiesta di «qualche somma di denari a cambio marittimo» . Il rice-
vitore acconsentì e prestò ben 500 ducati in monete d’oro e d’argento al
capitano, il quale s’impegnò a saldare il proprio debito entro un mese
dal suo arrivo a Malta, dando come garanzia i carati da lui posseduti
del petacchio e allegando, come prova, una procura rilasciatagli da un
notaio maltese .
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Il continuo ricorrere degli stessi nomi in relazione ai patroni, ai capi-
tani (tavv. 8a/8b) e agli assicuratori delle imbarcazioni noleggiate o i
cui viaggi vennero finanziati dal ricevitore dell’Ordine a Venezia lascia
intuire l’esistenza di una gilda maltese molto ben organizzata, che
aveva approfittato dei continui approvvigionamenti di cui aveva bisogno
Malta e degli sgravi fiscali goduti alla dogana, per conquistare il mono-
polio dei traffici con l’isola. In più, visto che raramente le stive delle
imbarcazioni noleggiate dal ricevitore venivano totalmente riempite
dalle merci richieste dall’Ordine, i capitani potevano imbarcare merci
per conto proprio o per terzi. I destinatari dei carichi, sempre gli stessi,
erano altri capitani o negozianti maltesi, che collaboravano tra loro.
Questo permette di spiegare la grande attenzione con cui l’Ordine vigi-
lava, chiedendo puntualmente conto di guasti, incidenti e avarie avve-
nute durante la navigazione. Infatti, se capitani, patroni e assicuratori
erano gli stessi (e spesso lo erano per generazioni), nulla avrebbe impe-
dito loro di avvantaggiarsi sui cavalieri, pretendendo risarcimenti per
naufragi o attacchi di corsari fittizi, contando sull’omertà o la piena
acquiescenza di equipaggi e testimoni facilmente corruttibili o, peggio,
parti interessate nella frode. Tali malversazioni, inoltre, erano agevolate
dalle procedure sommarie del diritto commerciale, in base al quale era
permesso «alle parti di domandare l’assemblea di mercanti o capitani
versati nella materia della lite» 43 affiché giudicassero i singoli casi.
Certo che, se l’intero sistema mercantile maltese era parte dell’intera
consorteria, non vi era modo di punire i colpevoli. In mancanza di
un’analisi prosopografica che permetta di verificare legami e parentele
40 Asmomve, DCCLXXV, Atti del Capitolo (1659-1677), VI, c.12r.
41 Asmomve, DCCLXXVI, Atti del Capitolo (1669-1686), VI, cc. 112r-114r.
42 ibid.
43 P. De Bono, Sommario di Storia della Legislazione cit., p. 248.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Dicembre 2018 n.44
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)