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Il trattato di commercio anglo-napoletano del 1845              193


                    Convenzione del 1816, parità di trattamento nei pagamenti dei diritti
                    doganali sia all’importazione che all’esportazione 125 , l’esercizio esclu-
                    sivo per la bandiera nazionale nel commercio di cabotaggio 126 . Il nuovo
                    trattato stipulato con la Gran Bretagna – osservava Bursotti – era da
                    considerarsi un successo per tre motivi: «in primo luogo, perché libe-
                    rava il Regno dalle convenzioni del 1816 e 1817; secondo, perché i
                    prodotti agricoli del Regno avevano bisogno di libertà di commercio per
                    poter essere venduti all’estero; infine, perché la marina napoletana po-
                    teva avere accesso a tutti i porti del mondo e godere dello stesso trat-
                    tamento delle bandiere straniere, senza più subire atti di rappresa-
                    glia» 127 .
                         Diverso e variegato il giudizio degli storici. Il nuovo trattato – af-
                    fermava Cingari – sanciva la «conservazione a favore dei prodotti pro-
                    venienti dal Regno Unito o dalle sue colonie della riduzione del 10%
                    sui dazi doganali» 128 . Egli si riferiva all’articolo 14 del trattato, in cui
                    si  concedeva  uno  sgravio,  di  durata  limitata  a  quella  del  trattato
                    stesso, del 10% dei dazi risultanti dalle tariffe doganali sulla totalità
                    delle mercanzie e prodotti della Gran Bretagna, sue colonie, possedi-
                    menti e dipendenze. A giudizio di Del Conte, lo storico calabrese non
                    coglieva il successo della diplomazia napoletana che, «in cambio di un
                    vantaggio temporaneo e non esclusivo, la Gran Bretagna aveva rinun-
                    ciato ad un privilegio permanente e pressoché esclusivo» 129 . Non si po-
                    teva negare, in ogni caso, che il nuovo trattato di commercio riscattava
                    una parte della sovranità e indipendenza del Regno napoletano, che
                    aveva  dovuto  cedere  con  patti  unilaterali,  vincolanti  e  indissolubili
                    come quelli sanciti nelle Convenzioni del 1816 e 1817 130 .





                       125  Article 7 of the Treaty of Commerce and Navigation concluded between Her
                    Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His
                    Majesty the King of the Kingdom of the Two Sicily - 1845, Tna, Fo, 70/202, p. 110.
                       126  Article 10 of the Treaty of Commerce and Navigation concluded between Her
                    Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His
                    Majesty the King of the Kingdom of the Two Sicily - 1845, Tna, Fo, 70/202, p. 112.
                       127  G. Bursotti, Biblioteca del commercio cit., pp. 163-164.
                       128  G. Cingari, Mezzogiorno e Risorgimento. La Restaurazione a Napoli dal 1821
                    al 1830 cit., p. 166.
                       129  T. Del Conte, La politica commercial del Regno delle Due Sicilie dal 1815 al
                    1858 cit., p. 158.
                       130  G. Bursotti, Biblioteca del commercio cit., pp. 176-178; per gli anni succes-
                    sivi alla ratifica del nuovo trattato vedi M. Di Gianfrancesco, Politica commerciale e
                    scambi con l’estero nel Regno delle Due Sicilie. Tra liberismo e crisi (1846-1860) cit.,
                    pp. 65-99.


                                                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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