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Il trattato di commercio anglo-napoletano del 1845 191
ziari 114 delle due nazioni, ed entrava subito in vigore. Punti salienti del
nuovo trattato erano gli articoli 1 e 2 in cui Sua Maestà britannica
confermava l’abolizione per sempre, anche quando il trattato sarebbe
cessato, dei privilegi ed esenzioni previsti dall’articolo 1 della Conven-
zione del 1816. Gli articoli 6 e 7 garantivano il libero commercio dei
prodotti agricoli e industriali, oltre la libertà di navigazione tra i due
Regni. L’articolo 7 restringeva la reciprocità alle sole provenienze di-
rette; su questo punto la Gran Bretagna aveva chiesto un’estensione
anche a quelle indirette 115 , ma il governo napoletano aveva preferito
concedere la sola provenienza diretta 116 . Con l’articolo 14 la Gran Bre-
tagna rinunciava per sempre alla riduzione del 10% concessa con l’ar-
ticolo 7 della Convenzione del 1816. Per ottenere ciò il governo napo-
letano si impegnava alla stipula di un analogo trattato con la Fran-
cia 117 che includesse la medesima rinuncia.
Con la ratifica del nuovo trattato di commercio si avviava una
nuova stagione diplomatica e commerciale tra i due paesi, creando un
clima più disteso e amichevole 118 ; all’incremento dell’importazione di
tessuti di cotone e di mussola, che metteva in crisi il settore tessile e
che rese evidente il rapporto di subordinazione dell’economia meridio-
nale a quella dei paesi in via di industrializzazione. Ne conseguiva un
forte aumento dell’export della produzione agricola e un più consi-
114 William Temple e Woodbine Parish per la Gran Bretagna, Cav. Giustino For-
tunato, Principe di Comitini e Antonio Spinelli per il Regno delle Due Sicilie (Tna,
Fo, 70/202 p. 118).
115 Poco prima della stipulazione del nuovo trattato di commercio il Board of
Trade faceva ancora notare che nel trattato non vi era alcun riferimento al com-
mercio e alla navigazione tra le colonie britanniche e le Due Sicilie, e che era ne-
cessario sancire legalmente la questione per evitare che rimanesse allo stato at-
tuale. Ma il governo napoletano non aveva ceduto su questo punto. (Tna, Fo,
70/193, p. 113, 13 April - 1843).
116 «Nei trattati commerciali stipulati dal Regno, a partire da quello coll’Inghil-
terra, la reciprocità di trattamento non contemplava il commercio indiretto, vale a
dire che le merci caricate da uno dei due paesi contraenti sulle proprie navi nei
porti dell’altro non potevano usufruire dei benefici del trattato se destinati a paesi
terzi, e ugualmente per le merci provenienti da paesi terzi che uno dei due paesi
intendeva importare nell’altro. Naturalmente furono frequentissime le false dichia-
razioni di destinazione e di provenienza». In L. De Matteo, Prodotti, mercati e navi-
gazione in una “economia alle strette”. I contraccolpi delle crisi del 1847-48 e del
1853-54 nel Mezzogiorno, Studi in ricordo di Tommaso Fanfani cit., p. 286.
117 Un nuovo Trattato di Commercio con la Francia si sarebbe concluso poco
dopo, il 19 Luglio 1845. Cfr. G. Barbera Cardillo, Le Due Sicilie e la Francia nel XIX
secolo cit., pp. 123-144.
118 E. Di Rienzo, Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze europee 1830-1861 cit.,
p. 36.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)