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Le streghe di Isnello. La magia come crimine nelle Madonie d’antico regime   99


                    canone XX del decretum de reformatione del Concilio di Trento, ogni
                    autorità ecclesiastica era anche autorità giudiziaria . Il vicario curato
                                                                       8
                    costituiva,  pertanto,  un  delegato  territoriale  del  vescovo-giudice  e
                    come tale poteva istruire processi. Nel caso della diocesi di Cefalù, il
                    curato presiedeva un suo tribunale, denominato Curia Spiritualis, suf-
                    fraganeo della corte episcopale e competente su tutte le cause civili e
                    criminali  che  ricadevano  nella  giurisdizione  vescovile .  Simone  ed
                                                                           9
                    Elena Santacolomba si rivolsero alla corte spirituale per denunciare il
                    sortilegio.
                       La giurisdizione del vescovo in ordine al reato derivava dall’assenza
                    di eresie demonologiche che avrebbero implicato il necessario coinvol-
                    gimento del tribunale della fede . Persino il cardinale Doria, arcive-
                                                    10
                    scovo di Palermo, che pure ebbe «contrasti pressoché continui» con
                    l’Inquisizione ,  non  esitò  a  rinunciare  nel  1618  al  giudizio  contro
                                 11
                    Marta Benaccolto, presunta strega di Alcamo, che aveva confessato il
                    suo crimine «en el tormento». Accertata la sua colpevolezza, la corte
                    arcivescovile inviò «al Santo Oficio copias de las confesiones que havia
                    hecho», riconoscendosi incompetente. Tre anni dopo, anche l’arcive-
                    scovo di Messina – Andrea Mastrillo – rimise all’Inquisizione tre prigio-
                    niere dopo averne ottenuto le confessioni: Caterina Mazzuca e le sue
                    due figlie, tutte e tre streghe confesse, «fueron traydas de las carceres
                    del Arzobispado a las del Santo Oficio en el cual se hizo causa con
                    cada una de las sobredichas». In entrambi i casi giudiziari, le prosecu-
                    tae confessarono di aver avuto rapporti sessuali con il demonio dopo
                    averlo invocato . I processi di Isnello, invece, sono privi della men-
                                   12
                    zione di demoni.


                       8  Per il testo completo del decretum de reformatione, cfr. Conciliorum Oecumeni-
                    corum Decreta, a cura di G. Alberigo et al., Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002, pp.
                    759-773.
                       9  In mancanza di altri documenti, si può dedurre che la denominazione Curia
                    Spiritualis fosse formale. Si vedano Aspi, Chiesa Madre, Sez. 3, s. 5, n. 6, D. 7, ff.
                    1v-2r; ma anche Asdc, Fondo Curia, Busta 69: n. 231, ff. 184r-v; n. 232, f. 2r. Si
                    è rilevata, invece, presso altre diocesi la denominazione alternativa ed equivalente
                    di Curia Archipresbiteralis (cfr. Asdpt, Magna Corte Vescovile, Sezione Penale, cc.
                    5, c. 1 b. 1, f. 18r). Qualora il vescovo si trovasse fisicamente nel territorio di uno
                    dei  vicariati,  la  stessa  corte  episcopale  (se  compulsata  da  una  querela)  poteva
                    istruire un processo in discursu visitae (vi fu almeno un caso a Tusa nel 1617:
                    Asdc, Fondo Curia, Settore Giudiziario, Processi criminali, s. 540, n. 7, ff. 1r-12r).
                       10   Per  un  illustre  elenco  dei  “casi  riservati”  al  vescovo,  si  veda  A.  Carletti,
                    Summa  [angelica]  de  casibus  conscientiae,  Typographia  Georgiû  Rivabenis
                    Mãtuanû, Venezia, 1489, pp. 108-126.
                       11  F. D’Avenia, Giannettino Doria. Cardinale della Corona spagnola (1573-1642),
                    Viella, Roma, 2021, p. 196.
                       12  Si consulti Ahn, Inquisición, leg. 1750, Exp. 8, ff. 126r-v, da cui sono tratte
                    tutte le citazioni.


                                                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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