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Le streghe di Isnello. La magia come crimine nelle Madonie d’antico regime 99
canone XX del decretum de reformatione del Concilio di Trento, ogni
autorità ecclesiastica era anche autorità giudiziaria . Il vicario curato
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costituiva, pertanto, un delegato territoriale del vescovo-giudice e
come tale poteva istruire processi. Nel caso della diocesi di Cefalù, il
curato presiedeva un suo tribunale, denominato Curia Spiritualis, suf-
fraganeo della corte episcopale e competente su tutte le cause civili e
criminali che ricadevano nella giurisdizione vescovile . Simone ed
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Elena Santacolomba si rivolsero alla corte spirituale per denunciare il
sortilegio.
La giurisdizione del vescovo in ordine al reato derivava dall’assenza
di eresie demonologiche che avrebbero implicato il necessario coinvol-
gimento del tribunale della fede . Persino il cardinale Doria, arcive-
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scovo di Palermo, che pure ebbe «contrasti pressoché continui» con
l’Inquisizione , non esitò a rinunciare nel 1618 al giudizio contro
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Marta Benaccolto, presunta strega di Alcamo, che aveva confessato il
suo crimine «en el tormento». Accertata la sua colpevolezza, la corte
arcivescovile inviò «al Santo Oficio copias de las confesiones que havia
hecho», riconoscendosi incompetente. Tre anni dopo, anche l’arcive-
scovo di Messina – Andrea Mastrillo – rimise all’Inquisizione tre prigio-
niere dopo averne ottenuto le confessioni: Caterina Mazzuca e le sue
due figlie, tutte e tre streghe confesse, «fueron traydas de las carceres
del Arzobispado a las del Santo Oficio en el cual se hizo causa con
cada una de las sobredichas». In entrambi i casi giudiziari, le prosecu-
tae confessarono di aver avuto rapporti sessuali con il demonio dopo
averlo invocato . I processi di Isnello, invece, sono privi della men-
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zione di demoni.
8 Per il testo completo del decretum de reformatione, cfr. Conciliorum Oecumeni-
corum Decreta, a cura di G. Alberigo et al., Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002, pp.
759-773.
9 In mancanza di altri documenti, si può dedurre che la denominazione Curia
Spiritualis fosse formale. Si vedano Aspi, Chiesa Madre, Sez. 3, s. 5, n. 6, D. 7, ff.
1v-2r; ma anche Asdc, Fondo Curia, Busta 69: n. 231, ff. 184r-v; n. 232, f. 2r. Si
è rilevata, invece, presso altre diocesi la denominazione alternativa ed equivalente
di Curia Archipresbiteralis (cfr. Asdpt, Magna Corte Vescovile, Sezione Penale, cc.
5, c. 1 b. 1, f. 18r). Qualora il vescovo si trovasse fisicamente nel territorio di uno
dei vicariati, la stessa corte episcopale (se compulsata da una querela) poteva
istruire un processo in discursu visitae (vi fu almeno un caso a Tusa nel 1617:
Asdc, Fondo Curia, Settore Giudiziario, Processi criminali, s. 540, n. 7, ff. 1r-12r).
10 Per un illustre elenco dei “casi riservati” al vescovo, si veda A. Carletti,
Summa [angelica] de casibus conscientiae, Typographia Georgiû Rivabenis
Mãtuanû, Venezia, 1489, pp. 108-126.
11 F. D’Avenia, Giannettino Doria. Cardinale della Corona spagnola (1573-1642),
Viella, Roma, 2021, p. 196.
12 Si consulti Ahn, Inquisición, leg. 1750, Exp. 8, ff. 126r-v, da cui sono tratte
tutte le citazioni.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)