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604 Matteo Giuli
interventi di restauro. Eccezion fatta per la zona occupata dai biadaioli,
ai quali era stata concessa una sorta di prelazione topografica, tutte le
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altre assegnazioni furono estratte a sorte .
Questa suddivisione fu attuata, per la prima volta, nell’estate del
1705, al termine dei lavori di «reattamento». Ne derivò appunto il docu-
mento in questione, intitolato Libro del Repartimento de i Luoghi della
Piazza di S. Michele di Lucca. Quest’ultima fu suddivisa in 144 zone,
di cui appena 8 rimasero scoperte: 59 furono occupate da venditori di
ortaglie, 27 da biadaioli, 23 da merciari, gigliettari e setaioli; 7 rispetti-
vamente da fruttaroli e da venditori di vagellami e ciottori; 5 da venditori
di legumi, semi e sacchetti; 3 rispettivamente da venditori di formaggi
e butirro e da oliaroli; infine, una zona fu occupata da venditori di
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limoni e un’altra da venditori di ferramenti .
Il valore della tassa da pagare, diverso a seconda del tipo di commercio
e della zona occupata, oscillava da un minimo annuale di una lira e otto
soldi, per i venditori di limoni, ad un massimo annuale di cinque lire e
diciotto soldi per i merciai della zona 23, per i venditori di ferramenta della
zona 24 e per i biadaioli delle zone 116-123 e 125-144 (si veda la tabella
sottostante). Il governo si rese subito conto che l’ammontare complessivo
della tassa relativa a questa spartizione avrebbe dato un’eccedenza annua
di lire 33.2 rispetto alla somma di 60 scudi inizialmente calcolata, e tut-
tavia decise di non decretare alcuna riduzione, così da prevenire eventuali
mancanze oppure evasioni, o ancora improvvise vacanze di titolarità delle
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zone assegnate, «o per morte o altri disgratiati accidenti» .
Nella politica di controllo dei vari operatori implicati nel mercato
annonario di Lucca, l’Offizio sopra la Grascia svolgeva senza dubbio
un ruolo di primissimo piano, tanto da poter essere considerato il vero
organo supervisore dell’organizzazione alimentare della Repubblica;
ossia l’istituzione che, in maniera specifica e più diretta, mirava a
offrire sicurezza commerciale e a consolidare la necessaria fiducia tra
gli attori coinvolti nelle transazioni.
L’Offizio sopra la Grascia era tenuto a rilasciare, dietro versamento
di apposita cauzione, le licenze necessarie affinché tutti i gestori dei
vari esercizi posti sotto il suo controllo (mugnai, macellai, pizzicagnoli
e rivenditori vari) potessero svolgere la loro attività. La procedura che
ognuno di questi esercenti doveva rispettare per ottenere simili con-
cessioni era piuttosto rituale e meccanica: colui che ne aveva bisogno
doveva infatti recarsi davanti ai membri della Grascia e promettere,
obbligando «sé e suoi heredi e beni tutti», di condurre «bene e fedel-
41 Asl, Consiglio Generale, n. 176, pp. 264-267, 280-282.
42 Asl, Offizio sopra la Grascia, n. 196, cc. 1r-84v.
43 Ibidem.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIV - Dicembre 2017 n.41
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)