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606 Matteo Giuli
castagne davanti all’Offizio sopra la Munizione Stabile, i rivenditori di
grano e biade, i mugnai e i fornai davanti all’Offizio sopra gli Appalti.
Ognuno di essi, dopo aver promesso di «rendere buono, vero e reale conto»
delle attività che sarebbe andato a svolgere, garantiva apertamente di ope-
rare «a tutto suo risico e pericolo» e «a tutte sue spese», dal momento che
le stesse istituzioni annonarie non volevano «sentire gravezza alcuna»
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rispetto a eventuali perdite, infortuni o «altri disgratiati accidenti» .
La procedura di sottoscrizione di simili giuramenti prevedeva inol-
tre la presenza di un terzo attore che, «sapendo non esser tenuto, ma
volendo esser tenuto et efficacemente obligato», si presentava su
richiesta del soggetto contraente come suo «pagatore et espromis-
sore», vincolando «sé e li suoi heredi e beni presenti e futuri per
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ragione e nome di pegno e d’hipoteca» . Tale pagatore, assicurando
di poter risarcire i danni in caso di inadempienze commesse dal con-
traente, rivestiva un ruolo fondamentale affinché quest’ultimo potesse
ottenere la licenza domandata, innanzitutto in relazione al soddisfa-
cimento delle garanzie economico-finanziarie pretese da parte del
governo. In secondo luogo perché la sua comparizione, il suo giura-
mento e gli impegni assunti dinanzi alle istituzioni annonarie
costituivano un’attestazione necessaria, sebbene indiretta, del ra -
dicamento sociale del soggetto richiedente e della sua appartenenza
a una rete di relazioni stabili a livello locale, elementi chiave per com-
provarne buona reputazione, credito morale e affidabilità, ossia per
certificarne l’idoneità complessiva a operare in un settore tanto deli-
cato, in quanto fondato su rapporti di reciproca fiducia, come quello
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del commercio alimentare .
46 Asl, Offizio sopra la Munizione Stabile, n. 16, II, cc. 1r-180r (anni 1675-1706); III,
cc. 1r-197v (anni 1706-1725): i magazzinieri, per esempio, dovevano accollarsi «qualsisia
rischio e pericolo d’incendio, furto o rapina, o altro qualsisia rischio o pericolo che sopra-
venisse tanto per divino che per humano giuditio».
47 Asl, Offizio sopra gli Appalti, n. 2, I. Gli individui interessati a operare nel com-
mercio alimentare (ad esempio i rivenditori di cereali) potevano anche comparire
assieme, cioè senza ricorrere a terze persone, davanti alle varie istituzioni annonarie,
giurando «l’uno per l’altro e l’altro per l’uno vicendevolmente» in qualità di «pagatori et
espromissori».
48 Sull’importanza della reputazione personale per poter operare in ambito commer-
ciale e finanziario, si vedano W. Panciera, Fiducia e affari cit., pp. 89-92, e H. Piant, Une
justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous
l’Ancien Régime, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2006, pp. 248-256. Il ruolo
assunto da tali pagatori era simile, in un certo senso, a quello svolto dai testimoni in
ambito giudiziario, in quanto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni favorevoli di
questi ultimi indicava anch’essa l’iscrizione all’interno di una solida rete di rapporti
sociali a livello locale: cfr. S. Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in
una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo), Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 33-48,
99-151, e G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qua-
lunque dal Medioevo all’età moderna, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 43-77.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIV - Dicembre 2017 n.41
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)