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Ruolo e implicazioni della politica annonaria a Lucca in età moderna 611
tualmente tali esercizi «per giocare e per altri pessimi fini di somma
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offesa d’Iddio» . Dietro al disciplinamento della ristorazione offerta dai
cantinieri e dagli osti si possono rintracciare, dunque, ragioni non solo
economico-fiscali ma anche sociali.
Il controllo delle cantine, delle osterie e di tutti quei ridotti dove i
sudditi si trastullavano in attività più o meno lecite andava infatti di
pari passo con la salvaguardia della fondamentale quiete pubblica. Lo
dimostra anche l’opera di vigilanza svolta dal Magistrato dei Segretari,
vera e propria inquisizione della Repubblica di Lucca, che all’inizio di
ogni anno soleva convocare tutti i cantinieri della città, e talvolta
anche gli osti, per ammonirli a osservare gli orari di chiusura dei
rispettivi esercizi, il divieto di ammettervi giochi proibiti, donne di «mal
affare» o discorsi inopportuni (cioè di argomento politico o religioso), e
la proibizione di adescare i giovani a sperperare il patrimonio dome-
stico in carte, dadi, crapule e prostitute (ossia il divieto di «tener mano
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a far male ai figli di famiglia») .
Determinare rigidamente i servizi messi a disposizione dalle cantine
e dalle osterie significava dunque distinguerne il tipo di clientela,
seguire i suoi spostamenti e classificare le sue attività in maniera più
precisa, così come significava controllare il movimento delle merci e
dei traffici, cosa che permetteva di vigilare sui flussi illeciti e di localiz-
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zare meglio il contrabbando . Una simile attività poliziesca era resa
tanto più necessaria dal fatto che a Lucca le osterie fornivano non solo
il vitto ma anche il pernottamento. È all’interno di tali esercizi che si
potevano rintracciare con più facilità gli stranieri giunti nello Stato,
visto che proprio i loro gestori, sotto pena di sanzione pecuniaria, dove-
vano notificare al governo l’identità dei clienti che pernottavano nelle
loro camere.
58 Ibidem. Sullo stretto legame tra il consumo del vino e il gioco, particolarmente evi-
dente proprio nelle cantine e nelle osterie, si vedano A. Addobbati, La festa e il gioco nella
Toscana del Settecento, PLUS-Pisa University Press, Pisa, 2002, pp. 237-244, e S.
Negruzzo, Pane e vino nell’età della riforma, in G. Archetti (a cura di), La civiltà del pane
cit., pp. 1653-1673.
59 Asl, Magistrato dei Segretari, n. 16 (10 e 13 gennaio 1701); n. 19 (8 e 12 gennaio
1711); n. 21 (27 marzo 1721); n. 23 (1 gennaio 1731). Sull’attività di questa istituzione,
cfr. M. Giuli, Quiete e libertà cit., pp. 1-22.
60 Sulle transazioni illecite all’interno di osterie e cantine, si vedano O. Raggio, Faide
e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Einaudi, Torino, 1990, pp. 104-
105, 208, M. Parola, Commercio locale e commercio internazionale nella società contadina
d’Antico Regime, in A. Torre (a cura di), Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose
nelle società di antico regime, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 133-150, e N. Rolla, La
piazza e il palazzo cit., pp. 85-89. Più in generale, sulla vigilanza nei confronti della cir-
colazione di uomini e merci, uno degli obiettivi fondamentali del «dispositivo di polizia»
di Antico Regime, si veda M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione cit., p. 236.
n.41 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIV - Dicembre 2017
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)