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416 Rosario Lentini
commerciale siciliana rimarrà invariata fino allʼinizio del «decennio» in-
glese. Se, per esempio, si fa riferimento ai numeri in valore assoluto
utilizzati per comporre il grafico di Fig. 2, di tutte le 798 operazioni do-
ganali del 1805-1806 ‒ alla vigilia del «Blocco continentale» e quando
già si era nella fase declinante dellʼattività dei positanesi ‒ il 33,7% ri-
guardava ancora panni e telerie importate, imballate o travazzate .
94
Per rispondere, quindi, alla domanda iniziale sullʼincidenza del movi-
mento commerciale gestito dai mercanti «napolitani» a Palermo, si può
stimare, intanto, lʼentità dei dazi pagati su una vasta gamma di panni e
telerie trattati dai positanesi e dai vietresi e su generi coloniali, legname,
pece, castagne e fichi secchi immessi dai mercanti calabresi. I diritti con-
tabilizzati alla Dogana grande e alla Doganella venivano calcolati su ogni
onza di valore delle merci in entrata e in uscita, che fino al 1806 erano
determinati principalmente da quelli elencati qui di seguito :
95
Tab. IV - Tipologia di alcuni dazi ad valorem
IMPORTO DEI DAZI DA APPLICARE SU INCIDENZA
TIPOLOGIA OGNI ONZA DI VALORE DELLE MERCI
DI DAZI SU OGNI ONZA
Minimo Massimo DI VALORE %
(1) Diritto di dogana grani 9 grani 18 e piccoli 4 1,55 - 3,11
e piccoli 2
(2) Cassa di immissione tarì 1 e piccoli 4 3,44
(3) Cassa di estraregno tarì 1 e piccoli 4 3,44
(o cantarata)
(4) Dazio sui panni tarì 1 e piccoli 4 3,44
(5) Gabella della 1% (esclusivamente 1,0
stadera 96 per «i napoletani
e i provinciali»)
(6) Gabella dei legni 97 1% 1,0
Fonte: Asp, Ma, serie II, ms 40, cc. 154v-157r. e ms. 41, pp. 304-305
94 Asp, Sec, res, reg. 1749, 1805-1806; numero di immissioni 612 (di cui 166 riguar-
danti panni), imballi e scasci 95 (di cui 87 riguardanti panni), estrazioni 51, travazzi 40
(di cui 16 riguardanti panni), per un totale di 798. Le operazioni relative a panni e telerie
risultano 269 (166+87+16) cioè il 33,7% (269:798x100).
95 Asp, Ma, serie II, ms. 40, «Istruzioni e Pandette della Dogana cit.», paragrafi 39 e
40, cc. 154v-157r. Ed anche in ms. 41, «Codice Doganale o sia le leggi cit.», pp. 304-
305. Entrambi i manoscritti sono stati redatti tra il 1800 e il 1802, cfr. R. Lentini, La
Regia Secrezia e Dogana cit., pp. 384-389.
96 La gabella della stadera doveva essere pagata da tutti i mercanti, inclusi i «fran-
chi», sopra qualunque mercanzia soggetta a pesatura, nella misura di grani 5 e piccoli
4 per ogni cantàro «che trascende li rotoli 50». Il cantàro pari a 100 rotoli equivaleva al
Kg. 79,342; «I Napolitani, e suoi Provinciali pagano nell’immissione, ed estrazione non
gr. cinque a quintale, ma l’uno per cento», in Asp, Ma, serie II, ms. 41 cit., p. 313.
97 «Per tutte le legna, che s’immettono in questa Città e Territorio, e si vendono a
quintale si paga l’uno per 100, mettà al Pesatore, e mettà al fisco», in Asp, Ma, serie II,
ms. 41 cit., p. 332.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)