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I mercanti della «nazione napolitana» a Palermo nel Settecento   419






































                    questo genere specifico. Naturalmente, è più realistico considerare che
                    la misura delle percentuali dei diritti doganali effettivamente applicati
                    si collocasse non solo ai due estremi, ma anche nella fascia intermedia
                    tra 6,5 e 9,9%. Per esempio, i dazi sulle importazioni dei generi co-
                    loniali  e  del  legname,  commercializzati  dai  ʻregnicoliʼ  calabresi,
                    erano fissati entrambi allʼ1% e si sommavano ai due principali ‒ di
                    dogana e di immissione, comportando, così, un onere complessivo
                    del 7,5% sul valore delle merci in questione  105 . Quindi, le percen-
                    tuali minima (21%) e massima (32,1%) di Fig. 3, riferite al 1795-
                    1796, rappresentano i due livelli-soglia che delimitano quanto ver-
                    sato dai «napolitani», al netto di altri oneri di difficile apprezzamento
                    (per esempio, i diritti spettanti ai canniatori, che generavano costi
                    aggiuntivi); ma, soprattutto, indicano che lʼimporto complessivo pa-
                    gato rappresentava da poco più di 1/5 a poco meno di 1/3 del totale


                       105  «Le Droghe, ed Aromi pagano l’un per cento. I Palermitani, Messinesi e Liparoti
                    pagano il mezzo per cento ne detti generi», Asp, Sec, vol. 2013, «Istruzioni del Diparti-
                    mento delle Dogane di Palermo fatte dal Regio Visitatore D.r Don Giovanni Battista Sca-
                    glia coll’intelligenza del Regio Segreto Amministratore», c. 45r, databile 1801-1802.


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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