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I mercanti della «nazione napolitana» a Palermo nel Settecento 417
Altri e numerosi diritti gravavano su ogni varietà di generi: la «ga-
bella dellʼoglio» e quella «sopra i minuti» (vermicelli, maccheroni e altre
paste, crete cotte, mirto, pesce salato), la gabella degli zuccheri, del
fiore, del biscotto, del sale, del luogo di bastimento, dellʼancoraggio e
non sempre le singole entrate andavano ad alimentare le casse del
regio Erario.
La Tab. IV mostra, quindi, una selezione dei dazi principali pagati
dai ʻregnicoliʼ che, tuttavia, non rappresentavano lʼunico costo da so-
stenere. Panni e telerie, infatti, erano soggetti anche ai diritti spettanti
ai «canniatori e tareggiatori» della Dogana grande che, diversamente
da altri addetti, non percepivano alcun soldo ‒ né fisso, né variabile ‒
a carico della Secrezia. Avevano il compito di misurare con la canna
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tele, drappi e panni, mentre i tessuti «a pezza», la cui stima di valore
competeva al «Credenziere deʼ panni», dovevano essere rivisti da loro
per «formarne scrittura» .
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Lʼentità di questi diritti poteva essere consistente, perché le dispo-
sizioni doganali prevedevano un tariffario molto articolato e detta-
gliato, da un minimo di 10 grani a un massimo di 4 tarì per singola
«pezza», in relazione al tipo di stoffa; così, per esempio, 1 tarì per ogni
pezza di saje di Avignone, 2 per i panni padovani e di Genova, 3 per
quelli di Olanda, 4 per le «sagovie» di Spagna, di Francia e di Olanda,
ecc. 100 .
L’esorbitanza de’ dritti, che riscuotono i Canniatori ‒ si legge in uno dei
tanti reclami dei positanesi ‒ si manifesta dalla circostanza, che giungono or-
dinariamente a metà, e tal volta a due terze parti de’ dritti Reali locché importa
una quasi duplicazione delle Regie imposte. Né l’eccesso consiste soltanto
nella quantità de’ dritti, ma si pretendono da loro questi dritti medesimi in
moltissime spedizioni, in cui giusta le regole della Dogana non potrebbero
quell’Ufficiali esiggere dritto veruno cioè quando la spedizione si fa delle merci
a pezze e non a canna 101 .
I «canniatori» avevano, ovviamente, tutto lʼinteresse ad applicare un
diritto diverso da quello pertinente, al fine di incrementare il compenso
loro spettante. Questo sistema di riscossione, articolato su diritti regi,
civici (quali il «Nuovo imposto», che veniva pagato sulle importazioni
da fuori Regno, ma il cui ammontare confluiva nelle casse del comune)
98 La canna siciliana di 8 palmi equivaleva a m. 2,064.
99 Asp, Ma, serie II, ms. 40, «Istruzioni e pandette della Dogana cit.», § 29.
100 Ivi, ms. 41, «Codice doganale», “Dritti spettanti alli Regj Canniatori”, pp. 618-622.
101 Asp, Rsi, b. 5301, «Memoriale de’ Negozianti di questa Capitale», non firmato e
non datato ma allegato a lettera datata Palermo, 11-10-1788, indirizzata all’avvocato
fiscale della Giunta di Ispezione delle Dogane, don Agostino Tetamo.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)