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Gaudioso (saggi)_4  25/04/18  11:47  Pagina 67






                   In nome del morto. Vescovi e testamenti dell’anima nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVII)  67


                   commentare tale pretesa, con riferimento alla Praxis genovesiana, De
                   Luca osserva che, seppure ingiustificabile sulla base del diritto suc-
                   cessorio romano («Quamvis enim de jure prohibitum sit, ut unus pro
                   altero testetur, adeout neque volens testator, possit eius voluntatem
                   in illam alterius conferri»), tuttavia non fosse proibito al vescovo di
                   poter testare per l’anima e in nomine del defunto ab intestato, con il
                   solo dubbio se l’osservanza della pratica dovesse essere «immemora-
                   bilis, vel centenaria […] vel potius sufficiat ordinaria praescriptio qua-
                   dragenaria».  In  virtù  della  consuetudine,  il  vescovo,  come  «pater
                   spiritualis» per la salvezza delle anime, svolgeva una funzione sup-
                   pletiva («quod defunctus verisimiliter fecisset, vel facturus esset si
                   resurgeret»). Ciò nonostante, De Luca non lesina aspre critiche nei
                   confronti di quegli ordinari diocesani che, per avarizia e corruzione,
                   agivano «luporum magis, quam pastorum», ponendo in essere pratiche
                   odiose, accanendosi sui cadaveri dei defunti, negando la sepoltura
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                   ecclesiastica , per costringere i parenti ad accettare l’im po sizione
                   vescovile, e provocando, in tal modo, «horridum scandalum», come
                   aveva potuto riscontrare lo stesso De Luca («ut Ego pluries vidi prac-
                   ticari»).  Il  carattere  immoderato  ed  esorbitante  della  disposizione
                   vescovile «non est in ipsa consuetudine, sed in modo illam practi-
                   candi», come, del resto, aveva accertato, nel 1590, la stessa Congre-
                   gazione dei Cardinali, che, «auditis his clamoribus, non damnavit
                   consuetudinem in genere, sed eius praxim moderari». In particolare,
                   s’imponeva al vescovo  di tenere nella debita considerazione l’entità
                   del patrimonio del defunto, l’eventuale indigenza dei figli e dei parenti,
                                                                                     60
                   comportandosi «tamquam bonus vir, non autem ex propria cervice» .
                      Per De Luca (che si schierava dalla parte di coloro che nutrivano
                   molti dubbi circa la legittimità di tale pratica), la consuetudine dei
                   testamenti dell’anima, seppure in vigore in molte diocesi dell’Europa
                   cattolica , per i molteplici dubbi interpretativi, per l’irrazionalità, per
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                   l’empietà, per le ingiustizie nei confronti dei parenti, per l’uso personale





                      59  Il 12 luglio 1570, il viceré duca d’Alcalá diede incarico al commissario Michelangelo
                   de Melio d’accertare la veridicità di un grave fatto accaduto in Marianella, dove, in seguito
                   alla morte ab intestato di una donna, il vescovo di Nola Filippo Spinola avrebbe preteso
                   di «fare esso il testamento» e, per dare maggiore efficacia a tale imposizione, «non volse
                   farla sepellire, et la fe’ stare tanto insepolta che li cani si magnorno il suo corpo» (Asn,
                   Collaterale, Curiae, vol. XXV, anno 1570, c. 78).
                      60  B. Chioccarello, Opera varia di materia giurisdizionale cit., c. 24.
                      61  Per la diffusione della pratica dei testamenti in loco defuncti e supra corpus in Francia,
                   Inghilterra e Spagna, cfr. N. Rapún Gimeno, La intervencion de la Iglesia cit., pp. 27 sgg.


                   n.42                            Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Aprile 2018
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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