Page 51 - Mediterranea 43
P. 51

Una famiglia di professionisti nella Sicilia del Cinque-Seicento  257



                Nel 1625 Baldassare Abruzzo ritornò a Castelbuono per esercitarvi
             l’avvocatura e a lui il fratello Gaspare affidò la procura per transigere
             per una somma non inferiore a 900 onze nella vertenza intentata dalla
             famiglia contro gli zii materni circa l’eredità spettante alla madre Alta-
                    54
             donna . Un mese dopo si giunse alla transazione, che riconosceva agli
             Abruzzo un indennizzo di onze 900 a carico di Paolo Ortolano fu Egidio,
             nipote ex fratre di Altadonna, oltre a un terzo dell’eredità di Antonina,
                                 55
             madre di Altadonna . L’anno successivo (1626) patrocinava presso la
             Curia Marchionale in difesa del notaio Vincenzo Cridenzeri contro don
             Francesco Aiello (credo fossero entrambi abitanti di Tusa): il giudice
             Cesare Ventimiglia accettò la sua tesi secondo cui un salario non pat-
             tuito a priori non era dovuto, ma era equo corrisponderlo se l’incom-
             benza fosse stata faticosa, come nel caso di una tutela . Difese anche
                                                                  56
             Clemente Castiglia nella causa con Leonardo Battaglia  57  e fu proprio
             allora che, prevedendo non lontano un suo ritorno a Palermo, rilasciò
             procura generale al fratello Gaspare, revocata un trentennio dopo, nel
             1657. Nello stesso 1626 lo ritroviamo infatti a colloquio con il giure-
                                                          58
             consulto Simone Sitaiolo nella città di Palermo , dove dimorava («inco-
                                            59
             latum facerem») anche nel 1627 . E fu certamente lui il difensore nella
             Regia Gran Corte di Vincenzo Ruberto, suo cognato, contro il sacerdote
             Michele Trentacoste, il quale dopo avergli concesso una dilazione quin-
             quennale per il recupero di un credito continuava a molestarlo .
                                                                           60
                Dalla fine degli anni Venti la sua presenza a Castelbuono si fece più
             assidua, impegnato come avvocato, talora giudice compromissario e





                54 Asti, notaio Vittorio Mazza, b. 2365, 5 agosto 1625, cc. 405r-v.
                55 Ivi, b. 2366, 6 settembre 1625, cc. 5r sgg.
                56 B. Abruzzo, Interpretactio ad pragmaticam unicam cit., p. 161: «licet regolariter
             salarium non conventum non debeatur, tamen ex aequitate debetur, quando officium
             fuit laboriosum». Cesare Ventimiglia, giudice della Gran Corte Marchionale dalla fine del
             1622, era figlio di don Carlo, conte di Naso; aveva studiato a Pisa, dove fu anche testi-
             mone di lauree nel marzo 1583 e nel marzo 1589 (R. Moscheo, Mecenatismo e scienza
             nella  Sicilia  del  ‘500.  I  Ventimiglia  di  Geraci  ed  il  matematico  Francesco  Maurolico,
             Messina, Società Messinese di Storia Patria, 1990, p. 166n), ma si laureò in utroque iure
             a Bologna il 27 febbraio 1590 (M.T. Guerrini, “Qui voluerit in iure promoveri...”: i dottori
             in diritto nello Studio di Bologna (1501-1796), Clueb, Bologna, 2005, p. 330). Nel dicembre
             successivo, mentre egli rivestiva l’incarico di priore insieme con Francesco Claudini di
             Mondaino, nell’atrio dell’Archiginnasio bolognese fu collocata una lapide in onore del
             professore Melchiorre Zoppio con l’assenso dei sei assessori alla memoria, tra cui Ales-
             sandro Tassoni, l’autore del poema eroicomico La secchia rapita.
                57 B. Abruzzo, Interpretactio ad pragmaticam unicam cit., p. 177.
                58 Id., Lectura practicabilis cit., p. 54.
                59 Id., Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum preheminentiis cit., p. 157.
                60 Id., Interpretactio ad pragmaticam unicam cit., p. 187: «debitor [recte: creditor] qui
             obtenuit dilationem quinquennalem, ea dilatione pendente, non possit molestare suos
             debitores».


             n.43                            Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Agosto 2018
                                                      ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56