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Da Altavalle alla Capperrina. Il monastero regio di Santa Maria di Basicò 695
Rometta, si ordinava un’inchiesta per verificare se le usurpazioni la-
mentate fossero davvero fondate . Il documento si rivela particolar-
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mente importante perché, integrato con una sentenza del 1423, per-
venutaci in transunto , ci informa del patrimonio del monastero in
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una realtà economico-sociale, come quella di Rometta, imperniata su
attività agro-pastorali. Gli introiti derivavano dalla baglia del territorio,
con tutti i redditi e i proventi ad essa legati; dalla percezione degli iura
censualia; dal bosco e da alcuni fondi rustici. Si trattava di beni e di-
ritti il cui possesso il vice-secreto , locale rappresentante del fisco re-
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gio, forse su sollecitazione dei gruppi a capo dell’universitas, conte-
stava al monastero, citandolo innanzi al luogotenente del maestro se-
creto del regno. Ma i tentativi di mettere le mani su queste importanti
risorse risultarono vani, poiché fu stabilito che le monache «manute-
neatur et non molestetur ipsa possessione».
In una società eminentemente agricola, come era quella degli ultimi
secoli dell’età di mezzo, e in un centro siciliano come Rometta , il
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complesso di beni e diritti elencati nella sentenza del 1423 rivestiva
un valore notevole. Nello specifico, essi consistevano in:
a) baglia (o baiulatio). Potere di regolare, sotto la dipendenza del
secreto, l’amministrazione della giustizia e, in particolare, di fare os-
servare i regolamenti di polizia rurale sui pascoli abusivi, sui danneg-
giamenti degli animali, sulle delimitazioni delle terre coltivate, sulla
rottura dei confini, sul dissodamento di nuove terre, sulle acque pub-
bliche etc. . Nelle terre feudali tali poteri erano esercitati direttamente
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dal signore, mentre in quelle demaniali, come nel caso di Rometta, non
di rado essi erano attribuiti con privilegio a un ente ecclesiastico . Il
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nostro monastero già nel ’400 dava in gabella tale ufficio mettendolo
all’asta per una somma di denaro che, alla fine del secolo, a seconda
delle annate, oscillava tra le 26 e le 30 onze.
68 F. Terrizzi, Santa Eustochia Smeralda, cit., p. 36 n. 14.
69 V. infra, doc. IV.
70 Ufficiale che, in nome del sovrano, esercitava localmente poteri in materia finan-
ziaria e fiscale (da ultimo, v. E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell’organizzazione ammini-
strativa dello stato normanno e svevo, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 23-69; A. Baviera Al-
banese, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti, Il centro di ricerca,
Roma, 1974).
71 Sulla realtà socio-economico del territorio romettese, rinviamo a E. Vermiglio, Tra
città e contado: Rametta e il suo territorio, cit.
72 Su uffici e ufficiali siciliani, con particolare riguardo ai baiuli e ai bagli, v. L. Ge-
nuardi, Il Comune nel Medio Evo in Sicilia. Contributo alla storia del diritto amministrativo,
Società Orazio Fiorenza, Palermo, 1921, pp. 177-181.
73 Ad esempio, nei casali di Larderia e di Zafferia, nel “costretto” di Messina, siti
pochi chilometri a sud del centro urbano, proprio nell’opposto versante (quello ionico)
dei Peloritani rispetto a Rometta, la baiulatio era stata attribuita dai sovrani all’arcive-
scovo, che la esercitò ininterrottamente dalla tarda età normanna e fino al termine del
feudalesimo in Sicilia (Asp, Conservatoria di Registro, Regie visite, vol. 1308 c. 47v).
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Dicembre 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)