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460 Luca Andreoni, Giulio Ongaro
commerciare in frumento e altri beni alimentari . Queste norme erano
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vigenti per tutto lo Stato, ma obiettivo specifico del papa era quello di
porre un freno alla situazione dei territori più distanti: Avignone e il
contado venassino. Benedetto XIII Orsini ribadì le misure qualche
anno più tardi, il 21 marzo 1729 . Le disposizioni, tuttavia, non com-
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paiono nel dettaglio dei provvedimenti restrittivi del 1732 e del 1751 .
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In essi venne confermato, a questo riguardo, il divieto di commerciare
o scambiare alimenti che si connotassero esplicitamente come simboli
della religione ebraica, ma nessun accenno al commercio del grano
appariva . Si tratta della presa di coscienza di una situazione di fatto?
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Nel quadro di una esplicita volontà censoria verso gli ebrei, la mancata
riproposizione di quel divieto assume un senso. D’altra parte, in questi
provvedimenti settecenteschi non vengono esplicitate tutte le norme
che riguardavano gli ebrei, contenute nei pronunciamenti papali pre-
cedenti, ma quelle considerate più urgenti per l’epoca. Dunque, sep-
pure non esplicitate esse rimanevano in vigore, poiché non erano state
abolite. Per esempio, non si ribadiva che gli ebrei dovessero risiedere
in ghetto, come prescriveva la Cum nimis absurdum: ciò era assodato.
Le proibizioni imposte agli ebrei nel corso dell’età moderna, dun-
que, arrivavano direttamente dai pronunciamenti papali cinquecente-
schi. Clemente VII Medici nel 1524 fu il primo a stabilire, sistematiz-
zando provvedimenti dei papi del secolo precedente, che gli ebrei non
potessero occuparsi di scambio di beni necessari all’alimentazione dei
cristiani . Ma il testo di riferimento divenne ben presto la Cum nimis
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absurdum (1555) di papa Paolo IV Carafa, che stabiliva, al capitolo 9,
pp. 953b-955a (costituzione del 18 gennaio 1724). Si vedano A. Berliner, Storia degli
ebrei di Roma. Dall’antichità allo smantellamento del ghetto, Rusconi, Milano, 1992 (ed.
or. 1893), p. 225; A. Milano, Il Ghetto di Roma. Illustrazioni storiche, Staderini, Roma,
1988 (ed. or. 1964), pp. 99-100; R. Moulinas, Les Juifs du Pape en France. Les commu-
nautés d’Avignon et du Comtat Venaissin aux XVII e et XVIII e siècles, Privat, Parigi, 1981,
pp. 248-250.
16 Bullarum, diplomatum cit, vol. 21, p. 954a.
17 Bullarum, diplomatum cit, vol. 22, p. 810ab (citato anche da A. Berliner, Storia
cit., pp. 251-252; S. Simonsohn, Gli ebrei a Roma e nello Stato Pontificio da Paolo IV a
Pio IX: un quadro d’insieme, «Materia giudaica. Rivista dell'associazione italiana per lo
studio del giudaismo», 22, 2017, p. 219; R. Moulinas, Les Juifs cit., pp. 250-252).
18 Su questi provvedimenti, si veda L. Andreoni, «Una nazione in commercio». Ebrei di
Ancona, traffici adriatici e pratiche mercantili in età moderna, Franco Angeli, Milano,
2019, pp. 17-27.
19 Biblioteca Casanatense di Roma, Raccolta di Editti, Bolle, Bandi, anno 1733, n.
17, artt. 22-24; 1751, n. 166, artt. 22-24. Su questo tema si vedano A. Toaff, Il vino e la
carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, Il mulino, Bologna, 2007 (1989), pp. 84-87;
Id., Mangiare alla giudia. La cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all'età moderna, Il
mulino, Bologna, 2000, pp. 145-147.
20 R. Moulinas, Les Juifs cit., pp. 239-242; il documento non è riportato in S. Simon-
sohn, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1522-1538, Pontifical Institute of
Medieval Studies, Toronto, 1990.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIX - Agosto 2022
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)