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                hl di grano e di 18.650 di marzatelli. In questo caso fu proprio il poten-
                ziale appaltatore, Rodolfo Pelliccioni, che chiese di derogare al capitolo
                159 dell’appalto, che riguardava esattamente l’inclusione in una even-
                tuale società di ebrei. Risulta interessante, allora, non tanto la richiesta
                da parte dell’appaltatore (Pelliccioni è propenso alla creazione di una
                società con i Coen, noti mercanti di grano), quanto il fatto che le autorità
                cittadine affermassero che «par che tacitamente sia permesso» l’inclu-
                sione degli ebrei nelle società di questo genere; si specificava però allo
                stesso tempo che questa “tacita concessione” veniva avallata – difficile
                dire quanto volontariamente – da un chirografo pontificio riguardante
                l’appalto medesimo, che concedeva di includere «qualsivoglia sorte di
                persone» in eventuali società. Come se non bastasse, la soprintendenza
                generale all’appalto venne affidata a un neofita (Paganelli), cosa che sca-
                tenò reazioni durissime con ogni probabilità da parte di mercanti con-
                correnti, anche perché il Coen con cui Pelliccioni voleva entrare in so-
                cietà era maliziosamente accusato di essere «nipote di quello, che pre-
                tese la compra dell’aria, e chiavi di Ferrara».
                   Anche le motivazioni a sostegno di coloro che chiedevano l’annulla-
                mento dell’appalto sono indicative del terreno non solo simbolico su
                cui si muovevano queste controversie: si sosteneva infatti che l’appalto
                non doveva considerarsi valido, oltre che per il fatto che il chirografo
                pontificio non nominava esplicitamente gli ebrei, anche perché «gli Ec-
                clesiastici non devono soggiacere al giudizio degli Ebrei; gli Ebrei sono
                inabilitati agli officii publici, per disposizion canonica; li Neofiti son
                proibiti di pratticare con li ebrei persistenti nella perfidia; li ebrei ten-
                tano di rimettersi in libertà» . Tra le righe si legge chiaramente come
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                la questione del maneggiare cibo sia sostanzialmente assente dal di-
                battito, mentre sono ben più evidenti i riferimenti a «soggiacere al giu-
                dizio», agli «officii publici», alla «libertà», da intendersi come partecipa-
                zione alla vita pubblica. L’antiebraismo era strumento di pressione.


                4. Mercanti di ultima istanza? Mercanti ebrei e cereali in tempi
                    di emergenza

                   Dopo aver osservato il ruolo svolto dai mercanti ebrei nel commer-
                cio granario, soprattutto in relazione alle caratteristiche di quest’ul-
                timo, indagando anche il contesto normativo in cui questa partecipa-
                zione si inseriva, rimane da approfondire in quali contingenze ciò av-
                veniva.
                   Essendo uno dei principali porti dello Stato della Chiesa, nonché
                fondamentale snodo per il commercio dei cereali in area adriatica,


                   28  Ascfe, Finanziaria XVIII, b. 78, cc. 165r-v. Corsivo nostro nella citazione.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIX - Agosto 2022
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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