Page 193 - 1
P. 193
Mercanti di ultima istanza? Ebrei e commercio del grano in Adriatico 461
che nessun ebreo poteva commerciare in frumento e beni alimentari .
21
Il riferimento alla bolla di Paolo IV diviene fondamentale nei successivi
pronunciamenti di Pio V Ghislieri (1566) e Clemente VIII Aldobran-
22
dini (1592) , che avevano come obiettivo quello di stringere di nuovo
23
le maglie della repressione dopo le aperture, anche su questo tema,
volute rispettivamente da Pio IV Medici (1561-1562) e Sisto V Peretti
(1586) .
24
A Venezia, il divieto di commerciare grani venne incluso nei capitoli
della Ricondotta del 1777 . Nonostante questo, però, la presenza di
25
mercanti ebrei che commerciavano in questo tipo di beni nella Sere-
nissima è noto; emblematico è il caso, per esempio, dei rodigini Luz-
zatto, che negli anni Trenta del secolo si proposero come intermediari
per la vendita di ingenti quantità di grano alle truppe piemontesi ac-
campate sul confine bresciano, così come quello ancora più rilevante
della veneziana famiglia Vivante, che nel 1796 rifornì le truppe napo-
leoniche acquartierate a Verona con 2500 quintali di farina, 7.000
pinte di vino, 6.500 di liquori, 300 quintali di riso, 300 di sale, 2.400
quintali di fieno e 2.000 quintali di avena .
26
Sovente gli studiosi commentano questi provvedimenti e la loro fre-
quente reiterazione come un sintomo del mancato rispetto delle regole .
27
È molto probabile. Resta fermo che in un tale quadro normativo discri-
minatorio, pubblicamente e reiteratamente ribadito, esercitare il com-
mercio di beni non consentiti aveva, nel bene e nel male, una valenza
simbolica specifica. E costituiva anche un terreno di confronto politico,
a livello locale. È emblematico, ad esempio, quanto avvenne sul finire
degli anni Venti del Settecento a Ferrara, quando si discusse dell’ap-
palto novennale per l’estrazione dalla Legazione di poco più di 40.400
21 Bullarum, diplomatum cit., 1860, vol. 6, p. 499b.
22 19 aprile 1566 (Bullarum, diplomatum cit., 1862, vol. 7, pp. 438b-440a).
23 28 febbraio 1592 (Bullarum, diplomatum cit., 1865, vol. 9, pp. 523b-524b).
24 A. Milano, Storia degli ebrei cit., pp. 253, 257.
25 Capitoli della Ricondotta degli Ebrei di questa Città e dello Stato Veneto, estesi in
esecuzione a’ Decreti dell’Eccellentiss. Senato de di’ 22 febbraro 1776 e 23 agosto 1777
ed approvati col sovrano decreto de dì 27 Settembre 1777, Pinelli, Venezia, 1777, ri-
stampa Froni, Bologna, 1981, p. 93 (capitoli 91 e 92). Si veda A. Milano, Storia degli
ebrei cit., p. 320.
26 G. Ongaro, Military food supply in the Republic of Venice in the eighteenth century:
Entrepreneurs, merchants, and the state, «Business History», 62, 2018, 8, pp. 1255-
1278, pp. 1266-1267. Altri esempi di ebrei coinvolti nei rifornimenti a soldatesche si
trovano in G. Zalin, La politica annonaria veneta tra conservazione e libertà (1744-1797),
«Economia e Storia», 97, 1972, pp. 207-229. Secondo Gordon Bannerman, questo dif-
fuso coinvolgimento degli ebrei era dovuto a «their European mercantile experience,
connections, and financal credit» (G.E. Bannerman, Merchants and the Military in Eight-
eenth-Century Britain: British Army Contracts and Domestic Supply, 1739-1763,
Routledge, Londra, 2008, pp. 11, 31, 48, 63-64).
27 A. Milano, Il Ghetto di Roma cit., p. 100; S. Simonsohn, Gli ebrei cit., p. 219.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIX - Agosto 2022
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)