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                club’ – una particolare categoria di beni o servizi ‘pubblici’ (ovvero
                non rivali, fruibili contemporaneamente da più persone senza per-
                dere le proprie caratteristiche, sino al punto di congestione), il cui
                consumo o fruizione è condiviso soltanto da un numero ristretto di
                persone – ad esempio con l’obbligo di appartenere a una corpora-
                zione  mercantile  o  appunto  con  l’assegnare  privilegi  particolari  a
                categorie specifiche di mercanti .
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                   Anche in laguna si erano sviluppate istituzioni in grado di pro-
                teggere gli interessi dei commercianti, senza distinzione di prove-
                nienza. Nel caso veneziano, tuttavia, una fitta rete di privilegi av-
                volgeva non soltanto il commercio marittimo ma anche le manifat-
                ture, favorite rispetto a quelle delle città di terraferma – un aspetto
                del predominio esercitato dalla città-stato sui territori soggetti (so-
                prattutto nel Dominio da terra, area a forte vocazione produttiva),
                origine di frizione costante tra il centro e la periferia . Il problema
                                                                     47
                dei privilegi nel commercio – e l’altra faccia della medaglia, la con-
                centrazione della libertà di commercio in mano a categorie specifi-
                che – si affacciava continuamente nelle deliberazioni e nelle propo-
                ste per risollevare una situazione economica in crisi. Nel 1610 era
                stata presentata al Senato, con l’appoggio dei Cinque Savi, una ri-
                chiesta per molti aspetti rivoluzionaria: redatta da Paolo Santonini,
                un cittadino per nascita che aveva servito come notaio in diverse
                magistrature per trent’anni, ma che agiva con ogni probabilità su
                iniziativa  delle  comunità  di  mercanti  nordici  residenti  a  Venezia,
                suggeriva  di  concedere  ai  forestieri  la  libera  navigazione  per  Le-
                vante. Al Senato si chiedeva di accordare che «cadaun forestiero di
                qualunque natione, et patria, così suddito nostro, come estero, che
                al presente habita, et venirà per lo avvenire ad habitar in questa
                città, possa navegar, et negotiar i suoi cavedali, et mercantie in Le-
                vante», dandosi in nota in un apposito registro da istituire presso i
                Cinque Savi, e rispettando l’obbligo di «far capitar in questa Città
                ogni effetto mercantile che trafficheranno, sia di loro specialità, o di
                altri, sia levato di Ponente, o di Levante, o di qual si voglia parte,
                sia caricato sopra Vasselli sudditi o forestieri [...] acciò di tutto il
                loro  neg[oti]o  la  S[ignori]a  N[ostr]a  riceva  il  benef[ici]o  delli  Dacij





                   46  E. Lindberg, Club Goods and Inefficient Institutions: Why Danzig and Lübeck Failed
                in the Early Modern Period, «The Economic History Review», N.S., 62, n. 3 (2009), pp.
                604-628.
                   47  M. Fusaro, Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean cit.,
                p. 175; M. Knapton, The Terraferma State, in E. Dursteler (ed.), A Companion to Venetian
                History, 1400-1797, Leiden, Brill, 2013, pp. 85-124.



                Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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