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Mercanti e banchieri fiorentini a Palermo nel secolo XVII... 39
stoffe in seta . Beni da comprare e rivendere da e a soggetti di qualsiasi
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stato, grado e condizione, cui i due soci avrebbero saldato quanto dovuto:
«tam cum utile et beneficio quam cum danno et interesse» .
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Dopo i preliminari, l’atto costitutivo della società entra nel merito delle
varie questioni specificando, punto per punto, come i due soci intendes-
sero gestire i loro affari. Il primo punto affronta il trasporto delle merci:
«ad navigandum et navigari faciendum» . In Sicilia le esportazioni avve-
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nivano necessariamente via mare, così che s’impegnavano a ricorrere a
navi commerciali idonee a potere affrontare tutte le rotte . Il punto suc-
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cessivo entra nel merito dell’attività di esportazione: «ad extrahendum et
extrahi faciendum» . L’estrazione dei generi alimentari e dei beni di con-
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sumo era consentita solo dai porti autorizzati, detti caricatori, dove tutti
erano obbligati a conferire derrate e merci. La vendita e l’acquisto dei beni
di largo consumo, come il grano, avveniva sotto il vigile controllo dell’am-
ministrazione spagnola. Questa, allo scopo, aveva istituito l’ufficio del
Mastro Portulano che sovrintendeva, attraverso i vice portulani preposti
ai vari caricatori, alla “estrazione” e al commercio «infra ed extra re-
gnium» . Al Mastro Portulano pervenivano dunque le richieste di auto-
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rizzazione all’estrazione, concesse con un apposito documento detto “pre-
missione”, previo pagamento del relativo dazio, da versare alla Regia Te-
soreria. Le “premissioni”, che indicavano le quantità autorizzate e i luoghi
di estrazione, erano indirizzate ai vice portolani che, a operazione con-
clusa, rilasciavano l’attestazione di avvenuta estrazione. I due soci per-
tanto, in prima persona o tramite i rispettivi procuratori, s’impegnavano
a chiedere «apocas de extracto et cauthelas» e impetrare e ottenere «litte-
ras exequtoriales extrhationum» da fare porre in esecuzione.
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Il trasporto marittimo, comportava per i mercanti un alto fattore di
rischio. Spesso, a causa dei fortunali, la mercanzia imbarcata era dan-
neggiata e, in casi estremi, addirittura sacrificata, in parte o in tutto, per
salvare l’imbarcazione e il suo equipaggio. Inoltre le navi mercantili pote-
vano incorrere nella cattura da parte dei corsari barbareschi; dunque ne-
cessariamente i mercanti dovevano tenere in debita considerazione questi
23 Ibidem. Nel citato statuto societario del 1626 si fa riferimento a: «negotiorum fru-
mentorum ordeorum vinorum caseorum equi caseorum survarum tonnitiarum et alio-
rum saluminum victualium zuccarorum mercium mercantiorum liguminum sericorum
pannorum drapporum animalium.»
24 Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c. 27r.
25 Ivi, c. 27v.
26 Nello statuto del 1626 oltre ai vascelli e alle feluche «maioribus et minoribus cuiu-
slibet qualitatis et portatus», si menzionano anche gli animali da soma per i trasporti
via terra.
27 Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c. 27v.
28 Ibidem. Cfr. L. Salamone, L’archivio del Maestro Portulano del Regno di Sicilia,
«Archivio Storico Messinese», n.63 (1993), pp.75-124.
29 Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c. 27v.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)