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Mercanti e banchieri fiorentini a Palermo nel secolo XVII...      43


                    perché si dovevano contabilizzare e rendicontare i flussi monetari della
                    società, sia in credito che in debito, documentando tutto con attesta-
                    zioni scritte, firmate da ciascuno o dai loro rispettivi procuratori . In
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                    caso di transazioni verbali, tanto loro quanto i debitori, sarebbero stati
                    obbligati a quietanzare, liberare e svincolare secondo l’uso della «aqui-
                    lanam stipulazionem» e della «acceptilatio» . Mannelli e Zati, per po-
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                    tere operare con il loro banco a Palermo e a Messina, dovevano procu-
                    rarsi ampie garanzie fideiussorie da parte di terzi, richieste obbligato-
                    riamente dalle magistrature cittadine a copertura di qualsiasi somma.
                    A loro volta potevano essere garanti di altri banchi («ad prestandum
                    quosvis  fideiussiones»)   assumendosi  il  rischio  di  eventuali  inden-
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                    nizzi. Nelle pratiche inerenti all’ufficio del Mastro Portulano, i due soci
                    avrebbero inoltre fatto da garanti e da fideiussori per conto terzi  per
                    le dovute imposte sulle tratte di frumento, stabilite dalle leggi ordinarie
                    e straordinarie, impegnandosi a farsi rilasciare i “responsali” che atte-
                    stassero  l’avvenuta  esportazione  nei  porti  non  inclusi  tra  i  «locis
                    prohibitis» stabiliti dall’organo governativo.
                       La  parte  finale  dell’atto  costitutivo  della  società  è  dedicata  agli
                    aspetti amministrativi e legali. Avrebbero agito sempre di comune ac-
                    cordo  anche  al  riguardo  di  ordini,  commissioni  e  conteggi  con  altri
                    mercanti, impegnandosi a rilasciare o fare rilasciare quietanze, pro-
                    scioglimenti e liberazioni dei debiti. Per le riscossioni stabilivano di
                    potere accordare eventuali dilazioni. In caso di liti, pretese e disaccordi
                    sui conti, sia attivi, sia passivi, avrebbero ricorso all’arbitrio di una o
                    più persone . Per ottenere quanto loro dovuto, avrebbero sostenuto
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                    liti e cause «ac civiles et criminales» , come anche attive, passive, ese-
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                    cutive e ipotecarie, ricorrendo ai tribunali delle curie, ai giudici degli
                    uffici consolari e ai magistrati. Segue la rassegna di tutti i casi possibili
                    per i quali i soci avrebbero dovuto e potuto avviare azioni legali. Ri-
                    guardo poi all’attività di credito, le cause intentate sarebbero state ne-
                    cessarie nel caso in cui avessero dovuto chiedere il sequestro dei beni



                       47  «apodixis contractibus instrumentis licteris missivis et licteris cambiorum deposi-
                    tis et comendis […] promissionibus et obligacionibus», ibidem.
                       48  Ivi, c.32r. La “Stipulatio Aquilana” è un particolare tipo di contratto verbale creato
                    da Aquilio Gallo, insigne giurista vissuto nel I sec. a.C.
                       49  Ivi, c.32v. In Sicilia, e ancor più a Palermo, l’attività creditizia dei mercanti-ban-
                    chieri era regolata da prammatiche severe. Per sovvenire al pericolo di bancarotta si
                    imponeva a tutti coloro che volevano aprire un’attività di credito di produrre sufficienti
                    garanzie fideiussorie da parte di terzi, cfr. A. Giuffrida, Le reti del credito nella Sicilia
                    moderna, Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche, n.18, Palermo 2011.
                       50  A loro volta Simone Zati e Tommaso Mannelli, nella qualità di procuratori di Neri
                    Capponi e Andrea de’ Medici, furono chiamati a fare da revisori dei conti in un conten-
                    zioso sorto tra i soci Benedetto Quaratesi e Peri Maria Aghati e Pietro Capponi, Asp,
                    notaio  Giovanni  Luigi  Blundo,  vol.8531,  21  giugno  1621,  cc.445r-456r;  ivi,  9  luglio
                    1621, cc.495r-508r.
                       51  Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, cc.33v.


                                                  Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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