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Mercanti e banchieri fiorentini a Palermo nel secolo XVII... 43
perché si dovevano contabilizzare e rendicontare i flussi monetari della
società, sia in credito che in debito, documentando tutto con attesta-
zioni scritte, firmate da ciascuno o dai loro rispettivi procuratori . In
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caso di transazioni verbali, tanto loro quanto i debitori, sarebbero stati
obbligati a quietanzare, liberare e svincolare secondo l’uso della «aqui-
lanam stipulazionem» e della «acceptilatio» . Mannelli e Zati, per po-
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tere operare con il loro banco a Palermo e a Messina, dovevano procu-
rarsi ampie garanzie fideiussorie da parte di terzi, richieste obbligato-
riamente dalle magistrature cittadine a copertura di qualsiasi somma.
A loro volta potevano essere garanti di altri banchi («ad prestandum
quosvis fideiussiones») assumendosi il rischio di eventuali inden-
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nizzi. Nelle pratiche inerenti all’ufficio del Mastro Portulano, i due soci
avrebbero inoltre fatto da garanti e da fideiussori per conto terzi per
le dovute imposte sulle tratte di frumento, stabilite dalle leggi ordinarie
e straordinarie, impegnandosi a farsi rilasciare i “responsali” che atte-
stassero l’avvenuta esportazione nei porti non inclusi tra i «locis
prohibitis» stabiliti dall’organo governativo.
La parte finale dell’atto costitutivo della società è dedicata agli
aspetti amministrativi e legali. Avrebbero agito sempre di comune ac-
cordo anche al riguardo di ordini, commissioni e conteggi con altri
mercanti, impegnandosi a rilasciare o fare rilasciare quietanze, pro-
scioglimenti e liberazioni dei debiti. Per le riscossioni stabilivano di
potere accordare eventuali dilazioni. In caso di liti, pretese e disaccordi
sui conti, sia attivi, sia passivi, avrebbero ricorso all’arbitrio di una o
più persone . Per ottenere quanto loro dovuto, avrebbero sostenuto
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liti e cause «ac civiles et criminales» , come anche attive, passive, ese-
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cutive e ipotecarie, ricorrendo ai tribunali delle curie, ai giudici degli
uffici consolari e ai magistrati. Segue la rassegna di tutti i casi possibili
per i quali i soci avrebbero dovuto e potuto avviare azioni legali. Ri-
guardo poi all’attività di credito, le cause intentate sarebbero state ne-
cessarie nel caso in cui avessero dovuto chiedere il sequestro dei beni
47 «apodixis contractibus instrumentis licteris missivis et licteris cambiorum deposi-
tis et comendis […] promissionibus et obligacionibus», ibidem.
48 Ivi, c.32r. La “Stipulatio Aquilana” è un particolare tipo di contratto verbale creato
da Aquilio Gallo, insigne giurista vissuto nel I sec. a.C.
49 Ivi, c.32v. In Sicilia, e ancor più a Palermo, l’attività creditizia dei mercanti-ban-
chieri era regolata da prammatiche severe. Per sovvenire al pericolo di bancarotta si
imponeva a tutti coloro che volevano aprire un’attività di credito di produrre sufficienti
garanzie fideiussorie da parte di terzi, cfr. A. Giuffrida, Le reti del credito nella Sicilia
moderna, Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche, n.18, Palermo 2011.
50 A loro volta Simone Zati e Tommaso Mannelli, nella qualità di procuratori di Neri
Capponi e Andrea de’ Medici, furono chiamati a fare da revisori dei conti in un conten-
zioso sorto tra i soci Benedetto Quaratesi e Peri Maria Aghati e Pietro Capponi, Asp,
notaio Giovanni Luigi Blundo, vol.8531, 21 giugno 1621, cc.445r-456r; ivi, 9 luglio
1621, cc.495r-508r.
51 Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, cc.33v.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)