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                accidenti. Per salvaguardarsi dai rischi, si ricorreva all’antico istituto giu-
                ridico dell’assicurazione . Pertanto, nello stesso punto, Mannelli e Zati
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                s’impegnavano ad assicurare le merci ricorrendo a persone qualificate per
                la stipula delle polizze, che potevano essere a copertura totale o parziale
                del carico: «de toto sive de parte vel totum risicum currendum» . Le merci
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                assicurate, ottenuta l’autorizzazione di esportazione dal regno, potevano
                finalmente  essere  spedite  ai  luoghi  di  destinazione.  Il  servizio  del  tra-
                sporto via mare era garantito da flotte di armatori privati, i così detti “pa-
                troni” d’imbarcazioni di diversa portata, opportunamente armate e con
                un equipaggio ben addestrato anche per eventuali azioni guerresche. Al
                punto successivo, i soci pertanto s’impegnavano a ingaggiare gli armatori
                per il noleggio, pattuendo in anticipo il prezzo e concordando il modo, la
                forma, il luogo e il tempo del trasporto .
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                   L’attività del commercio per l’importazione e l’esportazione delle mer-
                canzie richiedeva la disponibilità d’ingenti capitali o la possibilità di ot-
                tenerne in prestito; nel secondo caso si poteva ricorrere al servizio dei
                banchi privati. La solidità economica della società Mannelli & Zati con-
                sentì di  includere nello statuto societario anche l’aperura di un banco.
                A quei tempi i banchieri effettuavano il cambio delle diverse monete in
                uso  nel  bacino  mediterraneo  e  trattavano  le  transazioni  inerenti  al-
                l’emissione  e  alla  riscossione  delle  lettere  di  credito  e  di  cambio .
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                   30  Cfr. G. Ceccarelli, «Tutti gli assicuratori sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli
                altri». Cittadinanza e mercato nella Firenze rinascimentale, in G. Todeschini (a cura di),
                Cittadinanza  e  disuguaglianze  economiche:  le  origini  storiche  di  un  problema  europeo
                (XIII-XVI secolo), Mélanges de le École française de Rome, Roma, 2013 (https://jour-
                nals.openedition.org/mefrm/1356); Idem, Un mercato del rischio. Assicurare e farsi as-
                sicurare nella Firenze rinascimentale, Marsilio, Venezia, 2012.
                   31  Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c. 28r.
                   32  Tra i numerosi contratti di noleggio riscontrati, a modo di esempio si cita quello
                del 18 dicembre del 1628 con il quale Giovanni Aloisi di Messina, padrone di una pol-
                lacca nominata Gesù Maria di portata salme 470, promette di condurla entro tre giorni
                utili presso uno dei caricatori indicati (Sciacca, Licata o Agrigento). Per il trasporto si
                pattuisce il compenso di regali dieci per oggi salma di frumento, somma che gli sarà
                versata solo «ad bonum salvamentum» (Asp, notaio Giovanni Battista Brocco vol.1109,
                cc. cc.343r-344r). Il giorno 22 successivo, la società Mannelli & Zati sottoscrive una
                polizza assicurativa aperta per un valore complessivo di onze 1025, relativa al carico di
                grano. Nei giorni successivi più assicuratori (Nicola Spinola del fu Giovanni, genovese,
                Giovanni Masia, Pietro Caloiaro, Bernardo Giussino, Averarso Serristori associato con
                Antonio Vecchietti, Andrea Pantio, Filippo Castagnola, Stefano Pipi, Francesco Barzel-
                lini, Carlo Valdina, Geronimo Biaso associato con Battista Benso, Giovanni Maria Benso
                con Cristoforo Benso, Giuseppe Brignone, Agostino Bramè, Michelangelo Campostano,
                Paolo Amato e Bartolomeo Caccamo) concorrono con importi diversi – da 25 a 100 onze
                – per la copertura della intera somma assicurativa (ivi, cc. 371r-373v). Da altri docu-
                menti apprendiamo che durante il viaggio, a causa di un fortunale, parte del carico di
                grano fu gettato a mare mentre la restante, in salvo, essendosi bagnato si era deprez-
                zato, ivi, cc.937r-939v, cc.949r-951r, cc.1179r-1181r, cc.1183r-1188v.
                   33  La lettera di cambio costituiva un titolo di credito mediante il quale era possibile
                eseguire  trasferimenti  di  denaro  a  distanza  senza  il  loro  materiale  spostamento.  I



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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