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42 Ciro D’Arpa
rando») . L’istituto commerciale dell’assicurazione consentiva di ricavare
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percentualmente un utile sull’importo della polizza, solitamente sotto-
scritta da più persone consorziate in modo che, nell’eventuale rischio del
risarcimento, ognuno rispondesse solo di una quota parte. L’atto costitu-
tivo della società chiarisce che avrebbe potuto emettere polizze senza li-
miti d’importo su richiesta di qualsivoglia soggetto tanto individuale,
quanto collettivo, pubblico o privato. L’assicurazione sarebbe stata a co-
pertura di ogni genere di merci e mercanzie da fare viaggiare con qualsiasi
tipo di imbarcazione e per tutte le destinazioni, sia in esportazione sia in
importazione. Oltre al valore proprio delle merci, la polizza avrebbe potuto
coprire anche il costo per l’equipaggiamento e il noleggio delle imbarca-
zioni, nonché eventuali preziosi trasportati e le stesse persone. Inoltre
avrebbe potuto contemplare o no parti di rotta ‒ «pro unico viaggio quam
ad tempus» ‒ e rischi, questi sia parziali che totali, secondo la formula
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«a tutto risico quam excluso avaria et gettito» .
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Tanto l’attività mercantile, quanto quella di credito comportava per
i due soci l’eventualità di dovere recuperare dai privati, loro debitori,
quanto spettante sia in denaro che in merci . Questo aspetto è trat-
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tato nel punto successivo: «ad petendum exigendum recipiendo recu-
perando consequendum et habendo» . Con le curie, le società e le
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università, ovvero le comunità cittadine, si sarebbero impegnati a sol-
vere anticipatamente, ricevendo o consegnando le mercanzie dove
fosse stato loro richiesto, approntando l’ingaggio degli armatori e pre-
disponendo la relativa documentazione: conti, apoche, contratti, let-
tere di cambio e missive per i partitari dei magazzini, delle tavole e dei
banchi. Mannelli e Zati, per svolgere tali attività, si sarebbero accredi-
tati oltre che presso la Regia Generale Tesoreria del regno e i pubblici
banchi, anche presso qualsiasi altro soggetto pubblico o privato .
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Trattando in forma scritta o con accordo verbale, qualsiasi somma di
denaro o mercanzia d’importazione ed esportazione, con o senza cau-
zioni, girate sia a loro nome che della società o di altre persone con-
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sociate. La gestione dei diversi affari richiedeva un impegno scrupoloso
40 Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c.29v.
41 Ibidem.
42 Ibidem. Come assicuratori, i fiorentini Tommaso Mannelli e Simone Zati avevano l’ob-
bligo di dirimere le questioni giuridiche presso il tribunale della loro città di origine così che
li troviamo attori in un emblematico caso riportato nella raccolta di G. P. Ombrosi, Selecta-
rum rotae Florentiae Decisionum Thesaurus, tomo X, Firenze 1783, pp.11-27.
43 «quibusque rebus et generibus mercantiorum frumentorum ordeorum liguminum
victualium zuccarorum tractarum mercium bonorum […] racione cambiorum securita-
tum mutui depositi sive comende et alterius cuiusvis generis et quantitatis negocij»,
Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, cc.30r-v.
44 Ivi, c.30r.
45 «componsoribus depositarijs magistris notarij officilaibus […] magazenerijs depo-
sitarijs gubernatoribus rectoribus administratoribus contrasriptoribus […] regijs dolia-
ris […] secretis doganerijs et credenzerijs», ivi, 31r.
46 «ipsorum giratas girandas scribendas depositandas intrandas et in futurum exis-
tendas cum caucione et sine», ivi, c.31v.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)