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Mercanti e banchieri fiorentini a Palermo nel secolo XVII...      41


                    Questo ambito è esplicitato nella parte dell’atto che esordisce: «ad dan-
                    dum et recipiendum ad cambia et recambia» . Il loro banco prevedeva
                                                               34
                    un ampio campo di azione giacché avrebbe operato sia all’interno del
                    regno sia fuori da esso, con l’opzione «tam a usum quam ad tempus» ,
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                    e con qualsiasi soggetto sia privato che pubblico, e questo «tam cum
                    utile quam cum danno» . L’attività bancaria svolta dalla società, per
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                    qualsiasi importo, in emissione o in riscossione, doveva essere debita-
                    mente documentata dalle lettere di cambio, di credito, di ordine e di
                    commissione. Al punto successivo, «ad scribendum et subscribendum
                    et firmandum» , si specifica meglio che con «nomina et cognomina», i
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                    soci avrebbero contrassegnato qualsiasi altro tipo di atto e scrittura
                    concernente i loro affari . A tutela di coloro cui fossero stati debitori,
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                    avrebbero prodotto obbligazioni e ipoteche sottoscritte da garanti, in
                    ossequio alla giurisdizione corrente soggetta al diritto di rinuncia («Re-
                    nun(ciatio)nibus iuri») .
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                       Mannelli e Zati nel ruolo di “mercatores”, erano soggetti alla stipula
                    dell’assicurazione presso terzi, come banchieri, potevano invece essere
                    loro  stessi  degli  assicuratori  («sub  dictis  nominibus  insolido  assicu-



                    trasferimenti venivano effettuati tramite agenti bancari e con il supporto logistico della
                    fiera di cambio, istituita agli inizi del XVI secolo dai banchieri genovesi. Ogni tre mesi
                    un ristretto gruppo di operatori finanziari accreditati si davano appuntamento alla fiera
                    dove, di volta in volta, affluivano e defluivano tutti gli ordini di pagamento in riscossione,
                    dette tratte, e di emissione, dette rimesse. Il console e i suoi consiglieri stabilivano prima
                    l’indice di cambio dello scudo di marche, una moneta fittizia di conto il cui valore era
                    comparato a quello dell’oro. Stabilito ciò, gli operatori avevano a disposizione otto giorni
                    per effettuare tutte le transazioni. Sull’argomento cfr. C. Marsilio, “O dinheiro morreu.
                    Paz à sua alma danada”. Gli operatori finanziari del XVII secolo tra investimenti e specu-
                    lazioni, Mediterranea, Palermo 2012.
                       34  Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c.28r. Nella transazione, la moneta corrente
                    della piazza di emissione veniva convertita in quella fittizia degli scudi di marche, e da questa
                    poi nella moneta corrente della piazza di riscossione. L’operazione coinvolgeva più soggetti:
                    il mandatario che emetteva l’ordine di pagamento di una determinata somma; l’operatore-
                    banchiere della piazza che eseguiva il trasferimento della somma; il procuratore di fiera che
                    provvedeva alle operazioni di «cambia et recambia»; infine il beneficiario che riscuoteva la
                    somma. L’operazione terminava nella stessa piazza passando attraverso la fiera di cambio e
                    la piazza di riscossione da dove erano emesse rispettivamente la lettera di cambio e la «cau-
                    tela solutionis» che attestava l’avvenuta transazione con il cambio di valuta e la riscossione
                    della somma. La lettera di credito istituiva il mandatario debitore del banco obbligandolo a
                    pagare il “quantum” ad avvenuta transazione.
                       35  Ibidem.
                       36  Ibidem.
                       37  Asp, notaio Orazio Allegra, vol. 14220, c.28v.
                       38  «apodixas licteras frumentorum, scriptura tam publicas quam privatas, licteras
                    cambiorum et crediti, missivas et ordinis, apodixas tabule et bancorum, licteras fru-
                    mentorum et aliorum liguminum oneratorum et speditorum» (ibidem). Sull’uso dei di-
                    versi tipi di scritture private si veda N. Passeri, De scriptura privata, Venezia 1611, ri-
                    pubblicata più volte tra Sei e Settecento.
                       39  Il diritto di rinuncia era regolato da apposita normativa oggetto di specifiche trat-
                    tazioni, H. Giphani, De renunciationibus, Francoforte 1608.


                                                  Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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