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140 Carlo Bartalucci
vincolavano i dipendenti mandati nelle filiali fiorentine dell’Europa cen-
tro-orientale .
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In secondo luogo l’autonomia degli amministratori nella selezione del
personale sottostà comunque all’approvazione degli interessati, il cui
consenso è vincolante in alcuni casi. Uno di questi lo fornisce la «Belli
& C.», società fiorentina nata nel 1690 dalle ceneri della precedente
«Bracci & C.», entrambe attive a Cadice, a cui viene aggiunta un’inte-
grazione mancante nelle condizioni della precedente ragione, recante
l’obbligo di partecipare agli interessati l’eventuale reclutamento dei ‘gio-
vani’ del negozio: segno che tale impegno non era stato rispettato in
precedenza .
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Vi erano poi le retribuzioni da corrispondere ai dipendenti, servitù
compresa. L’unica eccezione proviene in tal senso dal contratto della
società lucchese «Buonfigli-Gualanducci & C.» di Cadice del 1671, da
cui si deduce che i ‘giovani’ non percepirono alcun compenso al princi-
pio, bensì una parte degli utili quantificati dagli amministratori al ter-
mine del primo triennio . Nei seguenti rinnovi societari del 1678 e 1687
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compare invece una clausola apposita per i dipendenti, che allora si era
probabilmente resa necessaria, riguardante il «fitto, vitto e salario di
giovani e servitù» . Nelle scritte societarie si parla variabilmente di
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provvigioni e di salari per le due categorie; più spesso «provisione» è
accostato agli impiegati e salario ai domestici, ma non mancano casi
opposti; pertanto in assenza di fonti contabili o di contratti individuali
di lavoro manchiamo di informazioni più circostanziate sulle forme di
retribuzione .
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In tutti i contratti analizzati, il capitolo relativo al reclutamento dei
‘giovani’ è incluso o preceduto/seguito da quello riguardante le spese
accessorie dell’azienda: pigione di casa, vitto, magazzini, bottega, mas-
serizie, finanche porti di lettere, viaggi e regali. Nella maggior parte dei
casi si invitano i soci ad amministrare con oculatezza risparmiando su
74 R. Mazzei, Itinera mercatorum cit., pp. 148-149.
75 Per il contratto della «Bracci & C.» del 12 aprile 1688, Apf, vol. 390, 27, cc.
n.n.; per la «Belli & C.», ivi, 18, 19 agosto 1690, cc. n.n. Sulle due ragioni di Cadice
in cui furono coinvolti i marchesi Francesco Feroni e il figlio Fabio, M.G. Carrasco
González, Negocios extranjeros en Cádiz. Belli & Cía. y Brachi & Cía.: dos razones
para un mismo negocio (1689-1699), in F.J. Aranda Pérez (coord.), La declinación de
la Monarquía hispánica en el siglo XVII. Actas de la VII Reunión Cientifica de la Fun-
dación Española de Historia Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca,
2004, pp. 571-588.
76 Asl, Corte dei mercanti, Libri delle date, vol. 91, cc. 121v-124v, 123v.
77 Ivi, cc. 167v-170r; vol. 92, cc. 30r-33r.
78 L’aspetto rinvia all’impossibilità, ravvisata in molti casi nel mondo delle arti,
di separare nettamente l’apprendistato dal lavoro domestico, cfr. M. Martinat, L’ap-
prendistato, in R. Ago (a cura di), Storia del lavoro cit, pp. 79-102.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)