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                vincolavano i dipendenti mandati nelle filiali fiorentine dell’Europa cen-
                tro-orientale .
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                   In secondo luogo l’autonomia degli amministratori nella selezione del
                personale sottostà comunque all’approvazione degli interessati, il cui
                consenso è vincolante in alcuni casi. Uno di questi lo fornisce la «Belli
                &  C.»,  società  fiorentina  nata  nel  1690  dalle  ceneri  della  precedente
                «Bracci & C.», entrambe attive a Cadice, a cui viene aggiunta un’inte-
                grazione mancante nelle condizioni della precedente ragione, recante
                l’obbligo di partecipare agli interessati l’eventuale reclutamento dei ‘gio-
                vani’ del negozio: segno che tale impegno non era stato rispettato in
                precedenza .
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                   Vi erano poi le retribuzioni da corrispondere ai dipendenti, servitù
                compresa. L’unica eccezione proviene in tal senso dal contratto della
                società lucchese «Buonfigli-Gualanducci & C.» di Cadice del 1671, da
                cui si deduce che i ‘giovani’ non percepirono alcun compenso al princi-
                pio, bensì una parte degli utili quantificati dagli amministratori al ter-
                mine del primo triennio . Nei seguenti rinnovi societari del 1678 e 1687
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                compare invece una clausola apposita per i dipendenti, che allora si era
                probabilmente resa necessaria, riguardante il «fitto, vitto e salario di
                giovani  e  servitù» .  Nelle  scritte  societarie  si  parla  variabilmente  di
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                provvigioni e di salari per le due categorie; più spesso «provisione» è
                accostato agli impiegati e salario ai domestici, ma non mancano casi
                opposti; pertanto in assenza di fonti contabili o di contratti individuali
                di lavoro manchiamo di informazioni più circostanziate sulle forme di
                retribuzione .
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                   In tutti i contratti analizzati, il capitolo relativo al reclutamento dei
                ‘giovani’ è incluso o preceduto/seguito da quello riguardante le spese
                accessorie dell’azienda: pigione di casa, vitto, magazzini, bottega, mas-
                serizie, finanche porti di lettere, viaggi e regali. Nella maggior parte dei
                casi si invitano i soci ad amministrare con oculatezza risparmiando su



                   74  R. Mazzei, Itinera mercatorum cit., pp. 148-149.
                   75  Per il contratto della «Bracci & C.» del 12 aprile 1688, Apf, vol. 390, 27, cc.
                n.n.; per la «Belli & C.», ivi, 18, 19 agosto 1690, cc. n.n. Sulle due ragioni di Cadice
                in cui furono coinvolti i marchesi Francesco Feroni e il figlio Fabio, M.G. Carrasco
                González, Negocios extranjeros en Cádiz. Belli & Cía. y Brachi & Cía.: dos razones
                para un mismo negocio (1689-1699), in F.J. Aranda Pérez (coord.), La declinación de
                la Monarquía hispánica en el siglo XVII. Actas de la VII Reunión Cientifica de la Fun-
                dación Española de Historia Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca,
                2004, pp. 571-588.
                   76  Asl, Corte dei mercanti, Libri delle date, vol. 91, cc. 121v-124v, 123v.
                   77  Ivi, cc. 167v-170r; vol. 92, cc. 30r-33r.
                   78  L’aspetto rinvia all’impossibilità, ravvisata in molti casi nel mondo delle arti,
                di separare nettamente l’apprendistato dal lavoro domestico, cfr. M. Martinat, L’ap-
                prendistato, in R. Ago (a cura di), Storia del lavoro cit, pp. 79-102.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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