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Il reclutamento dei ‘giovani’ delle aziende toscane nella Spagna andalusa… 139
apporto di capitale negli articoli societari, doveva nondimeno rispondere
personalmente «a qualsivoglia difetto, o mancamento che facesse detta
persona da lui ponenda» .
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Diversamente da quelli lucchesi, in tutti i contratti fiorentini si espli-
cita la possibilità, da parte degli amministratori, di selezionare diretta-
mente i ‘giovani’ e la servitù, riservandosi, come recita il contratto di
costituzione della «Bandinelli & C.» del 1666, di «mandarli via et in luo-
gho loro pigliarne altri» .
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Quanto ai requisiti richiesti ai candidati, cinque atti costitutivi for-
niscono anche i canoni per la loro assunzione, distinguendo i ‘giovani’
che vivevano in casa a spese del negozio dagli altri. Così l’articolo tredici
del contratto societario della «Ginori-Del Riccio & C.» di Siviglia del
1681:
Che li giovani che occorreranno per detto negozio devino esser presi da detti
Signori Ginori e Del Riccio, i quali devino darne parte alli detti Signori interes-
sati, di quelli però che devino stare alle spese in casa, con aver mira che sieno
di nascita civile e di buoni costumi a fin che non sieno di danno per quanto sia
possibile di detto negozio, et alli detti Signori ministri stia il rimuoverli e farli le
provvisioni, che li parranno convenienti, e la cassa la deva tenere esso signore
Gio del Riccio […] 71
Tale capitolo, la cui formula, standardizzata, ricorre per le imprese
fiorentine, dalla «Buini-Bargigli & C.» di Madrid alla «Caffieri-Faini &
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C.» di Siviglia di inizio Settecento , ci fornisce alcuni spunti di rifles-
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sione. I ‘giovani’ assunti per vivere in casa devono essere «di nascita
civile e di buoni costumi», onde evitare che rechino danno all’azienda.
Se il ‘giovane’ doveva essere di buona famiglia, con ‘buoni costumi’ il
riferimento è alla condotta: termini in cui ravvisiamo una sorta di evo-
luzione delle più rigide norme di condotta che nel secolo precedente
69 Al capitolo undici del contratto: «[…] quando il signor Marchese di Castelforte
desiderasse d’impiegare per giovane in detto negozio qualche persona sua aderente,
lo possa fare a spese del medesimo negozio purchè la detta persona sia quieta, e che
abbia da star sottomessa all’ubbidienza di detti signori nominati dovendo detto Mar-
chese restare tenuto di proprio a qualsivoglia difetto, o mancamento che facesse
detta persona da lui ponenda», Asf, Riccardi, vol. 341, I, 15 giugno 1674, cc. n.n.
70 Asf, Tribunale di Mercanzia, Giustificazioni, vol. 7013, 186, 1° ottobre 1666,
cc. n.n.; il caso di Barcellona non sembra differire al riguardo, cfr. I. Lobato Franco,
Modelos y métodos de gestión en la compañía mercantil preindustrial (Barcelona,
1650-1720), «Cuadernos de Estudios Empresariales», 6, 1996, pp. 235-236.
71 Asf, Riccardi, vol. 341, 13, 14 novembre 1681, cc. n.n.; sulla «Ginori-Del Riccio
& C.» di Siviglia, I. Lobato Franco, Empresas familiares y familias como empresas.
Los Ginori en España en la segunda mitad del siglo XVII, «eHumanista», 38, (2018),
pp. 241-246.
72 La società prese avvio il 1° maggio 1687, cfr., Asf, Riccardi, vol. 341, 22, cc. n.n.
73 Asf, Marzi Medici Tempi Vettori Bargigli Petrucci, vol. 86, 19, (1701), cc. n.n.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)