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Vincenzo Feo e il suo cotonificio                                357


                    effetti l’anno dopo, esattamente il 9 marzo, nei locali della ditta Riet-
                    mann & Aellig si riunivano Pietro Aellig, unico proprietario della citata
                    ditta, e tre componenti della famiglia Feo (Vincenzo e i figli Andrea e
                    Francesco  Paolo)  per  procedere,  preliminarmente,  allo  scioglimento
                    della società 121 . Quindi, di seguito, si procedeva alla costituzione della
                    Società Anonima “Cotonificio Feo” 122 , che, questa volta, vedeva un vero
                    concorso di azionisti. Ai sopracitati venivano ad aggiungersi, infatti,
                    un piccolo gruppo di quattro “catanesi” e il cav. Onofrio Spasiano nella
                    veste di procuratore speciale 123  di una cordata di dieci “palermitani”.
                       La nuova società, della durata prevista di venticinque anni, salvo
                    proroga 124 , nasceva avente per oggetto «l’industria della filatura, torci-
                    tura, candeggio e tintoria» ed eventualmente – del tutto evidente il pro-
                    posito di perseguire una completa strategia di integrazione verticale –
                    «lo esercizio dell’industria della tessitura, nelle proporzioni e nei limiti
                    richiesti dallo sviluppo dell’industria principale» 125 . Allo scopo di pro-
                    cedere all’ingrandimento degli impianti essa acquistava dalla famiglia
                    Feo,  per  complessive  L.  68.133,56,  terreni  e  fabbricati  sistematica-
                    mente acquisiti da Vincenzo Feo nel corso degli anni 1901-03 e siti
                    nella stessa contrada Mortilla 126  dove già aveva sede lo stabilimento
                    della  precedente  società,  ovvero  all’incrocio  fra  il  prolungamento
                    dell’attuale  Corso  Italia  (già  viale  Regina  Margherita)  e  l’attuale  via





                       121  Nell’occasione le due controparti nominavano liquidatore lo stesso Vincenzo Feo
                    e  decidevano,  altresì,  di  procedere  alla  stesura  del  bilancio  finale,  onde  effettuare  la
                    divisione delle attività sociali (Andct, Notaio Giovanni Monaco, Scioglimento di società, 9
                    marzo 1904).
                       122  Ivi, Contratto di società, 9 marzo 1904.
                       123  Così nella procura speciale redatta in Palermo il 2 marzo precedente presso il
                    notaio Antonio Noto Galati e allegata al contratto di società. Lo Spasiano, nato a Castel-
                    lammare di Stabia, era domiciliato a Palermo.
                       124  Società Anonima Cotonificio Feo, Statuto sociale, Galatola, Catania, 1904, art. 4, p. 4.
                       125  Ivi, art. 3, p. 3.
                       126  Trattasi dello stesso fabbricato del Cotonificio “Vincenzo Feo e C.” (= L. 44.015)
                    ed inoltre dei seguenti terreni e fabbricati per un valore complessivo di L. 24.118,56: 1)
                    l’utile dominio su un tratto di terreno con cascina acquistato il 30 dicembre 1901 e
                    confinante con proprietà dello stesso Feo; 2) l’utile dominio su un tenimento di case,
                    stalla, magazzino, cortile e altre pertinenze acquistato in data 4 aprile 1902 e confinante
                    con proprietà dello stesso; 3) un tratto di terreno di mq.1077,17 acquistato in data 8
                    giugno 1903 e confinante con proprietà dello stesso e con proprietà dei coniugi France-
                    sco Paolo Feo e Carmela Nicotra; 4) un fabbricato edificato su un tratto di terreno ac-
                    quistato il 26 agosto 1893, l’11 settembre 1900 e il 14 gennaio 1901 confinante con
                    proprietà del Cotonificio Catanese “Vincenzo Feo e C.”, una casina e un’altra proprietà
                    dello stesso Vincenzo Feo e con la già citata proprietà dei coniugi Feo-Nicotra. È da
                    precisare, tuttavia, che sulla nuova società vengono a pesare i canoni gravanti sul primo
                    e secondo lotto (= L. 9.264,54), il debito di L. 200 gravante sullo stesso secondo lotto e
                    quello di L. 5.904 sul terzo lotto, entrambi dovuti «per resto di prezzo non pagato».


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Agosto 2020
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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