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352 Domenico Ventura
Quanto al rispetto delle regole da parte dell’azienda, una multa
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elevata alla ditta, colpevole di non ottemperare alla legge sul lavoro
delle donne e dei fanciulli, in data 3 aprile 1906 , e due lettere di
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denuncia la dicono lunga sull’argomento. La prima, anonima e indi-
rizzata al Prefetto in data 9 maggio 1905, riferiva di assunzioni di ra-
gazze di appena dieci anni di età e non munite di regolare libretto di
lavoro . La seconda, firmata da una madre a nome di tutte le madri
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delle operaie e indirizzata sempre al Prefetto in data 9 ottobre 1907,
parlava apertamente di «una vera barbarie crudele per gli angherie»
cui venivano sottoposte le ragazze per i più vari motivi: «se vadono al
cesso per un atto piccolo, se le vedono mangiare», o anche, e questo è
ancora più incomprensibile in un ambiente di lavoro dove la polvere
regnava sovrana, «se bevono» o «se si lavano la faccia» 100 . E il quoti-
diano “Unione”, organo ufficiale della locale Camera del Lavoro, in data
21 febbraio 1909 aggiungeva: «Che dire poi delle minorenni che si
fanno nascondere quando perviene qualche ispezione?». E ancora, in-
fine, che dire dello stesso ambiente di lavoro malsano e nocivo quando
all’assordante rumore delle macchine e al pericolo del contatto con le
stesse bisognava aggiungere, specie nella sala di carderia, la costante
onnipresenza di «una vera nebbia cotonosa» 101 con evidenti ripercus-
sioni negative sugli organi respiratori 102 ?
Dentro lo stabilimento vigeva un controllo assoluto della forza la-
voro, come evidenzia il regolamento interno 103 . Elaborato unilateral-
mente dalla direzione aziendale, da un lato recepiva l’obbligo (Legge
19 giugno 1902) di presentazione del libretto di lavoro da parte delle
donne e dei fanciulli in aggiunta ai consueti certificati di nascita,
97 Lo stesso Ministero, come dimostrato da una circolare inviata ai prefetti in data 9
dicembre 1899, era perfettamente a conoscenza di una pressoché generale pratica di
abusi e infrazioni nell’applicazione delle norme legislative (Maic, Ufficio del Lavoro, No-
tizie sull’applicazione della legge 19 giugno 1902, n. 242 sul lavoro delle donne e dei
fanciulli, Officina Poligrafica Italiana, Roma, 1906).
98 Il Ministero al Prefetto (Asct, Fondo Prefettura, serie I, Affari Generali, b. 295).
99 Lettera di denuncia al Prefetto in data 9 maggio 1905 (ivi, b. 382). In proposito
una nota del quotidiano “Unione” del 21 febbraio 1909 riferiva: «Le librette di lavoro
prescritte per legge sono un mito nello stabilimento del sig. cav. Feo e se si domanda a
qualche operaia di che colore sono non ve lo sanno dire».
100 Lettera di Carmela Condorelli al Prefetto in data 9 ottobre 1907 (Asct, Fondo
Prefettura, s. I, Affari Generali, b. 382).
101 Citato in R. Romano, Il Cotonificio Cantoni dalle origini al 1900, «Studi storici»,
XVI (1985), p. 486.
102 Di qui quella necessità di bere e lavarsi la faccia di cui è cenno nella lettera citata
(vedi supra, nota 100).
103 Regolamento interno del Cotonificio Catanese “Vincenzo Feo & C.”, Galatola, Ca-
tania, 1903.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Agosto 2020
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)