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                fabbricati, macchine, apparecchi, utensili, merci, ecc.». E ancora per
                tutta una serie di motivazioni proibite dal regolamento e che in caso
                di recidività davano luogo anche al licenziamento:

                   a) abbandonare il lavoro senza autorizzazione del caposala o altro supe-
                riore;  b)  fischiare  e  schiamazzare;  c)  introdurre  nello  stabilimento  bevande
                spiritose; d) abbandonare il proprio posto o la propria macchina, o tenerla
                ferma senza necessità; circolare oziosamente nello stabilimento o portarsi in
                altri locali fuori della propria sala di lavoro; e) fermarsi in crocchio o soffer-
                marsi più del bisogno nelle latrine; f) fermarsi nelle sale di lavoro durante le
                ore di riposo, eccezione fatta per gli operai che in tali ore debbono prestare
                servizio, o per quei brevi riposi che la Direzione dovesse prescrivere; g) lordare
                pareti, scale, latrine, ecc.; h) introdurre nello stabilimento persone estranee;
                i) introdurvi senza permesso libri e stampati; l) essere indecentemente vestiti;
                m) andare nelle latrine con i compagni di lavoro.

                   Alla fine di ogni estenuante giornata lavorativa, infine, l’art. 12 pre-
                scriveva che: «il portinaio, o chi ne fa le veci, verificherà qualsiasi in-
                volto che gli operai asportassero dallo stabilimento e li sottoporrà alla
                visita personale. Una donna all’uopo adibita praticherà lo stesso per
                le operaie. Colui [o colei] che sarà trovato[/a] in possesso di attrezzi,
                utensili, merce o altro di spettanza della Ditta o altrui, sarà subito
                espulso[/a], perderà il deposito cauzionale e sarà eventualmente de-
                nunciato[/a] all’autorità giudiziaria» 109 . Quanto ai salari, se pure, a
                livello nazionale, degli aumenti si erano avuti nel corso degli anni, an-
                cora alla fine dell’Ottocento il loro livello era rimasto pressoché ai limiti
                della sussistenza 110 . Con conseguenti riflessi negativi sia nel campo
                dell’alimentazione sia in quelli dell’alloggio, dell’igiene e dello stesso
                vestiario, il che significa che il più delle volte il lavoratore non era in
                grado di affrontare spese impreviste, per cui si trovava nella necessità
                di contrarre debiti che avrebbero comportato ulteriori privazioni.
                   Di fronte a questo fosco quadro generale, che, dopo l’inevitabile in-
                tensificarsi di scioperi, specie nel triennio 1896-98 111 , pure veniva mi-
                tigato  dai  miglioramenti  succedutisi  nei  primissimi  anni  del  Nove-
                cento 112 , quello che emerge dai pochissimi dati che abbiamo relativa-
                mente alle retribuzioni in vigore nel Cotonificio Feo è di una realtà


                   109  Regolamento interno del Cotonificio Catanese “Vincenzo Feo & C.” cit., pp. 4-5.
                   110  Cfr. U. Tombesi, L’industria cotoniera italiana cit., pp. 195-205; B. King, Th. Okey,
                L’Italia d’oggi, Laterza, Bari, 1904, pp. 194-195; R. Morandi, Storia della grande indu-
                stria in Italia, Einaudi, Torino, 1966, pp. 149-150.
                   111  U. Tombesi, L’industria cotoniera italiana cit., pp. 229 e 234-235.
                   112  L. Bonnefon Craponne, L’Italie au travail, Roger, Paris, 1916, ora trad. ital., L’Ita-
                lia al lavoro. Un’indagine dello sviluppo industriale d’inizio secolo, Unione Industriale,
                Torino, 1991, pp. 79-80.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Agosto 2020
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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