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Vincenzo Feo e il suo cotonificio                                353


                    vaccinazione e buona condotta e forme di tutela della maternità  104 ,
                    come pure l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 105 ,
                    dall’altro prescriveva delle norme rigorose, severe e anche, spesso, le-
                    sive della stessa dignità degli operai, peraltro suscettibili di variazioni
                    da parte della direzione, sia pure con «avviso mediante affissione all’in-
                    gresso dello stabilimento in tempo utile». Norme che del resto si con-
                    formavano a quelle già in uso presso altre aziende del continente 106  e
                    con le quali si voleva avere il controllo assoluto su una forza lavoro
                    disciplinata, docile e stabile 107 , magari attraverso una sorta di pater-
                    nalismo  aziendale  che  si  manifestava  tramite  concessioni  di  vario
                    tipo 108 .
                       Così, ad esempio, «a garanzia della sua osservanza delle prescri-
                    zioni  del  presente  regolamento»,  l’operaio  doveva  lasciare  presso  la
                    ditta un deposito cauzionale pari a dieci giorni di lavoro, deposito che
                    avrebbe perso se avesse lasciato il posto senza preavviso, se si fosse
                    assentato senza giustificato motivo per tre giorni consecutivi senza re-
                    golare permesso, o anche, naturalmente, se fosse stato raggiunto da
                    un licenziamento immediato. Da parte sua, infatti, la ditta, oltre al
                    licenziamento con preavviso di sette giorni, si riservava anche il licen-
                    ziamento immediato nei “casi speciali” contemplati dal regolamento, e
                    cioè: «insubordinazione e rivolta verso i superiori; gravi offese ai com-
                    pagni; ubriachezza recidiva; furto o frode; fumare o accendere fiammi-
                    feri nel recinto dello stabilimento; offesa al buon costume; danni alle
                    macchine e al materiale causati per malvagità; rifiuto di lavorare su
                    altra macchina od in altro riparto; propaganda nello stabilimento per
                    distogliere i compagni dal lavoro».
                       Altra spada di Damocle che pendeva sugli operai era la commina-
                    zione di multe per i più vari motivi: ritardo al lavoro, assenza dal lavoro
                    senza  giustificato  motivo,  danni,  «per  negligenza  o  malvolere,  a


                       104  «… le puerpere non potranno riprendere il lavoro che dopo un mese dal parto, ed
                    in  via  eccezionale  anche  dopo  tre  settimane,  qualora  risulti  da  certificato  dell’Ufficio
                    Sanitario del Comune di loro dimora abituale che sono in grado di compiere senza pre-
                    giudizio [per chi?] il lavoro».
                       105  «Grave la questione degli infortuni in Italia» ‒ si faceva notare –, «specialmente
                    nella filatura del cotone, industria che richiede una grande quantità di congegni mossi
                    da forze potenti e spinti agli estremi limiti di velocità» (S. Crespi, Dei mezzi di prevenire
                    gli infortuni e garantire la vita e la salute degli operai nell’industria del cotone in Italia,
                    Hoepli, Milano, 1894, citato in U. Tombesi, L’industria cotoniera italiana cit., p. 247).
                       106  F. Dolci, Regolamenti di fabbrica, contratti e tariffe di lavoro, «Società e storia», 40,
                    XI (1988), pp. 427-447.
                       107  Solo nel 1909 gli operai del cotonificio costituiranno una loro Lega presso la locale
                    Camera del Lavoro (Unione, 28 agosto 1909), mettendo così in discussione, per la prima
                    volta, il potere, quasi assoluto, della direzione.
                       108  Come case operaie, convitti, scuole, doti, casse di risparmio, assistenza medica e
                    medicine gratuite (U. Tombesi, L’industria cotoniera italiana cit., pp. 253-259).


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Agosto 2020
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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