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Vincenzo Feo e il suo cotonificio 353
vaccinazione e buona condotta e forme di tutela della maternità 104 ,
come pure l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 105 ,
dall’altro prescriveva delle norme rigorose, severe e anche, spesso, le-
sive della stessa dignità degli operai, peraltro suscettibili di variazioni
da parte della direzione, sia pure con «avviso mediante affissione all’in-
gresso dello stabilimento in tempo utile». Norme che del resto si con-
formavano a quelle già in uso presso altre aziende del continente 106 e
con le quali si voleva avere il controllo assoluto su una forza lavoro
disciplinata, docile e stabile 107 , magari attraverso una sorta di pater-
nalismo aziendale che si manifestava tramite concessioni di vario
tipo 108 .
Così, ad esempio, «a garanzia della sua osservanza delle prescri-
zioni del presente regolamento», l’operaio doveva lasciare presso la
ditta un deposito cauzionale pari a dieci giorni di lavoro, deposito che
avrebbe perso se avesse lasciato il posto senza preavviso, se si fosse
assentato senza giustificato motivo per tre giorni consecutivi senza re-
golare permesso, o anche, naturalmente, se fosse stato raggiunto da
un licenziamento immediato. Da parte sua, infatti, la ditta, oltre al
licenziamento con preavviso di sette giorni, si riservava anche il licen-
ziamento immediato nei “casi speciali” contemplati dal regolamento, e
cioè: «insubordinazione e rivolta verso i superiori; gravi offese ai com-
pagni; ubriachezza recidiva; furto o frode; fumare o accendere fiammi-
feri nel recinto dello stabilimento; offesa al buon costume; danni alle
macchine e al materiale causati per malvagità; rifiuto di lavorare su
altra macchina od in altro riparto; propaganda nello stabilimento per
distogliere i compagni dal lavoro».
Altra spada di Damocle che pendeva sugli operai era la commina-
zione di multe per i più vari motivi: ritardo al lavoro, assenza dal lavoro
senza giustificato motivo, danni, «per negligenza o malvolere, a
104 «… le puerpere non potranno riprendere il lavoro che dopo un mese dal parto, ed
in via eccezionale anche dopo tre settimane, qualora risulti da certificato dell’Ufficio
Sanitario del Comune di loro dimora abituale che sono in grado di compiere senza pre-
giudizio [per chi?] il lavoro».
105 «Grave la questione degli infortuni in Italia» ‒ si faceva notare –, «specialmente
nella filatura del cotone, industria che richiede una grande quantità di congegni mossi
da forze potenti e spinti agli estremi limiti di velocità» (S. Crespi, Dei mezzi di prevenire
gli infortuni e garantire la vita e la salute degli operai nell’industria del cotone in Italia,
Hoepli, Milano, 1894, citato in U. Tombesi, L’industria cotoniera italiana cit., p. 247).
106 F. Dolci, Regolamenti di fabbrica, contratti e tariffe di lavoro, «Società e storia», 40,
XI (1988), pp. 427-447.
107 Solo nel 1909 gli operai del cotonificio costituiranno una loro Lega presso la locale
Camera del Lavoro (Unione, 28 agosto 1909), mettendo così in discussione, per la prima
volta, il potere, quasi assoluto, della direzione.
108 Come case operaie, convitti, scuole, doti, casse di risparmio, assistenza medica e
medicine gratuite (U. Tombesi, L’industria cotoniera italiana cit., pp. 253-259).
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Agosto 2020
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)