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Ruolo e implicazioni della politica annonaria a Lucca in età moderna  619



             garvi quelli che, come i membri del clero appunto, non erano soggetti
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             «alla sua giurisdittione» .
                Per il governo, però, non vi erano dubbi, sia perché il presunto
             diritto di possesso esibito dai religiosi risultava insussistente alla prova
             dei fatti, sia perché il mancato rispetto del monopolio statale sulla ven-
             dita del sale poteva essere equiparato ad una malcelata volontà di fro-
             dare, sotto il pretesto dell’immunità ecclesiastica, le finanze pubbliche,
             ciò che metteva a repentaglio la stessa conservazione istituzionale della
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             libertas di Lucca . Rispetto alle resistenze manifestate soprattutto dal
             vescovo Spinola, vi era inoltre la convinzione di poter ordinare al «brac-
             cio secolare», in piena «securezza di conscienza», la perquisizione di
             tutti quegli ecclesiastici che, «nell’ingresso o egresso dalla città», des-
             sero il sospetto «di introdurre o estrarre robbe gabellabili o di contra-
             bando»; si trattava cioè di sequestrare la merce «in fragranti», operando
             secondo «ragion di natura» e senza per questo «essercitare giurisdit-
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             tione sopra l’ecclesiastico» .
                Di fronte a tale situazione, quindi, per difendere le proprie ragioni
             giurisdizionali ed evitare che le pretese del clero assumessero un reale
             valore giuridico, tale da trasformarle in diritti inviolabili, il governo luc-
             chese non poté far altro che istituire una nuova deputazione incaricata
             di difendere «la dignità e l’interesse publico» dagli illeciti commessi dalle
             «persone non suddite», e quindi anche dai religiosi, nel commercio di
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             questo prodotto . La nascita di tale deputazione, che operò tra il 1687
             e il 1724, si legò alla contemporanea rifondazione dell’Offizio sopra il
             Sale, che nel 1686, a distanza di oltre sessanta anni dalla sua ultima
             elezione, tornò a esercitare incarichi polizieschi e giudiziari nei con-
             fronti dell’importazione e del commercio di sale forestiero, o comunque
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             di sale venduto al di fuori dei circuiti statali prestabiliti .
                Più in generale, per comprendere meglio l’atteggiamento del governo
             lucchese di fronte alle infrazioni nel commercio alimentare, è necessa-
             rio ricostruire il contesto in cui si giocava la partita tra le leggi anno-
             narie  dello  Stato  e  gli  attori  sociali  a  esse  interessati  in  qualità  di
             produttori, distributori, rivenditori e/o acquirenti: per esempio, a pro-
             posito degli illeciti commessi nella produzione e nella vendita del pane,




                77  Asl, Offizio sopra la Giurisdizione, n. 147: si tratta di una lettera non datata di cin-
             que carte non numerate, composta dal clero di Lucca, senza ulteriori precisazioni, per
             implorare «autorevole protetione» a difesa «dalle gabelle e dalle gravezze per i sali».
                78  Ivi, cc. 1r-21v: in questo documento, che è separato dal precedente pur trovandosi
             all’interno della stessa unità archivistica, vengono affermate e giustificate le ragioni
             fiscali del governo in merito al monopolio sul sale.
                79  Asl, Consiglio Generale, n. 166, pp. 40-43.
                80  Asl, Offizio sopra la Dovana, n. 8, III, cc. 4v-5r, 15r-20v.
                81  Asl, Consiglio Generale, n. 165, pp. 565-567.


             n.41                         Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIV - Dicembre 2017
                                                      ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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