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620 Matteo Giuli
nel commercio dei pasti caldi, nell’incetta dei generi cerealicoli e nello
smercio del sale, la documentazione relativa all’attività del governo per-
mette di ricostruire il clima di forte sospetto e di frequenti delazioni
che emerge dalle denunce, dalle perquisizioni, dagli arresti e dagli
interrogatori di coloro che trasgredivano le leggi e operavano di con-
trabbando. Erano molte le segnalazioni che provenivano dai così detti
«accusatori segreti», quasi sempre spinti a collaborare con l’autorità
giudiziaria dietro la prospettiva di una ricompensa in denaro, quella
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che veniva definita la «dovuta mercede» o la «dovuta partecipazione» .
Tale ricompensa, peraltro, era legittimata e favorita dalle stesse istitu-
zioni annonarie, il cui obiettivo era quello di incentivare i meccanismi
di denuncia e autodenuncia attraverso la concessione di premi, sconti,
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grazie e impunità .
Una simile prospettiva permette allora di approfondire ulteriormente
le riflessioni effettuate da Paolo Preto su questo argomento, secondo il
quale soltanto a Venezia, nel panorama italiano, si poteva ritrovare «un
uso così generale, istituzionalizzato e capillare delle denunce segrete
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come strumento giudiziario e politico» . In realtà anche a Lucca questo
strumento fu legittimato dall’alto e utilizzato di frequente come canale
comunicativo tra i sudditi e le istituzioni, secondo un meccanismo che
dunque coinvolse in maniera netta – e probabilmente non a caso – due
entità statuali di ordinamento repubblicano, sottoposte a un governo
prescrittivo di stampo aristocratico e fondate su legami politici di tipo
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paternalistico e clientelare .
Resta comunque difficile stabilire con certezza a quale categoria
sociale o professionale appartenessero coloro che partecipavano a tali
scambi informativi in qualità di contravventori o delatori. Chiaramente
la loro identità variava in relazione al contesto in cui si manifestavano
le infrazioni, anche se le categorie sottoposte a maggior controllo erano
soprattutto quelle dei mugnai, dei rivenditori di generi panificabili, dei
fornai e dei cantinieri. Questi ultimi, certamente, furono tra i principali
protagonisti dei processi istruiti dalla Balìa sopra le Cantine e i Fornai,
82 Asl, Offizio sopra gli Appalti, n. 5, I, c. 2r; II, c. 2r; III, c. 2r; n. 6, c. 1r.
83 Asl, Offizio sopra la Dovana, n. 8, cc. 3v-6v; Asl, Pubblici banditori, n. 65 (bandi del
26 gennaio 1678 e 10 agosto 1685); n. 66 (bandi del 4 marzo 1686, 19 aprile 1686 e 29
gennaio 1724); n. 75 (bando del marzo 1725); Asl, Balia sopra le Cantine e i Fornai, n. 6,
c. 27r; Asl, Decreti penali, Q. 67, pp. 476-477.
84 Cfr. P. Preto, Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Vene-
zia, Il Saggiatore, Milano, 2003, pp. 34-40.
85 Considerazioni simili potrebbero essere fatte anche per Genova: cfr. E. Grendi,
Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese, Gelka, Palermo, 1989, pp. 11-
17, 82-87.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIV - Dicembre 2017 n.41
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)