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           nel commercio dei pasti caldi, nell’incetta dei generi cerealicoli e nello
           smercio del sale, la documentazione relativa all’attività del governo per-
           mette di ricostruire il clima di forte sospetto e di frequenti delazioni
           che emerge dalle denunce, dalle perquisizioni, dagli arresti e dagli
           interrogatori di coloro che trasgredivano le leggi e operavano di con-
           trabbando. Erano molte le segnalazioni che provenivano dai così detti
           «accusatori segreti», quasi sempre spinti a collaborare con l’autorità
           giudiziaria dietro la prospettiva di una ricompensa in denaro, quella
                                                                             82
           che veniva definita la «dovuta mercede» o la «dovuta partecipazione» .
           Tale ricompensa, peraltro, era legittimata e favorita dalle stesse istitu-
           zioni annonarie, il cui obiettivo era quello di incentivare i meccanismi
           di denuncia e autodenuncia attraverso la concessione di premi, sconti,
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           grazie e impunità .
              Una simile prospettiva permette allora di approfondire ulteriormente
           le riflessioni effettuate da Paolo Preto su questo argomento, secondo il
           quale soltanto a Venezia, nel panorama italiano, si poteva ritrovare «un
           uso così generale, istituzionalizzato e capillare delle denunce segrete
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           come strumento giudiziario e politico» . In realtà anche a Lucca questo
           strumento fu legittimato dall’alto e utilizzato di frequente come canale
           comunicativo tra i sudditi e le istituzioni, secondo un meccanismo che
           dunque coinvolse in maniera netta – e probabilmente non a caso – due
           entità statuali di ordinamento repubblicano, sottoposte a un governo
           prescrittivo di stampo aristocratico e fondate su legami politici di tipo
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           paternalistico e clientelare .
              Resta comunque difficile stabilire con certezza a quale categoria
           sociale o professionale appartenessero coloro che partecipavano a tali
           scambi informativi in qualità di contravventori o delatori. Chiaramente
           la loro identità variava in relazione al contesto in cui si manifestavano
           le infrazioni, anche se le categorie sottoposte a maggior controllo erano
           soprattutto quelle dei mugnai, dei rivenditori di generi panificabili, dei
           fornai e dei cantinieri. Questi ultimi, certamente, furono tra i principali
           protagonisti dei processi istruiti dalla Balìa sopra le Cantine e i Fornai,






              82  Asl, Offizio sopra gli Appalti, n. 5, I, c. 2r; II, c. 2r; III, c. 2r; n. 6, c. 1r.
              83  Asl, Offizio sopra la Dovana, n. 8, cc. 3v-6v; Asl, Pubblici banditori, n. 65 (bandi del
           26 gennaio 1678 e 10 agosto 1685); n. 66 (bandi del 4 marzo 1686, 19 aprile 1686 e 29
           gennaio 1724); n. 75 (bando del marzo 1725); Asl, Balia sopra le Cantine e i Fornai, n. 6,
           c. 27r; Asl, Decreti penali, Q. 67, pp. 476-477.
              84  Cfr. P. Preto, Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Vene-
           zia, Il Saggiatore, Milano, 2003, pp. 34-40.
              85  Considerazioni simili potrebbero essere fatte anche per Genova: cfr. E. Grendi,
           Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese, Gelka, Palermo, 1989, pp. 11-
           17, 82-87.



           Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIV - Dicembre 2017    n.41
           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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