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582 Sofia Gullino
in periodo di raccolti regolari: al di fuori di queste, la Repubblica era co-
stretta a ricorrere alle importazioni, tanto in tempo di normalità, quanto
di crisi e questo rendeva il ruolo dell’annona fondamentale per la vita
cittadina. Il mancato arrivo dei rifornimenti avrebbe infatti provocato ri-
volte, timore spesso unito a quello di un possibile intervento delle potenze
straniere, che avrebbero potuto sfruttare i tumulti per rovesciare il go-
verno. Dall’altra parte, la razionalizzazione dell’annona rientrava nel più
vasto progetto di portare sotto il controllo statale un commercio vitale per
la Repubblica, sottraendolo così all’iniziativa privata che evidentemente
l’Officium Victualium non era stato in grado di controllare .
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La nuova magistratura fu creata per «garantire il mantenimento
dell’abbondanza a beneficio delli poveri» e a tale scopo si nominarono
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cinque ufficiali, appartenenti al patriziato genovese. Uno di essi, in carica
per un anno soltanto, era scelto fra i membri del Collegio dei Procura-
tori ; gli altri quattro, eletti dal Maggiore e dal Minore Consiglio, resta-
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vano in carica due anni e uno di loro era sostituito ogni sei mesi, per
evitare il momento di vuoto nel caso in cui tutti fossero stati sostituiti
contemporaneamente. Gli ufficiali erano coadiuvati da altre figure: un
notaio, un cancelliere «o sia scrivano», cui si fa riferimento già nei docu-
menti redatti durante la carestia, ma per il quale una normativa specifica
fu redatta solamente nel 1601 . Accanto al cancelliere operava il sin-
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daco, che controllava la provenienza del grano giunto via mare, vigilava
sul rispetto del monopolio statale, annotava e teneva sotto controllo co-
loro che erano sospettati di comprare grano per rivenderlo a terzi e colla-
borava con i rappresentanti della giustizia cittadina e con il bargello . Gli
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incarichi del commissario ai magazzini, poi, erano fondamentali all’in-
terno della magistratura: egli era l’addetto alla ricezione dei grani acqui-
stati e alla loro pesatura; verificava la corrispondenza di quantità e qua-
lità dei cereali con la somma pagata per essi, teneva il registro dei grani
che entravano e uscivano, «acciò che con facilità si possa vedere che
G. Redoano Coppedè, Il sistema viario della Liguria nell’età moderna, Bozzi, Genova,
1989, pp. 117-118.
21 G. Giacchero, Economia e società nel Settecento genovese, Sagep, Genova, 1973,
pp. 355-356.
22 Ascge, Abbondanza, 687, Leggi e decreti dell’Ecc.mo Magistrato dell’Abbondanza,
c. 23r.
23 G. Forcheri, Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di
Genova, Tipografia Tredici & C., Genova, 1968, pp. 75-77.
24 Ascge, Abbondanza, 687, Leggi e decreti dell’Ecc.mo Magistrato dell’Abbondanza,
c. 81r.
25 Ivi, cc. 73 sgg. In particolare, l’Instructio Sindici ricorda che egli doveva «tener
sollecitati il Bargello e Famegli e Cavaleri di Camera», in modo che essi potessero agire
rapidamente contro quei reati che, seppur legati alla compravendita di cereali, non ri-
cadevano direttamente sotto la giurisdizione del Magistrato. Ivi, c. 76r.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Dicembre 2020
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)