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La traduzione italiana del Conseiller d’Estat 37
del trattato di pace con l’Impero ottomano nel 1573 . La firma del
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trattato – che aveva imposto condizioni molto dure per Venezia e che
aveva sollevato larghe critiche nella società veneta – era interpretata
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positivamente nel Conseiller d’Estat, come espressione di prudenza e
di realismo politico e il traduttore italiano cercava di rimarcare tale
giudizio qualificando come «prudente», aggettivo assente nell’originale
francese, la decisione di siglare la pace .
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Accanto a quelle riguardanti la rappresentazione di Venezia, le altre
parti sulle quali agì maggiormente il traduttore sono i capitoli dedicati
a temi economici, sia per l’importanza attribuita all’economico sia so-
prattutto per la necessità di adattare contenuti e considerazioni al
contesto della Serenissima. Nella riflessione sulle fonti di entrata pub-
blica, l’originale francese prospettava l’opportunità per il sovrano di
prestare denaro «avec interest mediocre» per finanziare grandi imprese
commerciali, ma nella traduzione italiana spariva ogni riferimento
all’interesse generato sul capitale prestato . La condanna di matrice
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cristiana del prestito in denaro e dell’interesse in realtà era stata ormai
da molto superata, tuttavia nella Venezia degli anni ‘40 la questione
prioritaria non era tanto quella del prestito ai privati di denaro pub-
blico, ma piuttosto quella opposta del prestito dai privati al governo
per far fronte alle grandi spese legate alla Guerra di Candia. Dal 1645
il Senato fece un ampio ricorso non solo a prestiti forzosi, che, assieme
ad aggravi daziari e tasse straordinarie, colpirono tutti i sudditi, ma
anche al mercato creditizio . Le serie difficoltà che si profilavano
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all’orizzonte per riuscire a pagare i tassi di interesse e a risarcire i
debiti spinsero prudentemente Zuccati a intervenire sulla parte del
trattato che toccava la questione del prestito pubblico, eliminando in-
teramente il paragrafo nel quale si evidenziava la necessità per il prin-
cipe di provvedere puntualmente al pagamento degli interessi verso i
creditori . Nella medesima logica era soppresso anche il paragrafo nel
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82 Le Conseiller d’Estat cit., Partie I, cap. LII, «Des Traictez d’Alliance», p. 300.
83 M. Viallon, Guerre e paci veneto-turche dal 1453 al 1573, in L. Secchi Tarugi (a
cura di), Guerra e pace nel pensiero del Rinascimento (Atti del XV convegno internazio-
nale, Chianciano-Pienza, 14-17 luglio 2003), Franco Cesati, Firenze, 2005, pp. 47-60.
84 Il Consigliere di stato cit., p. 256.
85 Ivi, p. 201.
86 L. Pezzolo, Una finanza d’ancien régime. La Repubblica veneta tra XV e XVIII secolo,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.
87 «Que si l’on ne peut trouver argent sans interest, il faudra, afin d’arrester le cours,
pourvoir au payement du principal & interest par mesme assignation, laquelle se re-
mettra entre les mains de ceux qui ont presté, tant affin qu’asseurez parce : de leur deu
, une autre fois ils prestent plus librement: que de peur, que ceste assignation demeu-
rant entre les mains de ceux qui manient les affaires, elle ne soit intervertie, & que le
Prince perde non feulement son credit, mais qu’il le trouve au bout d’un temps chargé
de grands interests» (Le Conseiller d’Estat (1632) cit., p. 214).
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Aprile 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)