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                che affatto non possano né gli uni, né gli altri deʼ tali Consoli eletti dalla Città
                esiggere in Luogo alcuno verun diritto consolare, sotto qualunque titolo: men-
                tre i sudetti Consoli ad altro principalmente non incombono, che per tenere
                ragguagliata la Città delle notizie della pubblica salute, da cui se ne ritrova
                incaricata; e delle raccolte deʼ prezzi deʼ grani, oli, ed altri generi, per lʼannona
                di detta Città: di che essa parimente sta incaricata .
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                   Questi consoli di nomina civica, componenti di una rete informativa
                al servizio di una grande capitale europea quale Napoli, tendevano,
                quindi, a debordare dai propri compiti originari e a interferire nellʼat-
                tività di quelli di nomina regia. Non a caso, ancora nel 1770, il primo
                ministro Bernardo Tanucci scriveva ai governatori delle province me-
                ridionali e al viceré di Sicilia, marchese Giovanni Fogliani, per ribadire
                lʼinammissibilità di tali figure:

                   Come sin dallʼanno 1759 con Real Editto fu proibito a chiunque, che avesse
                Patente di Consoli e Vice Consoli detti della nazione Napoletana lʼesercizio di
                tali Consolati e Vice Consolati per essere un abuso intollerabile, giacché li
                Protettori de Vassalli del Re che commerciano ne Suoi Regni sono, e devono
                essere li Regj Tribunali ordinarj de luoghi […]. Per dare dunque un salutare
                rimedio […], risolse Sua Maestà di ordinarsi a tutti li Regj Governadori Politicj,
                esistenti neʼ luoghi marittimi de suoi Regni dʼinformarsi esattamente chi nel
                distretto di loro giurisdizione sia munito di tali Patenti di Console, e Vice Con-
                sole detto della Nazione Napoletana; le raccolga da chiunque le abbia, e glʼin-
                timi con mandato penale il desistere; […]. Caserta 3 Marzo 1770. Bernardo
                Tanucci 14 .

                   Ad ogni modo, nella seconda metà del Settecento, la confraternita
                palermitana rappresentava il principale e unico polo di aggregazione
                dei mercanti della «Nazione», i quali erano soggetti, al pari dei siciliani,
                ai giudici della Corte doganale, al Magistrato del commercio e ai tribu-
                nali ordinari, per la trattazione delle innumerevoli controversie marit-
                time e commerciali.
                   Oltre alle citate donazioni e legati, i rettori della chiesa di S. Gio-
                vanni Battista, a decorrere dal 1594 , fecero istanza e ottennero di
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                   13  «Regale dispaccio circa li Consoli della nazione Napoletana e le loro facultà», in D.
                Gatta, Regali dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni deʼ Punti Gene-
                rali e che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli, Parte seconda, tomo
                I, Napoli, 1775, pp. 374-376.
                   14  Asp, Rsi, b. 2887, lettera di Bernardo Tanucci al viceré Giovanni Fogliani, Caserta,
                3-3-1770.
                   15  La decisione venne formalizzata dai rettori della chiesa agli atti del notaio Giacomo
                Sijno, in data 9 ottobre 1594. I registri di detto notaio non sono rinvenibili nello specifico
                fondo dellʼArchivio di Stato di Palermo.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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