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«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio... 451
dure decisionali, spesso basate su prassi consuetudinarie con ampi
spazi di privilegio, ma anche di uniformare sotto l’aspetto burocratico-
amministrativo le due parti del Regno .
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Le miniere erano normate dall’articolo 477 (Capitolo I. Del diritto
di accessione sopra ciò che si unisce o s’incorpora alla cosa; Sezione
II. Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili), che così
si esprimeva a proposito della «proprietà del suolo e della parte sot-
toposta», e dunque delle lavorazioni (superficiali o sotterranee) per il
recupero e l’estrazione dei minerali: «La proprietà del suolo com-
prende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sotto-
posta. Il proprietario può fare sopra il suolo tutte le piantagioni e
costruzioni che stima a proposito […]. Può fare al di sotto tutte le
costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi
tutti i prodotti che ne pervengono; salve le modificazioni risultanti
dalle leggi e da’ regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da’
regolamenti di polizia» .
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Fatte salve alcune limitazioni all’esercizio dei lavori sotterranei, di-
sciplinati da apposite leggi sulle cave e sulle miniere e dai relativi re-
golamenti di polizia, l’articolo in oggetto non solo concedeva ampia fa-
coltà ai proprietari del suolo di poter disporre della corrispondente
porzione di terra sottostante, ma riconosceva come unica e coincidente
la «proprietà della superficie e della parte sottoposta». Il principio,
come si avrà modo di vedere, non era scontato e irrilevante , ebbe
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anzi notevoli ripercussioni sulle modalità e sul livello di sviluppo di un
intero settore produttivo nel decennio successivo. Relativamente alla
perfezione della proprietà, cioè all’applicazione estensiva del dominio
sulla cosa, potevano infatti sorgere interpretazioni discordanti (si ri-
cordi che il superamento del corpus giuridico di matrice feudale era
una recentissima acquisizione non ancora consolidata) . Un com-
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mentario coevo, che presentava tutti i crismi dell’ufficialità – i due
compilatori ricoprivano elevati incarichi nell’amministrazione civile e
giudiziaria –, si pronunciava nei seguenti termini a proposito della
questione:
25 R. Romeo, Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-
1820), in Id., Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento, ESI, Napoli, 1963, pp. 51-114.
26 Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima. Leggi Civili, Real tipografia del
Ministero di Stato della Cancelleria Generale, Napoli, 1819, p. 96.
27 A. Lucci, Del diritto di superficie, «Archivio giuridico», LII (1894), pp. 500-547.
28 C. Martorana, Sulla proprietà delle miniere, e sul diritto di scavarle. Saggio Politico,
Stamperia Pedone e Muratori, Palermo, 1833. Cfr. C. Tenella Sillani, I “limiti verticali”
della proprietà fondiaria, Giuffrè, Milano, 1994.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)