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«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio...    451


                    dure decisionali, spesso basate su prassi consuetudinarie con ampi
                    spazi di privilegio, ma anche di uniformare sotto l’aspetto burocratico-
                    amministrativo le due parti del Regno .
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                       Le miniere erano normate dall’articolo 477 (Capitolo I. Del diritto
                    di accessione sopra ciò che si unisce o s’incorpora alla cosa; Sezione
                    II. Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili), che così
                    si esprimeva a proposito della «proprietà del suolo e della parte sot-
                    toposta», e dunque delle lavorazioni (superficiali o sotterranee) per il
                    recupero  e  l’estrazione  dei  minerali:  «La  proprietà  del  suolo  com-
                    prende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sotto-
                    posta.  Il  proprietario  può  fare  sopra  il  suolo  tutte  le  piantagioni  e
                    costruzioni che stima a proposito […]. Può fare al di sotto tutte le
                    costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi
                    tutti i prodotti che ne pervengono; salve le modificazioni risultanti
                    dalle leggi e da’ regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da’
                    regolamenti di polizia» .
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                       Fatte salve alcune limitazioni all’esercizio dei lavori sotterranei, di-
                    sciplinati da apposite leggi sulle cave e sulle miniere e dai relativi re-
                    golamenti di polizia, l’articolo in oggetto non solo concedeva ampia fa-
                    coltà  ai  proprietari  del  suolo  di  poter  disporre  della  corrispondente
                    porzione di terra sottostante, ma riconosceva come unica e coincidente
                    la  «proprietà  della  superficie  e  della  parte  sottoposta».  Il  principio,
                    come si avrà modo di vedere, non era scontato e irrilevante , ebbe
                                                                                 27
                    anzi notevoli ripercussioni sulle modalità e sul livello di sviluppo di un
                    intero settore produttivo nel decennio successivo. Relativamente alla
                    perfezione della proprietà, cioè all’applicazione estensiva del dominio
                    sulla cosa, potevano infatti sorgere interpretazioni discordanti (si ri-
                    cordi che il superamento del corpus giuridico di matrice feudale era
                    una  recentissima  acquisizione  non  ancora  consolidata) .  Un  com-
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                    mentario  coevo,  che  presentava  tutti  i  crismi  dell’ufficialità  –  i  due
                    compilatori ricoprivano elevati incarichi nell’amministrazione civile e
                    giudiziaria  –,  si  pronunciava  nei  seguenti  termini  a  proposito  della
                    questione:





                       25  R. Romeo, Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-
                    1820), in Id., Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento, ESI, Napoli, 1963, pp. 51-114.
                       26  Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima. Leggi Civili, Real tipografia del
                    Ministero di Stato della Cancelleria Generale, Napoli, 1819, p. 96.
                       27  A. Lucci, Del diritto di superficie, «Archivio giuridico», LII (1894), pp. 500-547.
                       28  C. Martorana, Sulla proprietà delle miniere, e sul diritto di scavarle. Saggio Politico,
                    Stamperia Pedone e Muratori, Palermo, 1833. Cfr. C. Tenella Sillani, I “limiti verticali”
                    della proprietà fondiaria, Giuffrè, Milano, 1994.


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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