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«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio... 453
Ma presso di noi niuna legge particolare vi era sulle miniere, se non che in un
capitolo del re Carlo II, nell’atto che dassi il tesoro all’inventore secondo le
regole del diritto romano, se n’eccettuano le miniere e le saline, riportandosi
ad antiche usanze; per cui fu nella camera della sommaria ciò oggetto di grave
dibattimento a’ tempi di Afflitto, il quale attesta che in quel tribunale, in con-
traddizion de’ fiscali, cinque giudici della camera e del sacro consiglio opina-
rono di esser le miniere esistenti ne’ fondi de’ privati di proprietà de’ medesimi,
tranne il diritto di estrarre il sale, che era solo di privativa del governo. L’artic.
477 delle nuove leggi si riporta a particolari leggi e regolamenti sulle miniere,
de’ quali sappiamo che il governo si sta attualmente occupando. Siccome l’ar-
ticolo suddetto si rimette per gli scavi alle leggi ed a’ regolamenti di polizia, per
evitar gl’inconvenienti che sogliono risultare da queste opere, ove di troppo si
profondino; e per impedire che il pubblico ne rimanga danneggiato, aprendosi
delle cave in molta vicinanza alle strade o all’abitato 30 .
Gli ultimi passaggi rivelavano una serie di nodi problematici circa
un vuoto normativo che andava colmato al più presto, attraverso
un’efficace azione legislativa in grado di disciplinare una quantità di
miniere che patentemente sfuggiva a ogni controllo – «Si sono aperte
miniere dovunque si è scavato e il numero di quelle in lavoro è oggi
divenuto immenso» – e regolamentare un settore in rapidissima
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espansione. Si trattò di una crescita imprevista, che aveva spiazzato
gli stessi attori coinvolti in un processo che si giovò anche dello straor-
dinario sviluppo dell’industria chimica europea, che necessitava degli
zolfi siciliani per poter continuare a operare a pieno regime: «Fra i tanti
doni di cui fu prodigo il Cielo in verso la Sicilia vi ha quello dello zolfo.
Appena che la Chimica moderna giungeva a sollevare alcuni lembi di
quel folto velo che cuopre gl’immensi segreti della Natura, e segnalava
quel minerale come uno dei più potenti ausiliarî delle sue conquiste,
non potea non accrescersene la ricerca, e con essa il valore» .
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In considerazione di ciò, occorreva innanzitutto adeguare la prece-
dente disciplina sullo scavo e l’esercizio delle miniere alle nuove esi-
genze, senza tuttavia ledere le prerogative regie. La tutela di queste
ultime, anche a causa dell’esecuzione di una quantità elevata di scavi
– il cui numero era ignoto alle stesse autorità – e dell’impennata della
produzione, aveva già indotto la monarchia a un cambio di passo: «Co-
minciava intanto il commercio di siffatto minerale ad esser proficuo
[…]. Crescendo sempre più il suo traffico si credette da ministri fiscali
30 Ivi, pp. 101-102.
31 F. Ferrara, Storia generale della Sicilia, IX. Storia naturale, Stamperia di F. Lao,
Palermo, 1838, p. 134.
32 Memoria sulla controversia per l’appalto degli zolfi della Sicilia, [s.e.] Italia, 1840.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)