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                non  sieno  tenuti  a  prestazione  di  decima  alcuna  sull’intiero  prodotto  dello
                zolfo, ma bensì alla prestazione al Regio Erario per una sola volta di once dieci
                in ragione di quel permesso, che dovranno inevitabilmente implorare, e in cui
                sta principalmente riposta la Suprema Regalìa spettante alla M. S. sopra le
                zolfaie tutte di questo regno; quale prestazione dovrà sempre reputarsi inalte-
                rabile, a somiglianza di quella del salto delle acque stabilita per l’istessa ra-
                gione del Sovrano permesso che suole accordarsi 38 .

                   Il rescritto conteneva una serie di elementi di notevole interesse. Al
                di là di un linguaggio che rivendicava l’esercizio delle più ampie prero-
                gative da parte del potere sovrano («Suprema Regalìa spettante alla M.
                S.») , nella sostanza prendeva atto e dava ufficiale sanzione a un pro-
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                cesso di modernizzazione ancora nella sua fase embrionale, ma di cui
                la monarchia napoletana non poteva non tenere conto . Propendeva
                                                                      40
                per un’interpretazione di questo tipo Giuseppe Bruzzo: «Quello stato di
                cose in Sicilia non è […] la conseguenza di un principio legislativamente
                proclamato, […] ma una condizione di fatto che […] venne prendendo
                sussistenza,  un  processo  lento  per  cui  dal  principio  della  regalìa,  e
                quindi delle concessioni si venne poco a poco a quello della proprietà
                piena nel padrone del fondo ed al sistema delle permissioni in un gene-
                rale interesse di amministrazione e di sicurezza pubblica» . Infatti, nel
                                                                       41
                caso in questione la facoltà regia non si esercitava dispoticamente o di-
                screzionalmente, ma veniva formalizzata all’interno di un processo bu-
                rocratico («permesso da cotesto Tribunale del Patrimonio»), attraverso
                forme di riscossione non angariche («prestazione al Regio Erario per una
                sola volta di once dieci in ragione di quel permesso, che dovranno ine-
                vitabilmente implorare»), che non apparissero oltremodo esose e lesive
                della libera iniziativa («la contribuzione della decima fiscale dello zolfo


                   38  L. Bianchini, Della storia economico-civile di Sicilia cit., vol. II, p. 274.
                   39  Questa linea interpretativa veniva ribadita da Leopoldo Bianchini: «[Le miniere]
                erano comprese nel demanio dello Stato ab-antiquo. […] Niun dubbio che le miniere di
                zolfo delle quali tanto abbonda la Sicilia, onde sembra averne avuto quasi diresti privi-
                legio dalla natura, si fossero comprese tra le regalie, la qual cosa risulta chiara eziandio
                dalle riserbe apposte dei tempi andati nelle feudali concessioni; sicché per aprirne al-
                cuna necessitava ottenere special permesso dal fisco. E come cosa preziosa estimavasi
                lo zolfo, il governo or ne vietava interamente la estrazione, or l’accordava per designati
                luoghi e determinata quantità», ivi, p. 254.
                   40  «Nello zelo antifeudale illuminista e sulla spinta delle istanze dei fisiocrati si voleva
                quindi mutare ogni cosa in allodio, giacché per le sue caratteristiche costruttive appa-
                riva il miglior prototipo per una nuova proprietà – semplice e astratta – tale da ricono-
                scere in capo ad un unico soggetto il diritto di godere e disporre della cosa nel modo più
                assoluto e quindi senza alcuna limitazione esterna», E. Fameli, La costruzione del diritto
                di superficie come diritto reale. Dal pensiero di Coviello al Codice del 1942, «Historia et
                Ius», 18 (2020), p. 19.
                   41  G. Bruzzo, Legislazione e industria mineraria, «Rivista di agricoltura, industria e
                commercio», III (1871), p. 255.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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