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454 Fabrizio La Manna
verso il 1806 che potesse venirne profitto all’erario» . Leopoldo Bian-
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chini nella sua Storia economico-civile di Sicilia fondava su una prassi
riconosciuta e consolidata la facoltà sovrana relativa alla concessione
dei permessi (pur senza rivendicare il principio della demanialità del
sottosuolo): «Re Ferdinando con memorabil rescritto del 18 ottobre
1808 sanzionò che il diritto del fisco ossia la Suprema regalia dovesse
consistere soltanto nel darsi il permesso d’aprire le zolfatare, per quale
fosse d’uopo pagare per ogni apertura once dieci dovendosi conside-
rare tale permesso simile a quello che il governo accorda in Sicilia per
l’uso delle pubbliche acque per animar mulini e macchine idrauli-
che» . Come si avrà modo di appurare, il succitato rescritto rappre-
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sentò uno spartiacque rispetto alla precedente prassi feudale, ma fu
anch’esso l’espressione di interessi particolari che impedirono il cor-
retto sviluppo di un settore vitale per l’economia isolana.
3. Regalie, prerogative regie, «baroni e privati allodisti»
In questo specifico ambito il retaggio della precedente disciplina si
innestava dunque, in maniera più o meno forzata, sul più recente cor-
pus normativo. Le motivazioni erano diverse, non ultima la volontà di
garantire uno stato intermedio, che comunque non fosse lesivo degli
interessi delle parti in causa, in attesa di un intervento più organico.
Occorse attendere, però, un settennio prima di avere un provvedimento
(ampio ma non onnicomprensivo) sulle miniere. La legge del 17 ottobre
1826 confermava nella sostanza i principi enunciati nell’articolo 477 del
Codice, stabilendo che le miniere «tanto metalliche, che semimetalliche,
del pari che il carbon fossile, i bitumi, l’allume, ed i solfati a base me-
tallica potranno essere scavate liberamente, e senza bisogno di alcuna
nostra concessione dai particolari proprietari de’ fondi ne’ quali si rin-
vengono; e potranno ciò eseguire tanto per sé stessi, quanto per mezzo
di altri» (art. 1) . Tuttavia, l’articolo 16 fissava un’eccezione per il sal-
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gemma, di cui la Corona deteneva la privativa, e il 17 per una serie di
altri materiali e minerali (tra cui lo zolfo!): «Né anche si comprendono
nelle disposizioni della presente legge le miniere di zolfo, di gesso, gli
33 L. Bianchini, Della storia economico-civile di Sicilia, Stamperia di F. Lao, Palermo,
1841, vol. II, pp. 254-255.
34 Ivi, p. 255. Cfr. F. La Manna, L’ultima stagione del riformismo borbonico in Sicilia
e l’opera di Lodovico Bianchini, «Nuova rivista storica», CIV (2020), pp. 371-394.
35 Supplimento alle cinque parti del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, ossia leggi,
decreti, rescritti e ministeriali, che ne hanno modificate o dilucidate le disposizioni, ripor-
tate sotto gli articoli di legge ai quali si riferiscono dal 1819 al 1939, G. Pedone, Palermo,
1840, p. 69.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)