Page 191 - pdf intero 52
P. 191
«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio... 455
scavamenti di pietre, di marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane,
lapillo e di tutte le altre sostanze non espresse nell’art. 1. Per queste si
proseguirà quanto fin’ora si è praticato» .
36
Per quanto concerneva lo zolfo, dunque, che di fatto costituiva un
monopolio naturale della Sicilia, si continuava a fare riferimento a una
norma risalente agli anni dell’esilio regio sull’Isola in seguito all’occu-
pazione francese della parte continentale del Regno , ossia il più volte
37
citato rescritto dell’8 ottobre 1808. La decisione assumeva una certa
rilevanza per una serie di motivi: innanzitutto, perché si applicava ai
domini al di là del Faro, che non avevano accettato di buon grado il
processo di unificazione amministrativa e la perdita delle autonomie
previste nella Costituzione del 1812; in seconda battuta, perché rap-
presentava sotto diversi aspetti una forma di compromesso (sia dal
punto di vista del mantenimento e della tutela degli interessi consoli-
dati, che sotto quello dell’uniformità amministrativa), che comunque
garantiva le prerogative della Corona, cui spettava in ultima istanza
l’autorizzazione per le escavazioni, in parziale continuità con l’antico
diritto di regalia. I punti fissati nel rescritto dell’8 ottobre 1808, un
coacervo di principi disorganici e tra loro poco coesi, ma che tutto
sommato consentivano ampia libertà di iniziativa, vennero in tal modo
non solo confermati dalla legge del 17 ottobre 1826, ma rimasero quasi
inalterati anche nei decenni successivi (l’unica variazione riguardò
l’adeguamento della somma corrisposta per la concessione). Questo
era quanto previsto dalla risoluzione regia:
Sulle istanze di alcuni baroni e privati allodisti di questo regno per poter
aprire delle zolfaie nei loro feudi e terre senzachè fossero obbligati a contri-
buire al fisco, per la suprema Regalìa che esercita sulle miniere, la decima
parte dello zolfo che da esse s’estrae, il Re avendo avute presenti non che le
ragioni umigliategli da cotesto Tribunale del Patrimonio con la rappresentanza
de’ 20 dello scorso mese di settembre, ma benanche che la contribuzione della
decima fiscale dello zolfo che si estrae dalle miniere sarebbe per le circostanze
di questo regno un grande ostacolo ai progressi della privata industria, e ad
un ramo di commercio attivo utilissimo alla nazione, è venuto clementemente
a manifestare essere sua Sovrana volontà, che su questo assunto si osservi la
regola praticata sin’oggi, cioè che non sia mai lecito a chicchessia d’aprire delle
zolfare senza prima ottenere il permesso da cotesto Tribunale del Patrimonio;
su di che debba conservarsi illesa la Suprema Regalìa ed Autorità della M. S.
Ed oltre a ciò vuole la S. M. che da oggi in avanti i nuovi effusori di tal minerale
36 Ivi, p. 71.
37 D. D’Andrea, Nel decennio inglese 1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai
«Talenti» a Bentinck, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; S.A. Granata, Monarchie me-
diterranee. Ferdinando IV di Borbone tra Sicilia ed Europa (1806-1815), Carocci, Roma,
2016.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)