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«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio...    455


                    scavamenti di pietre, di marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane,
                    lapillo e di tutte le altre sostanze non espresse nell’art. 1. Per queste si
                    proseguirà quanto fin’ora si è praticato» .
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                       Per quanto concerneva lo zolfo, dunque, che di fatto costituiva un
                    monopolio naturale della Sicilia, si continuava a fare riferimento a una
                    norma risalente agli anni dell’esilio regio sull’Isola in seguito all’occu-
                    pazione francese della parte continentale del Regno , ossia il più volte
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                    citato rescritto dell’8 ottobre 1808. La decisione assumeva una certa
                    rilevanza per una serie di motivi: innanzitutto, perché si applicava ai
                    domini al di là del Faro, che non avevano accettato di buon grado il
                    processo di unificazione amministrativa e la perdita delle autonomie
                    previste nella Costituzione del 1812; in seconda battuta, perché rap-
                    presentava sotto diversi aspetti una forma di compromesso (sia dal
                    punto di vista del mantenimento e della tutela degli interessi consoli-
                    dati, che sotto quello dell’uniformità amministrativa), che comunque
                    garantiva le prerogative della Corona, cui spettava in ultima istanza
                    l’autorizzazione per le escavazioni, in parziale continuità con l’antico
                    diritto di regalia. I punti fissati nel rescritto dell’8 ottobre 1808, un
                    coacervo  di  principi  disorganici  e  tra  loro  poco  coesi,  ma  che  tutto
                    sommato consentivano ampia libertà di iniziativa, vennero in tal modo
                    non solo confermati dalla legge del 17 ottobre 1826, ma rimasero quasi
                    inalterati  anche  nei  decenni  successivi  (l’unica  variazione  riguardò
                    l’adeguamento della somma corrisposta per la concessione). Questo
                    era quanto previsto dalla risoluzione regia:

                       Sulle istanze di alcuni baroni e privati allodisti di questo regno per poter
                    aprire delle zolfaie nei loro feudi e terre senzachè fossero obbligati a contri-
                    buire al fisco, per la suprema Regalìa che esercita sulle miniere, la decima
                    parte dello zolfo che da esse s’estrae, il Re avendo avute presenti non che le
                    ragioni umigliategli da cotesto Tribunale del Patrimonio con la rappresentanza
                    de’ 20 dello scorso mese di settembre, ma benanche che la contribuzione della
                    decima fiscale dello zolfo che si estrae dalle miniere sarebbe per le circostanze
                    di questo regno un grande ostacolo ai progressi della privata industria, e ad
                    un ramo di commercio attivo utilissimo alla nazione, è venuto clementemente
                    a manifestare essere sua Sovrana volontà, che su questo assunto si osservi la
                    regola praticata sin’oggi, cioè che non sia mai lecito a chicchessia d’aprire delle
                    zolfare senza prima ottenere il permesso da cotesto Tribunale del Patrimonio;
                    su di che debba conservarsi illesa la Suprema Regalìa ed Autorità della M. S.
                    Ed oltre a ciò vuole la S. M. che da oggi in avanti i nuovi effusori di tal minerale


                       36  Ivi, p.   71.
                       37  D. D’Andrea, Nel decennio inglese 1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai
                    «Talenti» a Bentinck, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; S.A. Granata, Monarchie me-
                    diterranee. Ferdinando IV di Borbone tra Sicilia ed Europa (1806-1815), Carocci, Roma,
                    2016.


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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