Page 188 - pdf intero 52
P. 188
452 Fabrizio La Manna
La proprietà o dominio di una cosa si estende a tutto quello che s’incorpora
o unisce alla medesima, tanto naturalmente, che pel fatto dell’uomo. Questo
modo ampliativo della proprietà si determina col ravvisare qual sia la cosa
principale cui l’accessorio debba congiungersi. A ragionarne distintamente,
convien prima conoscere in che consistano i diritti del proprietario nell’usare
della sua cosa immobile. La proprietà del suolo comprende ugualmente quella
della superficie e della parte sottoposta. Segue da ciò, che il proprietario ha il
libero arbitrio di fare nel suolo tutte le piantagioni, costruzioni e scavamenti
che gli attalentano, salvo le modificazioni stabilite nel titolo delle servitù pre-
diali, non che quelle che per vedute di pubblico utile, o per escludere il danno
de’ vicini, possano essere imposte dalla legge da’ regolamenti di polizia, o dalle
convenzioni. La proprietà sarebbe imperfetta, ove quei che ne gode non po-
tesse metterne a profitto le parti superiori ed inferiori, e se non fosse l’assoluto
padrone di tutto lo spazio che il suo dominio comprende. Ma un vicino, per
quei servizj fondiarj che nacquero colle società, e crebbero co’ progressi
dell’agricoltura, e delle comunicazioni fra gli uomini, può avere un diritto ad
impedire le opere che si vorrebbero dal proprietario realizzare nella parte
esterna o interna del suo podere: i fondi vicini possono esser anche danneg-
giati da’ nuovi lavori; possono finalmente detti lavori trovarsi in opposizione
colle leggi d’interesse pubblico sulle miniere o sulle foreste: in questi, ed altri
casi di egual forza, il diritto di liberamente usare e disporre della cosa propria
dev’essere rattemperato e circoscritto dall’utile comune 29 .
Per quanto concerneva gli ulteriori diritti di utilizzo (e limitazione
dei medesimi) da parte dei proprietari, e in particolar modo di quelli
relativi alla facoltà di impiantare una miniera, queste erano le dedu-
zioni svolte rispetto al succitato articolo e alle norme precedenti rico-
nosciute ancora vigenti (!):
I dritti di un proprietario nel fare nella superficie e nell’interno del suo
fondo tutte le piantagioni, costruzioni, o scavamenti che possano convenirgli,
non sono suscettibili di altre limitazioni che di quelle le quali per vedute d’in-
teresse pubblico, o per ragion di servitù a terzi dovute, sieno imposte dalla
legge, da’ regolamenti, o dal fatto dell’uomo. Le miniere, che si trovano in un
fondo, son certamente un prodotto del medesimo, in guisa che formandone
una naturale accessione, spetterebbero al proprietario, nello stesso modo che
gli appartengono l’erba, o i frutti della superficie. Secondo l’antico diritto ro-
mano le miniere erano di proprietà privata. In seguito vennero da’ più recenti
imperatori riguardate come oggetti di pubblico interesse, permettendone lo
scavamento, mediante una corrispondente prestazione, che per lo più fissa-
vasi nel decimo del prodotto. Di poi furon le miniere di argento riputate realìe
da Federico I in una sua costituzione, inserita nella collezione degli usi feudali.
29 F. Magliano, F. Carrillo, Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle
Due Sicilie, relativa alle leggi civili, Tipografia del Giornale del Regno delle Due Sicilie,
Napoli, 1819, pp. 70-71.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)