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                   La proprietà o dominio di una cosa si estende a tutto quello che s’incorpora
                o unisce alla medesima, tanto naturalmente, che pel fatto dell’uomo. Questo
                modo ampliativo della proprietà si determina col ravvisare qual sia la cosa
                principale cui l’accessorio debba congiungersi. A ragionarne distintamente,
                convien prima conoscere in che consistano i diritti del proprietario nell’usare
                della sua cosa immobile. La proprietà del suolo comprende ugualmente quella
                della superficie e della parte sottoposta. Segue da ciò, che il proprietario ha il
                libero arbitrio di fare nel suolo tutte le piantagioni, costruzioni e scavamenti
                che gli attalentano, salvo le modificazioni stabilite nel titolo delle servitù pre-
                diali, non che quelle che per vedute di pubblico utile, o per escludere il danno
                de’ vicini, possano essere imposte dalla legge da’ regolamenti di polizia, o dalle
                convenzioni. La proprietà sarebbe imperfetta, ove quei che ne gode non po-
                tesse metterne a profitto le parti superiori ed inferiori, e se non fosse l’assoluto
                padrone di tutto lo spazio che il suo dominio comprende. Ma un vicino, per
                quei  servizj  fondiarj  che  nacquero  colle  società,  e  crebbero  co’  progressi
                dell’agricoltura, e delle comunicazioni fra gli uomini, può avere un diritto ad
                impedire  le  opere  che  si  vorrebbero  dal  proprietario  realizzare  nella  parte
                esterna o interna del suo podere: i fondi vicini possono esser anche danneg-
                giati da’ nuovi lavori; possono finalmente detti lavori trovarsi in opposizione
                colle leggi d’interesse pubblico sulle miniere o sulle foreste: in questi, ed altri
                casi di egual forza, il diritto di liberamente usare e disporre della cosa propria
                dev’essere rattemperato e circoscritto dall’utile comune 29 .

                   Per quanto concerneva gli ulteriori diritti di utilizzo (e limitazione
                dei medesimi) da parte dei proprietari, e in particolar modo di quelli
                relativi alla facoltà di impiantare una miniera, queste erano le dedu-
                zioni svolte rispetto al succitato articolo e alle norme precedenti rico-
                nosciute ancora vigenti (!):

                   I  dritti  di  un  proprietario  nel  fare  nella  superficie  e  nell’interno  del  suo
                fondo tutte le piantagioni, costruzioni, o scavamenti che possano convenirgli,
                non sono suscettibili di altre limitazioni che di quelle le quali per vedute d’in-
                teresse pubblico, o per ragion di servitù a terzi dovute, sieno imposte dalla
                legge, da’ regolamenti, o dal fatto dell’uomo. Le miniere, che si trovano in un
                fondo, son certamente un prodotto del medesimo, in guisa che formandone
                una naturale accessione, spetterebbero al proprietario, nello stesso modo che
                gli appartengono l’erba, o i frutti della superficie. Secondo l’antico diritto ro-
                mano le miniere erano di proprietà privata. In seguito vennero da’ più recenti
                imperatori riguardate come oggetti di pubblico interesse, permettendone lo
                scavamento, mediante una corrispondente prestazione, che per lo più fissa-
                vasi nel decimo del prodotto. Di poi furon le miniere di argento riputate realìe
                da Federico I in una sua costituzione, inserita nella collezione degli usi feudali.


                   29  F. Magliano, F. Carrillo, Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle
                Due Sicilie, relativa alle leggi civili, Tipografia del Giornale del Regno delle Due Sicilie,
                Napoli, 1819, pp. 70-71.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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