Page 193 - pdf intero 52
P. 193

«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio...    457


                    che si estrae dalle miniere sarebbe per le circostanze di questo regno un
                    grande ostacolo ai progressi della privata industria»), e comunque ga-
                    ranti di interessi privati ma con inevitabili riflessi sull’economia gene-
                    rale dell’Isola («un ramo di commercio attivo utilissimo alla nazione») .
                                                                                      42
                       Sotto questo riguardo, la corresponsione «per una sola volta» della
                    somma di dieci onze (che andava a rimpiazzare la decima feudale) «in
                    ragione del permesso» rilasciato dal Tribunale del Patrimonio, costi-
                    tuiva un’entrata quasi irrisoria, in quanto le casse statali avrebbero
                    comunque ricavato dall’attivazione di nuove miniere entrate ben più
                    cospicue per via della tassazione diretta e indiretta . Sulla base di
                                                                        43
                    queste premesse, appare perciò naturale concludere che il provvedi-
                    mento «di maggior libertà» del 1826 fu una «legge transitoria», inter-
                    pretabile come un «mezzo di aumentare l’industria, ma non di ordi-
                    narla diffinitivamente: prova ne è che per le miniere di zolfo […] che
                    già avevano un certo sviluppo, il legislatore non scosse i principi della
                    legge del 1808, che in certa guisa consacravano le massime dell’inter-
                    vento e della partecipazione del diritto di regalia dello Stato» .
                                                                               44
                       La contrattazione con i corpi intermedi della società – da una parte
                    la  nobiltà  feudale  («alcuni  baroni»)  sui  cui  fondi  si  trovavano  quei
                    giacimenti minerari, che nella quasi universalità dei casi venivano
                    dati in gabella e quindi gestiti senza le opportune competenze tecni-
                    che  e  senza  quei  capitali  necessari  per  un  razionale  sfruttamento
                    delle  risorse;  dall’altra  il  nuovo  ceto  dei  civili  («privati  allodisti»)





                       42  Quest’ultimo dato era confermato dal fatto che non di rado le parti interessate
                    omisero il versamento della tassa dovuta in ottemperanza alle norme sull’apertura delle
                    zolfare: «Si vuole che mai il Sovrano avesse percepito questo diritto regale e che non si
                    osservasse nemmeno a rigore la necessità dell’autorizzazione preliminare del Tribunale
                    del R. Patrimonio per l’apertura di miniere, comunque […] il Rescritto del 1808 ebbe in
                    ciò a mantenere la necessità di questo consentimento preliminare qual manifestazione
                    della suprema autorità e regalia dello Stato», T. Traina, La legislazione mineraria in Italia,
                    L. Pedone Lauriel, Palermo, 1873, p. 81. Tuttavia, nel momento in cui il numero delle
                    miniere si accrebbe vi fu un diverso atteggiamento da parte della Corona. Si veda a tale
                    riguardo la nota n. 54 del presente lavoro.
                       43  L’art. 162 delle Istruzioni per la rettificazione del catasto fondiario (17 dicembre
                    1838) imponeva che le miniere di zolfo «per la quantità della produzione, saranno valu-
                    tate secondo lo stato attuale, sopra i contratti di affitto, e sopra altri documenti, ed in
                    mancanza sopra i registri de’ proprietarj, e sulla fede di persone pratiche. I prezzi sa-
                    ranno quelli legalmente stabiliti, giusta la qualità de’ zolfi dep[u]rati da tutte le spese. Il
                    diffalco per l’enunciata depurazione non potrà eccedere i due quinti di tutta la somma,
                    a meno di casi particolari ben verificati, e previa l’approvazione della Ispezione generale»,
                    R. Ventimiglia, Collezione delle leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle
                    ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838. Ordinata in modo cronologico con note
                    ed osservazioni, Stamperia all’insegna del Leone, Catania, 1839, vol. III, p. 208.
                       44  T. Traina, La legislazione mineraria in Italia cit., p. 85.


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198