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460 Fabrizio La Manna
lavoro non passa nel dominio de’ privati rimane nel pubblico, egli è
chiaro che le materie sotterranee continuano a far parte del dominio
dello Stato, e che la nazione può farle valere per suo interesse, senza
che alcuno possa lagnarsi che rechi nocumento alla proprietà di lui» .
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Si trattò di una rivendicazione finalizzata anche a legittimare una
scelta senza precedenti, che per il suo impatto restrittivo sulla libera
vendita degli zolfi, e quindi sulla produzione generale, non poteva che
generare malcontento in quei soggetti abituati a operare in un regime
di monopolio informale, e che per questo motivo caricarono la que-
stione di un contenuto politico .
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4. «Il principio di questa ignara e sconfinata libertà»
Nei decenni successivi mancò un intervento organico di riordina-
mento del settore. Svariati rescritti si occuparono prevalentemente
della riscossione del diritto di regalia, pena la cessazione delle attività
di estrazione e fusione del minerale . Gli unici provvedimenti degni di
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nota riguardarono la regolamentazione (e poi il divieto) della fusione
dello zolfo tramite le fornaci aperte o calcarelle – un sistema arcaico
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e antieconomico di raffinazione (circa la metà del minerale andava di-
spersa durante il processo) che aveva, oltretutto, un impatto deva-
stante sull’ambiente circostante, al punto da rendere insalubri e sterili
i luoghi in prossimità delle fornaci –, sostituite in un secondo tempo
dai calcaroni . Infatti, in seguito all’apertura incontrollata di un gran
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52 Delle Solfatare in Sicilia e de’ nuovi provvedimenti cit., p. 34.
53 M. Grillo, Protezionismo e liberismo. Momenti del dibattito sull’economia siciliana
del primo Ottocento, Cuecm, Catania, 1994.
54 Il rescritto del 30 aprile 1852 sul Diritto di regalìa sulle zolfare ordinava: «1º. Che
non si riscuota il dritto di regalìa sugli scavi diretti alle semplici esplorazioni del mine-
rale. 2º. Che dimandandosi concessioni di aperiatur si accordino sempre colla clausola
di far salvi i diritti dei terzi in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore. 3º. Che
si stabilisca una multa eguale al doppio del diritto di regalìa per quelle zolfataie che
senza aver soddisfatto il diritto di aperiatur, cominciassero la fusione delle prime cata-
ste. 4º. Che la riscossione del diritto di regalìa abbia luogo una sol volta per ogni nuova
miniera di zolfo e non già per ogni fare. 5º. Finalmente che l’Ispettore incaricato della
vigilanza delle Miniere della Provincia a termini del regolamento approvato con rescritto
del 5 marzo 1851 cosicché non si effettui la fusione del minerale se non siasi prima
accertato con un documento ufficiale che il proprietario abbia soddisfatto il dritto di
regalìa», G. Bruzzo, Legislazione e industria mineraria cit., pp. 256-257.
55 «Ricavasi in talmodo lo zolfo dalla ganga a spese dello zolfo stesso che si consuma
nella combustione», C. Gemmellaro, Considerazioni geologiche sullo zolfo. Lette nella tor-
nata ordinaria del 13 dicembre 1833, in Atti dell’Accademia Gioenia di Scienze naturali
di Catania, G. Pappalardo, Catania, 1835, vol. X, p. 171.
56 F. Foderà, Ragguagli al pubblico sulle macchine da fondere zolfi, Pedone e Mura-
tori, Palermo 1833; A. Sciascia, Descrizione d’un forno a riverbero pella fusione dello zolfo
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)