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«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio...    461


                    numero di zolfare anche di piccole o piccolissime dimensioni, e lavo-
                    rate per lo più con metodi approssimativi e rudimentali (molte miniere
                    erano poco profonde e venivano dismesse ogniqualvolta si intercettava
                    la falda acquifera), il governo aveva ritenuto necessario intervenire at-
                    traverso una più incisiva legislazione restrittiva . Così Carlo Afan de
                                                                   57
                    Rivera presentava la drammatica situazione nelle aree soggette a un
                    più intenso sfruttamento: «Allorché il prezzo dello zolfo era alto, i pro-
                    prietari di quelle miniere arricchivano col coltivarle, ed ognuno si af-
                    frettò di scoprirle nelle proprie tenute e di estrarne il minerale. Ma
                    bruciandosi questo per depurarlo nell’aperta campagna, intense nubi
                    di acido solforico si spandevano tutto all’intorno, e vi facevano seccare
                    ogni sorta di piante» .
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                       Al di là di tali regolamenti circoscritti, che intervennero a limitare
                    alcuni abusi che minacciavano la salute pubblica e la stessa economia
                    agricola delle aree interessate, la Corona si limitò a perpetuare lo sta-
                    tus quo. Infatti, contrariamente alle apparenze, le norme in vigore non
                    ebbero un impatto significativo nel propiziare e nell’incentivare il set-
                    tore, ma con la loro generica permissività si limitarono a sanzionare
                    ex post una situazione già in atto. In prospettiva costituirono, invece,
                    un freno per lo sviluppo successivo; per cui appare legittimo conclu-
                    dere che «se una legislazione diversa avesse saputo in Sicilia promuo-
                    vere almeno con la sua ingerenza il principio dell’associazione e dei
                    consorzi  nei  proprietari  e  negli  esercenti  [delle]  miniere  la  portata
                    dell’industria si sarebbe smisuratamente accresciuta» . La mancanza
                                                                         59
                    di una politica vincolistica razionalmente determinata fu la causa già
                    nel breve periodo di due gravi danni: da una parte la sovrapproduzione
                    e l’inevitabile e periodica caduta dei prezzi; dall’altra la disorganizza-
                    zione di un settore caratterizzato dall’estrema frammentazione della
                    proprietà e da scarsi investimenti strutturali (tecnologie estrattive) e
                    infrastrutturali (rete viaria), con riflessi negativi sul costo finale del
                    prodotto: «Il principio di questa ignara e sconfinata libertà del proprie-
                    tario della superficie a potere esplorare o seppellire col suo divieto le


                    grezzo al coverto, e delle principali più comode modificazioni, «Giornale di Scienze Lettere
                    e Arti per la Sicilia», XI (1833), pp. 144-161.
                       57  Al fine di ridurre gli effetti negativi sul territorio circostante vennero emanati i
                    regolamenti del 15 dicembre 1828 (sulle pratiche per l’apertura delle miniere), del 3
                    novembre 1830 (sul metodo relativo alla combustione dello zolfo) e dell’11 giugno 1833
                    (sui mesi nei quali era vietato l’utilizzo delle fornaci); nonché i rescritti del 18 e del 25
                    settembre 1834 (sull’interdizione dell’uso delle fornaci). Cfr. L. Bianchini, Della storia
                    economico-civile di Sicilia cit., vol. II, p. 256.
                       58  C. Afan de Rivera, Considerazioni su i mezzi da restituire il valore proprio a’ doni
                    che ha la natura largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie, Stamperia e Cartiera
                    del Fibreno, Napoli, 1842, vol. III, p. 390.
                       59  T. Traina, La legislazione mineraria in Italia cit., p. 80.


                                                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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