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«Usque ad coelum, usque ad inferos». Dal feudo all’allodio... 461
numero di zolfare anche di piccole o piccolissime dimensioni, e lavo-
rate per lo più con metodi approssimativi e rudimentali (molte miniere
erano poco profonde e venivano dismesse ogniqualvolta si intercettava
la falda acquifera), il governo aveva ritenuto necessario intervenire at-
traverso una più incisiva legislazione restrittiva . Così Carlo Afan de
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Rivera presentava la drammatica situazione nelle aree soggette a un
più intenso sfruttamento: «Allorché il prezzo dello zolfo era alto, i pro-
prietari di quelle miniere arricchivano col coltivarle, ed ognuno si af-
frettò di scoprirle nelle proprie tenute e di estrarne il minerale. Ma
bruciandosi questo per depurarlo nell’aperta campagna, intense nubi
di acido solforico si spandevano tutto all’intorno, e vi facevano seccare
ogni sorta di piante» .
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Al di là di tali regolamenti circoscritti, che intervennero a limitare
alcuni abusi che minacciavano la salute pubblica e la stessa economia
agricola delle aree interessate, la Corona si limitò a perpetuare lo sta-
tus quo. Infatti, contrariamente alle apparenze, le norme in vigore non
ebbero un impatto significativo nel propiziare e nell’incentivare il set-
tore, ma con la loro generica permissività si limitarono a sanzionare
ex post una situazione già in atto. In prospettiva costituirono, invece,
un freno per lo sviluppo successivo; per cui appare legittimo conclu-
dere che «se una legislazione diversa avesse saputo in Sicilia promuo-
vere almeno con la sua ingerenza il principio dell’associazione e dei
consorzi nei proprietari e negli esercenti [delle] miniere la portata
dell’industria si sarebbe smisuratamente accresciuta» . La mancanza
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di una politica vincolistica razionalmente determinata fu la causa già
nel breve periodo di due gravi danni: da una parte la sovrapproduzione
e l’inevitabile e periodica caduta dei prezzi; dall’altra la disorganizza-
zione di un settore caratterizzato dall’estrema frammentazione della
proprietà e da scarsi investimenti strutturali (tecnologie estrattive) e
infrastrutturali (rete viaria), con riflessi negativi sul costo finale del
prodotto: «Il principio di questa ignara e sconfinata libertà del proprie-
tario della superficie a potere esplorare o seppellire col suo divieto le
grezzo al coverto, e delle principali più comode modificazioni, «Giornale di Scienze Lettere
e Arti per la Sicilia», XI (1833), pp. 144-161.
57 Al fine di ridurre gli effetti negativi sul territorio circostante vennero emanati i
regolamenti del 15 dicembre 1828 (sulle pratiche per l’apertura delle miniere), del 3
novembre 1830 (sul metodo relativo alla combustione dello zolfo) e dell’11 giugno 1833
(sui mesi nei quali era vietato l’utilizzo delle fornaci); nonché i rescritti del 18 e del 25
settembre 1834 (sull’interdizione dell’uso delle fornaci). Cfr. L. Bianchini, Della storia
economico-civile di Sicilia cit., vol. II, p. 256.
58 C. Afan de Rivera, Considerazioni su i mezzi da restituire il valore proprio a’ doni
che ha la natura largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie, Stamperia e Cartiera
del Fibreno, Napoli, 1842, vol. III, p. 390.
59 T. Traina, La legislazione mineraria in Italia cit., p. 80.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Agosto 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)