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Gaudioso (saggi)_4  25/04/18  11:47  Pagina 52






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                 cose sue», il vescovo o il vicario generale, tenuto conto della «qualità
                 della persona, e della robba che lascia», era solito «fare per l’anima del
                 morto una pia dispositione, o tale quale verisimilmente havrebbe fatta
                 il morto, se havesse potuto, o che non fusse stato provenuto dalla
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                 morte in qualche parte» . La ratio di una siffatta prassi poteva essere
                 cercata nella finalità della quota patrimoniale del morto intestato, uti-
                 lizzata, con discrezione e prudenza, dall’autorità diocesana per il paga-
                 mento delle «ragioni funerali, o iura mortuariorum consueta, et mali
                 ablati incerti», ovvero per la celebrazione di messe di suffragio, per
                 scopi cultuali («che si facci qualche pallio d’altare, o d’altro paramento,
                 o qualche Icona per la chiesa, o cappella propria») o per beneficenza
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                 (costituzione di dote e maritaggio di orfane e zitelle) .
                    In linea generale, la consuetudine, non diffusa «in tutte le Provincie,
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                 et chiese del Regno» , poteva trovare una sua giustificazione nella pre-
                 sunta interpretazione della volontà del defunto intestato che, se fosse
                 stato nelle condizioni di farlo, avrebbe certamente pensato alla salvezza
                 della propria anima, disponendo lasciti per messe, esequie religiose e
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                 sepoltura ecclesiastica . In ogni caso, sulla base degli elementi di
                 riscontro, il Nunzio era costretto ad ammettere il carattere episodico
                 delle finalità cultuali, mentre era prevalente l’assenza di discrezionalità
                 e, soprattutto, le azioni abusive e autoritarie poste in essere da alcuni
                 vescovi, «talvolta in proprio commodo con qualche estorsione, appor-
                 tando scandalo, et rumore». Questi comportamenti erano ancor più
                 odiosi e da condannare in modo particolare nei casi di ritardi o divieti
                 di sepoltura e nell’utilizzazione impropria dei beni sottratti agli eredi
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                 del defunto intestato .




                    22  Ivi, c. 395r.
                    23  Ibidem. Sull’utilizzazione degli atti notarili per la ricostruzione dei flussi di lasciti
                 benefici,  cfr.  F.  Gaudioso,  Volontà  benefica  e  mediazione  notarile  nel  Mezzogiorno
                 moderno, in Istituzioni, assistenza e religiosità nella società del Mezzogiorno d’Italia tra
                 XVIII e XIX secolo, Atti del Convegno (Bari, 18-19 dicembre 2008), a cura di G. Da Molin,
                 vol. II, Cacucci, Bari, 2009, pp. 7-33.
                    24  Asv, Segreteria di Stato, Napoli, 7, c. 395r-v.
                    25  Sugli  aspetti  religiosi  della  pratica  testamentaria  nel  Regno  di  Napoli  in  età
                 moderna, cfr. F. Gaudioso, Domanda religiosa e mediazione notarile cit.
                    26  Il Nunzio apostolico in Napoli, Fantino Petrignani, nell’ambito dell’indagine pro-
                 mossa nel 1580, aveva dettato una serie di condizioni per limitare gli abusi: «I. Ma
                 quando si havesse a lasciare stare, sarebbe pur bene ammonire i detti Vescovi, et Metro-
                 politani a non abusare tal facoltà, ma essercitarla discretamente, et con pietà, prudentia,
                 e discretione. II. Et particolarmente che non si usasse se non dai Prelati ordinarii, et
                 non da Arcipreti, o Preti privati. III. Et senza dar gravezza a gli heredi. IV. Et senza ritar-
                 dare la sepoltura del defunto per tal causa, o per far prima l’essecutione della disposi-
                 tione.  V. Et quello del quale  si disponesse, non  si havesse a  convertire  in utilità o


                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Aprile 2018       n.42
                 ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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