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Gaudioso (saggi)_4 25/04/18 11:47 Pagina 52
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cose sue», il vescovo o il vicario generale, tenuto conto della «qualità
della persona, e della robba che lascia», era solito «fare per l’anima del
morto una pia dispositione, o tale quale verisimilmente havrebbe fatta
il morto, se havesse potuto, o che non fusse stato provenuto dalla
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morte in qualche parte» . La ratio di una siffatta prassi poteva essere
cercata nella finalità della quota patrimoniale del morto intestato, uti-
lizzata, con discrezione e prudenza, dall’autorità diocesana per il paga-
mento delle «ragioni funerali, o iura mortuariorum consueta, et mali
ablati incerti», ovvero per la celebrazione di messe di suffragio, per
scopi cultuali («che si facci qualche pallio d’altare, o d’altro paramento,
o qualche Icona per la chiesa, o cappella propria») o per beneficenza
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(costituzione di dote e maritaggio di orfane e zitelle) .
In linea generale, la consuetudine, non diffusa «in tutte le Provincie,
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et chiese del Regno» , poteva trovare una sua giustificazione nella pre-
sunta interpretazione della volontà del defunto intestato che, se fosse
stato nelle condizioni di farlo, avrebbe certamente pensato alla salvezza
della propria anima, disponendo lasciti per messe, esequie religiose e
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sepoltura ecclesiastica . In ogni caso, sulla base degli elementi di
riscontro, il Nunzio era costretto ad ammettere il carattere episodico
delle finalità cultuali, mentre era prevalente l’assenza di discrezionalità
e, soprattutto, le azioni abusive e autoritarie poste in essere da alcuni
vescovi, «talvolta in proprio commodo con qualche estorsione, appor-
tando scandalo, et rumore». Questi comportamenti erano ancor più
odiosi e da condannare in modo particolare nei casi di ritardi o divieti
di sepoltura e nell’utilizzazione impropria dei beni sottratti agli eredi
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del defunto intestato .
22 Ivi, c. 395r.
23 Ibidem. Sull’utilizzazione degli atti notarili per la ricostruzione dei flussi di lasciti
benefici, cfr. F. Gaudioso, Volontà benefica e mediazione notarile nel Mezzogiorno
moderno, in Istituzioni, assistenza e religiosità nella società del Mezzogiorno d’Italia tra
XVIII e XIX secolo, Atti del Convegno (Bari, 18-19 dicembre 2008), a cura di G. Da Molin,
vol. II, Cacucci, Bari, 2009, pp. 7-33.
24 Asv, Segreteria di Stato, Napoli, 7, c. 395r-v.
25 Sugli aspetti religiosi della pratica testamentaria nel Regno di Napoli in età
moderna, cfr. F. Gaudioso, Domanda religiosa e mediazione notarile cit.
26 Il Nunzio apostolico in Napoli, Fantino Petrignani, nell’ambito dell’indagine pro-
mossa nel 1580, aveva dettato una serie di condizioni per limitare gli abusi: «I. Ma
quando si havesse a lasciare stare, sarebbe pur bene ammonire i detti Vescovi, et Metro-
politani a non abusare tal facoltà, ma essercitarla discretamente, et con pietà, prudentia,
e discretione. II. Et particolarmente che non si usasse se non dai Prelati ordinarii, et
non da Arcipreti, o Preti privati. III. Et senza dar gravezza a gli heredi. IV. Et senza ritar-
dare la sepoltura del defunto per tal causa, o per far prima l’essecutione della disposi-
tione. V. Et quello del quale si disponesse, non si havesse a convertire in utilità o
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Aprile 2018 n.42
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)