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Gaudioso (saggi)_4  25/04/18  11:47  Pagina 53






                   In nome del morto. Vescovi e testamenti dell’anima nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVII)  53


                      Era, in linea generale, una questione che andava al di là del sem-
                   plice interesse locale e personale dei singoli vescovi, i quali si rivol-
                   sero  alla  Sacra  Congregazione  dei  Cardinali,  che,  in  seguito  ai
                   colloqui tra il pontefice e il conte di Olivares (ambasciatore in Roma
                   del Regno di Napoli), intervenne nel 1590, anche per rispondere alle
                   richieste di chiarimento avanzate da alcuni prelati e visitatori apo-
                   stolici, quest’ultimi inviati nelle diocesi «ad tollendas dubitationes et
                   controversias, quae pluribus in diocesis regni Neapolitani saepe acci-
                   dunt  super  consuetudine  illa,  qua  solent  episcopi  disponere  de
                                                                          27
                   quarta bonorum mobilium decedentium ab intestato» . Dopo aver
                   informato il pontefice («Facto prius verbo cum sanctitate sua»), la
                   Sacra Congregazione «censuit et declaravit consuetudinem antedic-
                   tam uti laudabilem ubi viget», a condizione che gli ordinari diocesani
                   non prelevassero rigorosamente la quarta parte dei beni mobili dei
                   defunti intestati, ma, in presenza degli eredi, la somma pro anima
                   fosse stabilita «arbitrio boni viri, personarum conditione ac haeredi-
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                   tatis valore perpensis» .
                      Negli anni successivi, si registrano interventi anche della Congre-
                   gazione dei Vescovi e Regolari, com’è testimoniato dal provvedimento
                   con cui, il 7 luglio 1594, si riconosceva al vescovo di Nocera de’ Pagani,
                   Sulpizio Costantino (già al centro di un contenzioso con il Consiglio
                   Collaterale, suprema magistratura giurisdizionale del Regno), la facoltà
                   di fare testamenti per i morti ab intestato, a precise condizioni:

                      Primo si faccia con paterna discretione, considerando la qualità della per-
                   sona, facoltà, famiglia et essercitio. Secondo che col consiglio delli heredi mede-
                   smi  si  esegua  la  dispositione  predetta  non  usando  la  forza  se  non  fosse
                   colpevole, o gli eredi predetti non contradicessero, nel quale caso possono
                   essere costretti da gli ordinarii, etiamdio con le censure in subsidium. Terzo.
                   L’applicazione si facci a quelli luoghi et usi pii a’ quali verisimilmente il defonto






                   commodo del Prelato disponente, o della propria chiesa; ma in messe, et simili opere pie.
                   VI. E che se alcuno di loro eccedesse, fusse punito gravemente et privato di essercitarla
                   più, et per l’eccesso che fa, et per lo scandalo, che dà» (Asv, Segreteria di Stato, Napoli,
                   7, c. 397r).
                      27  B. Chioccarello, Opera varia di materia giurisdizionale e circa quanto passò tra i
                   Monarchi e i loro Ministri con i Romani Pontefici, come pure con Visitatori, con Nunzi, e con
                   altre persone ecclesiastiche. Opera questa raccolta, con paziente ricerca nei manoscritti
                   dei Reggenti e di altri famosi Ministri napoletani, t. XVII, De testamentis quod huius Regni
                   Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato moriuntur (copia conservata in Biblio-
                   teca Provinciale di Lecce «Nicola Bernardini», ms. 172, c. 24).
                      28  Ivi, c. 27.


                   n.42                            Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Aprile 2018
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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