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In nome del morto. Vescovi e testamenti dell’anima nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVII) 53
Era, in linea generale, una questione che andava al di là del sem-
plice interesse locale e personale dei singoli vescovi, i quali si rivol-
sero alla Sacra Congregazione dei Cardinali, che, in seguito ai
colloqui tra il pontefice e il conte di Olivares (ambasciatore in Roma
del Regno di Napoli), intervenne nel 1590, anche per rispondere alle
richieste di chiarimento avanzate da alcuni prelati e visitatori apo-
stolici, quest’ultimi inviati nelle diocesi «ad tollendas dubitationes et
controversias, quae pluribus in diocesis regni Neapolitani saepe acci-
dunt super consuetudine illa, qua solent episcopi disponere de
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quarta bonorum mobilium decedentium ab intestato» . Dopo aver
informato il pontefice («Facto prius verbo cum sanctitate sua»), la
Sacra Congregazione «censuit et declaravit consuetudinem antedic-
tam uti laudabilem ubi viget», a condizione che gli ordinari diocesani
non prelevassero rigorosamente la quarta parte dei beni mobili dei
defunti intestati, ma, in presenza degli eredi, la somma pro anima
fosse stabilita «arbitrio boni viri, personarum conditione ac haeredi-
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tatis valore perpensis» .
Negli anni successivi, si registrano interventi anche della Congre-
gazione dei Vescovi e Regolari, com’è testimoniato dal provvedimento
con cui, il 7 luglio 1594, si riconosceva al vescovo di Nocera de’ Pagani,
Sulpizio Costantino (già al centro di un contenzioso con il Consiglio
Collaterale, suprema magistratura giurisdizionale del Regno), la facoltà
di fare testamenti per i morti ab intestato, a precise condizioni:
Primo si faccia con paterna discretione, considerando la qualità della per-
sona, facoltà, famiglia et essercitio. Secondo che col consiglio delli heredi mede-
smi si esegua la dispositione predetta non usando la forza se non fosse
colpevole, o gli eredi predetti non contradicessero, nel quale caso possono
essere costretti da gli ordinarii, etiamdio con le censure in subsidium. Terzo.
L’applicazione si facci a quelli luoghi et usi pii a’ quali verisimilmente il defonto
commodo del Prelato disponente, o della propria chiesa; ma in messe, et simili opere pie.
VI. E che se alcuno di loro eccedesse, fusse punito gravemente et privato di essercitarla
più, et per l’eccesso che fa, et per lo scandalo, che dà» (Asv, Segreteria di Stato, Napoli,
7, c. 397r).
27 B. Chioccarello, Opera varia di materia giurisdizionale e circa quanto passò tra i
Monarchi e i loro Ministri con i Romani Pontefici, come pure con Visitatori, con Nunzi, e con
altre persone ecclesiastiche. Opera questa raccolta, con paziente ricerca nei manoscritti
dei Reggenti e di altri famosi Ministri napoletani, t. XVII, De testamentis quod huius Regni
Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato moriuntur (copia conservata in Biblio-
teca Provinciale di Lecce «Nicola Bernardini», ms. 172, c. 24).
28 Ivi, c. 27.
n.42 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Aprile 2018
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)