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che, non essendo giuridicamente determinato, si poteva rimettere all’ar-
bitrio dello stesso vescovo, il quale, però, da buon vescovo, doveva avere
«Deum ante oculos», «lenitudinem servare», comportarsi «civili modo» e,
come un paterfamilias, disporre «de quantitate moderata bonorum
defuncti», soprattutto quando il morto intestato avesse parenti.
Dopo queste osservazioni generali, il Riccio entra nel merito delle
disposizioni, affrontando un nodo giuridico di rilevante importanza,
qual era quello della morte intestata di persone «incapaces testandi»
per il diritto civile, nei confronti delle quali il vescovo faceva il testa-
mento dell’anima. In altri termini, se si era incapaci di testare per il
diritto civile, si poteva fare testamento per il diritto canonico, a favore
dell’anima? Il dubbio è sciolto in senso favorevole, sulla base della più
accreditata letteratura giuridica («secundum veriorem opinionem»), in
quanto, se per il diritto civile era richiesta l’osservanza di ogni solen-
nità, per quello canonico, invece, traendo fondamento dal privilegio
della causa pia, poteva essere sufficiente la «mera voluntas», anche
quella captatoria (rimessa all’arbitrio di un terzo).
Le considerazioni finali del Riccio sono rivolte a un altro tema scot-
tante: la sepoltura dei morti intestati. Con riferimento alla propria dio-
cesi, ribadisce, in linea generale, la liceità di non concedere la
«licentiam sepeliendi» a tutti i morti intestati, ma solo a quelli che, pur
avendo manifestato la volontà di fare testamento ad pias causas, non
avevano potuto realizzare il loro desiderio per la morte improvvisa o
per altra causa. In questo caso, bisognava, comunque, dare sepoltura
al cadavere, non molestando i parenti, ma esortandoli a erogare qual-
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cosa a favore dei poveri della diocesi, «ad honorem Dei» .
Un trattato sui doveri e sui privilegi dell’episcopato del Regno di
Napoli è quello del canonico napoletano Paolo Squillante (dottore in
utriusque e protonotaio apostolico). La sua opera (Tractatus de obliga-
tionibus et privilegiis episcoporum), apparsa nel 1649 per i tipi di
Roberto Molle , è fondata sul diritto comune, su quello canonico, sui
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43 Ivi, pp. 446-448.
44 P. Squillante, Tractatus de obligationibus et privilegiis episcoporum in quo quidquid
fere, iure communi, sacris Canonibus, Conciliis, aliisq. Pontificiis Constitutionibus, ac
Sacrae Congreg. Decretis Episcopis praecipitur, aut prohibetur. Quae privilegia, praeroga-
tivae et facultates eius competunt, breviter, ac distincte continetur. Cum dilucidatione dubio-
rum singulis frequentius in praxi occurrentium. Auctoritatibus praesertim recentiorum.
Auctore Paulo Squillante V. I. D. neapolitano, protonotario apostolico, canonico presbytero
prebendato Metropolitanae Ecclesiae Neap. Ministri Generalis Supremae universalis San-
ctissimae Inquisitionis de Urbe contra Haereticam pravitatem in hoc Regno, Fisci Patrono.
Cum duplici indice altero praeceptorum prohibitionum et privilegiorum, altero materiarum,
Napoli, tip. Roberto Molle, 1649.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XV - Aprile 2018 n.42
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)