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D'Onofrio (saggi)_2  19/04/19  17:28  Pagina 50






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                 regno per quanto riguardava gli atti ed era quindi incaricato di pubbli-
                 care gli editti e i bandi, pur non essendo ovviamente autonomo nel-
                 l’emanazione degli stessi. Anche in questo caso, anzi, solo il vicario
                 generale (e poi l’intendente) era autorizzato, in via del tutto eccezionale,
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                 a promulgare atti provvisori . Aveva inoltre anche la carica di commis-
                 sario di sanità: era cioè responsabile della salute pubblica e per questo
                 motivo incaricato di controllare attraverso i suoi sottoposti che le navi
                 che attraccavano nei porti dei Presìdi rispettassero le quarantene e non
                 diffondessero malattie. L’auditore si serviva di cinque assessori, uno
                 per ogni centro abitato, i quali dirimevano indipendentemente gli affari
                 minori e rimettevano gli atti più importanti all’audienza generale, che
                 si trasformava così, di fatto, in un tribunale di ultima istanza dei Pre-
                 sìdi. Ruolo confermato anche dalla presenza, accanto all’auditore, di
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                 un giudice delegato , incaricato delle cause di appello.
                    Ultimo aspetto amministrativo da considerare è quello relativo alle
                 materie finanziarie ed economiche, affidate a una serie di figure ammi-
                 nistrative con prerogative peculiari quali veditore, pagatore e contabile.
                 Questi gestivano i libri contabili, provvedevano alla riscossione delle
                 tasse e, conseguentemente, a tutte le spese per il mantenimento e il
                 sostentamento dei Presìdi, compreso il pagamento degli stipendi di tutti
                 coloro che vi operavano, dai funzionari ai membri della guarnigione.
                 Durante la dominazione napoletana si decise di eliminare la molteplicità
                 di cariche e di racchiuderle in un’unica figura, quella del tesoriere, nelle
                 cui mani venne posta, dunque, l’intera gestione finanziaria dei Presìdi.
                 A controllare che tutto si svolgesse in maniera corretta e a prevenire
                 abusi da parte del tesoriere, venne posto uno scrivano di razione, suo
                 sottoposto ma, nei fatti, suo controllore. Nei compiti dello scrivano di
                 razione rientravano esclusivamente le spese militari e in nessun modo
                 egli poteva o doveva interessarsi dei bilanci delle comunità, le quali ave-
                 vano i propri funzionari preposti.


                 Tra spazio militare e spazio urbano

                    Quello descritto fino a ora è un sistema amministrativo – non gover-
                 nativo – che si può definire, senza timore di essere smentiti, militare.
                 Questa peculiarità dei Presìdi di Toscana determinò l’innestarsi di un




                    28  Ciò trasparve in maniera evidente nei periodi di crisi. Nei documenti risalenti agli
                 ultimi anni dei Presìdi, nei tumultuosi anni napoleonici in cui i Presìdi di Toscana furono,
                 in alcuni casi anche per mesi, abbandonati al loro destino, furono i governatori ad ammi-
                 nistrare in ogni aspetto i rispettivi presìdi e non gli auditori. Cfr. Asn, Segreteria di guerra
                 e marina, ramo guerra, buste 27-28.
                    29  In questo caso «delegato» sta per «di delega vicereale».


                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVI - Aprile 2019      n.45
                 ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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