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I dritti marittimi di Monaco e Villafranca tra XVI e XVIII secolo 65
l’editto di Emanuele Filiberto del 1558, che l’anno successivo ricevette
anche il plauso di papa Paolo IV per il contributo alla lotta contro le
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«imprese piratesche» .
Scontri e pattuizioni per la riscossione dei dritti
In effetti, le imbarcazioni guardacoste del signore di Monaco e del
duca di Savoia (poi re di Sardegna) non si limitavano a operazioni di
pattugliamento a fini fiscali, ma potevano agire secondo le regole della
guerra di corsa (fare «visite», come si diceva allora). Questo tipo di tas-
sazione e questo tipo di controllo marittimo configuravano pertanto
quelli di Monaco e di Nizza-Villafranca come dei casi unici nel Mediter-
raneo, «des exception très remarquables» . In un lungo «mémoire» degli
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anni ’30 del XVIII secolo si parla espressamente del «pinque appellé le
corsaire de Monaco», e delle modalità che avrebbe dovuto adottare per
meglio assistere alla «conservation de droit de son port»; e quando si
permetteva a un capitano di inalberare la bandiera di Monaco per svol-
gere funzioni di vigilanza costiera – come ad Andrea Porsino di Pegli,
della «riviera di Genova», nel 1718 – si esplicitavano sempre entrambe
le attribuzioni: «correre sopra li bastimenti turchi o altri che trovasse
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contumaci delli dritti» . Similmente, nell’«istruzione al capitano del
bastimento armato per la conservazione del dritto di Villafranca», ema-
nata dalla segreteria sabauda il 26 gennaio 1753, si ricordava l’urgenza
di «andar in corso contro i barbareschi», ma al tempo stesso l’esigenza
di riscuotere il tributo, «adoperando ogni diligenza in dar la caccia,
arrestare e condurre nel porto di Villafranca o darzena di Nizza que’
bastimenti che avranno frodato il dritto» .
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13 M. Bottin, Le Droit de Villefranche cit., pp. 6-22. Nel 1568 verrà raggiunto un
accordo tra il duca di Savoia e il signore di Monaco per sancire una reciproca franchigia
dai rispettivi dritti per le proprie marinerie.
14 Ivi, pp. 50-51. Ci furono soltanto un paio di esperimenti analoghi, all’interno del
bacino mediterraneo, tra tardo Medioevo e prima età moderna: un dritto a Barcellona,
tra 1378 e 1398, e un altro a Marsiglia, nel 1576, subito ritirato (cfr. M. Bottin, Les péa-
ges maritimes de Monaco et Villefranche face au droit international, communication dans
le cadre du colloque L’État et la mer. Environnement et usages de l’Antiquité à nos jours,
IREP-COME, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, Commission
RAMOGE, Institut du droit économique de la mer, 20-22 novembre 2008, Monaco, mise
en ligne décembre 2012, www.michel-bottin.com).
15 Appm, A41. Allorché si presentò di fronte al segretario del principe Onorato III per
impegnarsi ad «armare in corso» una sua nave di 12.000 cantari di portata (17 novembre
1777), il conte Pietro Smechia ottenne il permesso di «andare contro i turchi ed altri
nemici del nome cristiano come ancora invigilare alla conservazione dei diritti marittimi».
16 Adam, CN, 3B2.
n.45 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVI - Aprile 2019
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)