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66 Paolo Calcagno
La difesa delle acque territoriali dalle scorribande dei corsari musul-
mani servì inizialmente per giustificare l’istituzione di questi dritti, che
ben presto si trasformarono in importanti cespiti per gli erari dei rispet-
tivi Stati e persero la funzione originaria di mezzo di finanziamento
della controcorsa venata di motivazioni religiose. Come vedremo, con
il tempo le rimostranze da parte dei governi stranieri (specie di quello
del vicino e ingombrante re di Francia) si fecero insistenti, fino al punto
che alcuni di essi riuscirono a ottenere una totale «franchigia» dai due
dritti; ma i principi delle due enclave non rinunciarono tanto facilmente
alle loro prerogative, e da parte loro opponevano anzi che la prescri-
zione di entrare nei loro porti valesse per tutti gli operatori nautici (lad-
dove questi ultimi volevano che l’obbligo si limitasse a coloro che per
qualche motivo fossero costretti ad approdarvi).
Questa latente incertezza delle regole faceva dello spazio di frontiera
compreso entro Nizza e Monaco 17 un “micro” Tirreno ad altissima ten-
sione, se non fosse che alcuni accorgimenti formali e alcune pratiche
consuetudinarie limitavano le occasioni di scontro. In prima battuta,
erano esenti dal tributo le navi da guerra e i legni mercantili al di sopra
dei 5.000 cantari di stazza; e nelle istruzioni segrete al capitano del
legno armato di Villafranca (consegnate insieme a quelle “ufficiali” nel
1753) si raccomandava che «iscoprendosi o incontrandosi alcuni di
que’ bastimenti, li quali, tuttoché a vista di portata minore [di 5.000
cantari] saranno nondimeno armati in maniera che probabilmente
sieno di forze superiori a quelle del bastimento del dritto, il capitano di
esso lascieragli continuare il loro viaggio, senza nemmeno far mostra
di dargli la caccia» . A limitare gli abbordaggi non concorrevano sol-
18
tanto le guardinghe disposizioni governative, ma anche la prassi di sta-
bilire accordi con singoli capitani o con le marinerie di singole
comunità, che per evitare di fermarsi continuamente nei due scali di
Monaco e Villafranca si impegnavano a versare annualmente una
somma forfetaria.
Di fatto, però, le carte d’archivio serbano testimonianza di decine di
scaramucce avvenute nei pressi dei due scali o nelle coste degli Stati
17 Secondo il regolamento del dritto di Villafranca, avrebbero potuto essere seque-
strate (anche a un successivo passaggio per il porto) tutte le imbarcazioni che avessero
«lateralmente oltrepassato, cioè se da levante a ponente la bocca del torrente Paglione,
e se di ponente a levante quella del porto di Villafranca o sia il capo della Malalingua
verso S. Ospizio» senza aver espletato le dovute operazioni doganali.
18 Adam, CN, 3B2. Esplicitamente, qualche riga sotto si spiegava che la finalità era
quella di «isfugire ogni conflitto». All’inizio del maggio 1777, il capitano del «felucone
armato» di Villafranca notò un «grosso pinco genovese armato di 4 cannoni e 14 petrieri,
[il quale] tirò avanti e passò i limiti in presenza nostra», ma proprio per la sua imponente
dotazione di artiglieria «stimassimo bene lasciarlo passare» (Adam, DV, m a, 7).
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVI - Aprile 2019 n.45
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)