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                 giunti a destinazione denunciando un carico ben più modesto di quello
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                 reale (per pagare meno, ovviamente) .
                    Nel Settecento l’esistenza di due dritti di questo tipo veniva soppor-
                 tata con fastidio crescente dai sovrani europei. Il principio della terri-
                 torialità  delle  acque  prossime  al  litorale  era  già  stato  messo  in
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                 discussione da affermati giuristi , e l’arrivo massiccio di nuovi opera-
                 tori del Nord Europa (oltre ai già noti francesi, inglesi, olandesi, anche
                 gli svedesi, i danesi, i norvegesi) ingigantiva le incomprensioni al largo
                 dei due scali .  Erano lontani i tempi in cui un re di Francia, Luigi XI,
                             43
                 acconsentiva a rilasciare al piccolo signore di Monaco (allora Lamberto
                 Grimaldi) apposite «patenti» per riscuotere il pedaggio sulle imbarca-
                 zioni dei “suoi” sudditi genovesi, «a considerazione de i servigi prestati
                 [dai precedenti signori della rocca] sì col diffenderli contro i loro nemici
                 e ribelli, che con preservare in questo porto tutti i loro bastimenti fugati
                 da corsari» . Certo, ancora per un po’ si era riusciti a perseverare nel-
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                 l’applicazione dei dritti rifacendosi alle ragioni della consuetudine e al
                 principio giuridico del “precedente”. Esplicitamente, nella dettagliata
                 «memoria concernente la giustizia dell’essazione del dritto marittimo
                 di Monaco», commissionata da Antonio I nel 1712, si leggeva «essersi
                 il detto dritto non tanto essatto, quanto osservato da tempi immemo-
                 rabili»; e tale prerogativa era suffragata «da casi seguiti non solo dei
                 pagamenti fatti indistintamente da tutti i bastimenti di qualsisia carico,
                 ma anche dalle confische fatte contro i contumaci» . Ma ormai preva-
                                                                  45
                 leva la retorica dei governi “illuminati”, ben esemplificata dalla citata
                 relazione del Supremo magistrato del commercio di Napoli, secondo il



                    41  «Molti altri [di] nazione genovese poi sono passati più e più volte fuori, massime
                 nel tempo che sapevano essere in porto la barca invigilatrice, quali poi gionti in Marsiglia
                 oppure alla loro destinazione nella riviera di Genova scrivevano di essere passati senza
                 qui approdare a causa del tempo cativo, consegnando a loro piacere il contenuto del loro
                 carico, sapendo però che per lo più dette volte non è stato il motivo del tempo, ma uni-
                 camente per sottarsi dalla visita alla quale sarebbero stati soggetti venendo in questo
                 porto, per motivo della quale sarebbero stati in obligo di dare una consegna più fedele e
                 pagare una maggior somma» (Adam, DV, m a, 6).
                    42  Tuttavia, ancora in un’istruzione del 16 luglio 1750, il consolato di Nizza scriveva
                 in corrispondenza del punto «impero del mare»: «i sovrani di cui sono proprie le spiagge
                 hanno lungo le medesime anche il dominio del mare, e non solamente per quelle acque
                 le quali sono chiuse ne porti o seni che fece la natura o l’arte, ma per le altre ancora non
                 circondate così, e sono universalmente in possesso di esercitarlo»; subito dopo veniva
                 aggiunto: «questo dominio poi non si stende veramente in alto mare senza termine, ma
                 suol’essere limitato in sin’a dove giunge l’occhio, o per la distanza di sessanta et eziandio
                 di cento miglia» (Adam, CN, 3B2). Sugli echi genovesi di questo dibattito si legga R.
                 Savelli, Un seguace italiano di Selden. Pietro Battista Borghi, «Materiali per una storia
                 della cultura giuridica», III/1 (1973), pp. 13-76.
                    43  M. Bottin, Les péages maritimes de Monaco et Villefranche cit.
                    44  Appm, A39.
                    45  Ibidem.


                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVI - Aprile 2019      n.45
                 ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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